REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI Acireale
Sezione 01 SEZIONE UNICA
Il Giudice di Pace di Acireale Dott. GIUSEPPE CONSELMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 917 / 2023 Ruolo Generale
contenzioso dell'anno 2023
TRA
Parte istante: T. E. G. rappr. e dif. dall’Avv. GENNARO ESPOSITO (SPSGNR84B22C351W)
E
Controparte: PREFETTURA - UTG DI CATANIA (80009650872) rappr. e dif. dall’Avv. PAOLA ANNA RIZZO (RZZPNN85L66C351L)

Svolgimento del processo

Il signor T. E. G., con ricorso ex art. 6 D. L.vo 1.9.2011, n. 150, proponeva opposizione avverso l’ordinanza di confisca Prot. n. M_IT PR_CTSPC 00068144 del 4.05.2023, Area III, notificata in data 22.06.2023, con il quale è stata disposta la confisca del veicolo targato ______ di sua proprietà.
L’atto impugnato, chiariva il ricorrente, traeva origine dal precedente verbale di accertamento n. 700016658622 e del pedissequo verbale di sequestro del citato veicolo, redatto in data 19/10/2019 dalla POLIZIA STRADALE DI MESSINA, per la violazione dell’ART. 193/2-1 del C.d.S..
Il ricorrente chiedeva l’annullamento dell’atto impugnato eccependo la “Tardiva adozione dell'ordinanza di confisca – illegittimità – mancato rispetto del termine perentorio per l’adozione”.
Resisteva, con propria memoria, la Prefettura di Catania, in virtù della quale chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
“Piaccia all’Illustrissimo Sig. Giudice, contrariis reiectis, dichiarare la legittimità del provvedimento impugnato e rigettare il ricorso proposto. Con vittoria di spese.”
All’udienza del 21 febbraio 2024, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni del ricorrente, il Giudice tratteneva la causa in decisione dando contestuale lettura del dispositivo in udienza

Motivazione

1. Il ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’atto impugnato, eccependone l’illegittimità poiché tardivamente emesso. 

In particolare il ricorrente ha fatto rilevare come, mentre il verbale di accertamento e il pedissequo verbale di sequestro vennero elevati in data 19/10/2019, l’ordinanza di confisca impugnata è stata emessa solamente in data 4 maggio 2023, ovvero oltre tre anni dalla notifica del provvedimento di sequestro (19.10.2019). 

2. La misura cautelare del sequestro amministrativo è preordinata alla successiva ed eventuale sanzione accessoria della confisca amministrativa. 

La legge, tuttavia, non stabilisce espressamente il termine entro il quale il Prefetto debba emettere l’ordinanza di confisca.

Sul punto la giurisprudenza è contrastante. 

2.1. Un primo orientamento dei giudici di legittimità (Corte di Cassazione, Sezione II, sentenza n. 1191 del 19.1.2009; Corte di Cassazione, Sezione II, sentenza n. 21881 del 14.10.2009), ha statuito che il termine per l’emissione dell’ordinanza di confisca è quello di prescrizione previsto dall’articolo 28 della legge n. 689 del 1981 (5 anni). 

2.2. Un secondo orientamento diametralmente opposto osserva come “In tema di circolazione di veicoli a motore privi di copertura assicurativa, la mancata previsione di un termine entro il quale la confisca del veicolo deve essere disposta con ordinanza-ingiunzione emessa, d'ufficio, dal Prefetto, non comporta che l'ordinanza stessa possa essere adottata in qualsiasi tempo, giacchè anche con riferimento alla ordinanza che dispone la confisca - che costituisce una sanzione amministrativa accessoria - trova applicazione il termine di 90 giorni (di cui all'art. 204 del codice della strada, come modificato dall'art. 18 della legge 24 novembre 2000, n. 340, applicabile "ratione temporis"), decorrente dalla scadenza del termine di dieci giorni entro il quale l'ufficio cui appartiene l'organo accertatore deve, ai sensi dell'art. 210, Comma terzo, del codice della strada, trasmettere il processo verbale di contestazione al Prefetto. (Sentenza n. 10214 del 16/05/2005). 

3. Orbene, questo Giudice si sente di aderire all’orientamento da ultimo riportato osservando come l’emissione di un provvedimento particolarmente incisivo sul diritto di proprietà, debba necessariamente essere sottoposto a precisi termini decadenziali. 

L’art. 204 del C.d.S. stabilisce i termini entro i quali debba essere disposta la confisca del veicolo, pari a 90 giorni dalla ricezione degli atti da parte dell’organo accertatore, decorrenti dai 60 giorni concessi per l’oblazione della sanzione. 

L’ordinanza di confisca deve essere emessa, dunque, entro 150 giorni dall’adozione del provvedimento di sequestro. 

4. Pertanto, alla data di emissione dell’ordinanza di confisca impugnata, avvenuta il 4 maggio 2023, il termine di 150 giorni era ormai definitivamente spirato.

5. Pertanto il Giudice accoglie il ricorso e, per l’effetto, dispone l’annullamento dell’atto impugnato. 

6. Le spese, per la incertezza della materia trattata, vanno interamente compensate

PQM

Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta
da
TERRANA ENRICO GIUSEPPE ,
nei confronti di
PREFETTURA - UTG DI CATANIA ,
ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
Il Giudice di Pace di Acireale, dott. Giuseppe Conselmo, nel giudizio n. 917/2023 R.G., definitivamente pronunciando, così statuisce:
accoglie il ricorso e, per l’effetto, dispone l’annullamento dell’atto impugnato; spese compensate.
Cosi deciso in Acireale, lì 4-3-2024
Il Cancelliere
Il Giudice di Pace: Dott. GIUSEPPE CONSELMO


 

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