REPUBBLICA ITALIANA
CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 588 del 2017, proposto dalla società Sirio S.r.l. in proprio e in Qualita' di Capogruppo Ati Immobiliare Alcala’Srl–Gate Societa’ Consortile Arl - Keynesia S.r.l., Società di Progetto Waterfront S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Adriano Tortora, Federico Tedeschini, con domicilio eletto presso lo studio Felice Giuffrè in Catania, via Francesco Crispi 225;
contro
Comune di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosario Orazio Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Rosario Russo in Catania, via Umberto n. 151, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Walter Perez, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la revocazione
della sentenza del CONSIGLIO GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - SEZIONE GIURISDIZIONALE 3.3.2017 n. 80.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la tempestiva istanza di discussione da remoto proposta dalla società icorrente in revocazione, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;
Vista l’opposizione presentata in data 24.2.2021 dalla difesa dell’intimato comune di Catania alla predetta istanza di discussione da remoto;
Visti gli artt. 25, d.l. n. 137/2020, 4, d.l. n. 28/2020, 73 comma 2 c.p.a., 88 e 92 c.p.c.;

Motivazione

Considerato che:

a)detta opposizione è motivata nei seguenti termini: “dichiara di opporsi alla discussione da remoto del ricorso sopra indicato in quanto impossibilitato, non essendo l’ufficio fornito né di webcam, né di casse acustiche o cuffie per l’ascolto né di microfono per poter interloquire” ;

b)rilevato che la facoltà di discussione orale “sintetica” prevista dall’art. 73 comma 2, c.p.a., integra esplicazione del diritto di difesa (art. 24 Cost.) ed invera il precetto di garanzia del contraddittorio di cui all’art.111 comma II della Costituzione;
c) rilevato pertanto che trattasi di posizione di diritto potestativo, che rientra nella lata discrezionalità del difensore tecnico della parte, ed il cui esercizio non può essere aprioristicamente negato, fatte salve ipotesi del tutto residuali;
d)ritenuto, al contrario, che la “opposizione alla discussione” pur prevista, in astratto, dall’art. 4 d.l. n.28/2020 integra rimedio ad eventuali distorsioni che la richiesta di discussione dovesse – in ipotesi-limite, certamente non ricorrenti nel caso di specie- arrecare alla dialettica processuale;
e)ritenuto che la asserita carenza di dotazioni informatiche che consentano la partecipazione alla discussione da remoto in capo ad una delle parti processuali (e per esse alla difesa tecnica dalla stessa prescelta) non può integrare giusta causa tale da limitare il diritto processuale di controparte, dovendosi in contrario osservare che ciò costituisce, per un verso, inconveniente facilmente rimediabile, e sotto altro profilo, lacuna/carenza che rientra nella sfera gestoria della parte processuale che accampa simile impedimento, cui la stessa, ove lo ritenga, può porre rimedio;

PQM

Respinge l’opposizione alla discussione da remoto, e dispone che la stessa abbia luogo alla già fissata camera di consiglio del 17 marzo 2021.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Palermo il giorno 25 febbraio 2021.
Il Presidente
Fabio Taormina


 

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