R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I C A T A N I A
Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Laura Renda, a seguito dell’udienza del 18/04/2023, trattata in modalità sostitutiva ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 7239/2022
promossa da
S , rappr. e dif. dall’avv.to ESPOSITO ORAZIO STEFANO giusta procura in atti;
ricorrente
contro
INPS, rappr. e dif. dall’avv.to BATTIATO MARIA ROSARIA , in forza di procura allegata alla memoria di costituzione;
resistente
Avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione
Le parti concludevano come da note autorizzate.

Motivazione

Con ricorso depositato in data 8 agosto 2022 Sinatra Concetta ha proposto opposizione avverso le ordinanze ingiunzione nn. OI-000417245 e OI-000351767, notificate in data 23/07/2022, con le quali viene ingiunto alla ricorrente di pagare la somma di €. 41.500,00 per violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del Decreto legge 12 settembre 1983, n.463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n.638, e ss.mm.ii., eccependo la mancata notifica dei prodromici atti di contestazione della violazione, in violazione degli artt. 14 e 18 della legge 24, a mente dei quali va concesso termine  di giorni trenta per produrre scritti difensivi o documenti o per chiedere di essere sentiti; la carenza di motivazione degli atti impugnati; l’estinzione dell'obbligo di pagamento per mancata notifica nei termini di legge in quanto “il procedimento sanzionatorio è stato notificato oltre il termine di 90 giorni previsto dall’art. 14 della legge 689/1981” e considerato che le presunte violazioni contestate sarebbero avvenute nel 2012 e 2015; l’illegittima determinazione della misura della sanzione, i cui criteri di determinazione non erano stati indicati, ferma restando la violazione del principio di proporzionalità. 

Ha così concluso: 

“- preliminarmente, sospendere l’efficacia esecutiva delle ordinanze impugnate ai sensi dell’articolo 6 della L. 689/1981; 

− nel merito, previa fissazione d'udienza, per i motivi esposti e all’esito delle risultanze istruttorie, annullare l'ordinanza impugnata in quanto illegittima per i motivi esposti; 

- in subordine, in caso di mancato accoglimento del primo motivo, si chiede l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione per mancata motivazione in merito ai criteri di determinazione della misura della sanzione o, in ulteriore subordine, la rideterminazione della sanzione nella misura edittale minima; 

- con vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario che ne ha fatto anticipazione”. 

Si è costituito in giudizio l’INPS in data 7 novembre 2022 formulando le seguenti richieste; 

“in via principale, accertata l’ammissibilità della domanda giudiziale respingere, siccome assolutamente infondate, le domande tutte proposte dall’opponente, confermando l’ordinanza ingiunzione opposta e dichiarandone l’esecutorietà eventualmente nella misura riquantificata ; 

- in via subordinata, nella ipotesi di rideterminazione in autotutela dell’ordinanza ingiunzione opposta dichiararne l’esecutorietà , ovvero dichiarare tenuta e conseguentemente condannare la ricorrente al pagamento in favore dell’INPS delle somme che risulteranno accertate e dovute in corso di causa a titolo di sanzioni amministrative per l’omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per i lavoratori dipendenti per i periodi di causa indicati in atti. 

Con vittoria di spese e competenze di giudizio”. 

Al fine di dimostrare la correttezza del procedimento impositivo produceva: 1. – diffida di accertamento relativa all’anno per il 2012 notificata il 28.10.17; 2. – diffida di accertamento per il 2015 notificata il 28.11.17 la cui ricevuta riservava di produrre. 

La causa è stata istruita mediante produzione documentale. 

L’udienza del 18/3/2023 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., e a seguito della stessa, la causa, trattenuta per la decisione, viene definita nei termini che seguono. 

Il ricorso è fondato e va pertanto accolto per quanto di ragione. 

Al riguardo può invero richiamarsi quanto già ritenuto in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c. recependole anche nella loro chiarezza espositiva come in seguito riportato in modo quasi testuale (cfr., da ultimo, sentenza n. 811/2023 emessa in data 3.3.2023 nel proc. n. 12152/2022 R.G.; id. n. 888/2023 emessa il giorno 8.3.2023 nel proc. n. 7178/2022). 

Come evidenziato nei richiamati precedenti “…va preliminarmente rilevato che gli atti impugnati risultano emessi ai sensi dell’art. 2, co. 1 bis, D.L. 12.9.1983 n. 463 (conv., con modifiche, in legge 11 novembre 1983 n. 638), con il quale è stato previsto che “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1…. … …., per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”. 

Tale comma risulta così formulato a seguito dell’ultimo intervento di modifica avvenuto in forza dell’articolo 3, comma 6, del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, nell’ambito dell’intervento di depenalizzazione operato a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67. 

L’art. 6 del D.lgs. n. 8 cit. prevede che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”. 

La materia è dunque regolata dalle disposizioni che vanno dall’art. 1 all’art. 31 della l. 689/1981, “in quanto applicabili”. 

L’applicabilità dell’art. 14 l. 689/1981 è inoltre riconosciuta anche dalla Circolare INPS numero 32 del 25-02-2022, secondo cui “In particolare, il provvedimento di archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze: 

- omissis; 

- omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n. 689/1981; 

- decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (cfr. l’articolo 28 della legge n. 689/1981)”. 

Ciò posto, deve dunque ritenersi nella specie che l’Istituto da un canto sia incorso, con riferimento alla Ordinanza Ingiunzione 000351767 afferente l’anno 2012 nella eccepita decadenza ai sensi dell’art. 14 della l. n. 689/1981 considerato che solo in data 28.10.2017 veniva notificato l’avviso di accertamento, mentre con riguardo alla Ordinanza Ingiunzione 000417245 afferente l’anno 2015 non è stata prodotta la ricevuta attestante la ricezione dell’atto di accertamento INPS.2100.23/10/2017.0450477, che l’INPS riservava già in memoria di versare in atti non avendola reperita; mancando dunque con riferimento alla suddetta OI 000417245 del tutto l’atto di accertamento prodromico alla irrogazione della sanzione, con conseguente nullità dell’atto. 

Ciò posto, l’art. 14 l. 689/1981 prevede che: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. 

Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. 

Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. 

Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall' articolo 137 , terzo comma, del medesimo codice. 

Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione. 

L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”. 

Per quanto concerne l’individuazione del dies a quo del termine di decadenza, va ricordato come, secondo la giurisprudenza di legittimità, compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario alla Amministrazione per giungere a una completa conoscenza dell’illecito (Cassazione civile sez. un., 31/10/2019, n.28210; Trib. di Catania sentenze n. 811/2023 e 888/2023 richiamate). 

Ebbene, nel caso di specie tale dies a quo può essere individuato alla successiva data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 8/2016 (id est: 6.2.2016), venendo in rilievo violazioni che sarebbero state facilmente rilevabili dall’Istituto, non implicanti particolari aggravi istruttori; né invero sul punto l’INPS ha introdotto argomenti tesi a fornire elementi di segno contrario, nemmeno essendo emersi altresì elementi dai quali desumere la necessità di complessa o particolarmente laboriosa attività di verifica dell’omissione, trattandosi di omissioni contributive alla scadenza, automaticamente rilevabili dall’Istituto. 

Nella specie, quindi, a fronte di contributi afferenti, per quanto qui ancora rileva, l’anno 2012, deve rilevarsi la tardività della contestazione della violazione notificata in data 28.10.2017 (cfr. documentazione prodotta dall’INPS), con evidente inosservanza del prescritto termine di 90 giorni anche a decorrere dall’entrata in vigore del citato d. lgs. 8/2016 in data 6.2.2016. 

In ogni modo, anche laddove si volesse ritenere di accordare un ulteriore termine di 30, 60 o 90, giorni all’Istituto, per procedere alle attività propedeutiche alla rilevazione dell’omissione contributiva, e dunque si ritenesse di differire il termine di decorrenza della decadenza in tale misura, il risultato non muterebbe, poiché le contestazioni delle rilevate omissioni risulterebbero comunque perfezionate tardivamente. 

Deve dunque trovare applicazione l’ultimo comma della diposizione di cui all’art. 14, l. 689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”. 

Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 come modificati e integrati dal Dm n. 147/2022, distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente. 

PQM

Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
annulla le ordinanze ingiunzioni opposte;
pone a carico dell’INPS e liquida in favore della parte ricorrente le spese di lite che liquida in euro 3.290,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, disponendone ex art. 93 c.p.c. la distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Catania il 19/04/2023
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Laura Renda


Scarica copia del provvedimento: SENTENZA TRIBUNALE CATANIA ORDINANZA INGIUNZIONE INPS

 

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