REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
in persona della dott.ssa Viviana Urso, in funzione di giudice del lavoro, ha
pronunciato all’udienza di discussione del 23.3.2021 ex art. 429 c.p.c., dandone integrale
lettura, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 315 del ruolo generale affari contenziosi dell’anno 2019,
proposta da:
(Omissis)
elettivamente domiciliato in Catania presso lo studio dell’avv. Renato Torrisi, che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso
PARTE OPPONENTE
contro:
RISCOSSIONE SICILIA SPA – Agente della Riscossione per la provincia di Siracusa (00933920150)
in persona del direttore generale f.f., elettivamente domiciliata in Siracusa presso lo studio dell’avv. Alessandro Greco, che la rappresenta e difende per procura allegata in calce alla memoria di costituzione
PARTE OPPOSTA
e contro:
INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (80078750587)
in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Maria Rosaria Battiato per procura generale rilasciata con atto in notaio P. Castellini da Roma il 21.7.2015
PARTE OPPOSTA
contro:
I.N.A.I.L. – Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul
Lavoro (01165400589)
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv.
Giovanni Sicuso per procura generale alle liti rilasciata con atto in Notaio Laura Arcoleo
da Palermo 19.12.2018
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento

Svolgimento del processo

(Omissis) ha proposto opposizione avverso due intimazioni di pagamento - n. 28820199000196879 notificata il 16.1.2019 e n. 29820189002743177 20.12.2018 – nonché alle cartelle di pagamento ad esse sottese per iscrizione a ruolo di crediti previdenziali INPS e INAIL per complessivi €28.809,51 per il pagamento delle seguenti cartelle: 1) 29820080031797983; 2) 29820090010266951; 3) 29820090021574741; 4) 29820090010266951. I motivi di opposizione attengono da un lato alla duplicazione della notifica e delle pretese creditorie e dall’altro al decorso del termine di prescrizione successivo alla notifica delle cartelle. Riscossione Sicilia si è costituita contestando l’eccezione di duplicazione dei titoli e allegando la notifica delle cartelle e di successive intimazioni di pagamento quali atti interruttivi della prescrizione

L’INPS e l’INAIL hanno eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e l’inammissibilità dell’opposizione

Motivazione

Va premesso che l’opposizione è proposta nei limiti di giurisdizione del giudice ordinario, avendo il ricorrente specificato i ruoli nei confronti dei quali ha proposto l’opposizione, esclusivamente quelli relativi a crediti contributivi dell’INPS e a crediti dell’INAIL per il pagamento di rate premio. L’opposizione è fondata sul motivo relativo alla prescrizione maturata dopo la notifica delle cartelle, regolarmente effettuata dall’Agente della riscossione, come documentato mediante la produzione delle relate di notificazione: le cartelle n. 29820080031797983 e n. 29820090010266951 sono state notificate il 29.9.2009 a mani della moglie del destinatario; la cartella n. 29820090021574741 è stata notificata il 23.1.2009 a mani dello stesso debitore; la cartella n. 29820090010266951 è stata notificata il29.6.2011 mediante consegna a mani della madre all’indirizzo del destinatario. Le cartelle, pacificamente, non sono state opposte nei termini di decadenza di cui agli artt. 24 d.lgs 46/99 e 617 c.p.c. e i crediti previdenziali iscritti a ruolo si sono consolidati e non sono più contestabili se non per fatti sopravvenuti. L’opponente eccepisce appunto la prescrizione sopravvenuta successivamente alla consolidazione dei crediti, sul presupposto del decorso del termine quinquennale senza il compimento di atti interruttivi della prescrizione. Va premesso, a tale riguardo, che è ormai orientamento pacifico, dopo la pronuncia della sentenza delle S.U. della Cassazione del 25.10.2016/17.11.2016, n. 2339, che la cartella di pagamento non opposta, non assumendo gli effetti di una sentenza di condanna passata in giudicato, non può determinare una modificazione del regime di prescrizione dei crediti previdenziali, di regola quinquennale, termine che non si trasforma, come nell’actio iudicati di cui all’art. 2953 c.c., in decennale quale effetto della mancata opposizione della cartella. L’opposizione deve essere qualificata ai sensi dell’art. 615 c.p.c. e non subisce termini di decadenza

La Riscossione Sicilia S.p.a. (né gli Enti creditori) non ha dimostrato il compimento di validi atti interuttivi nel quinquennio decorrente dalla notifica delle cartelle, non producendo le intimazioni di pagamento cui fa riferimento nella memoria difensiva, ma unicamente le intimazioni di pagamento oggetto dell’odierna opposizione e gli avvisi di ricevimento di atti, indicati unicamente con il numero stampato sugli avvisi medesimi, che a suo dire sarebbero intimazioni di pagamento dei crediti iscritti a ruolo oggetto delle cartelle impugnate nel presente giudizio.

Difetta tuttavia la prova del collegamento tra gli atti notificati (e ricevuti dal destinatario) che la resistente deduce essere atti di intimazione di pagamento e i crediti delle cartelle sopra indicate ai nn. 1), 2), 3) e 4), collegamento che dovrebbe evincersi unicamente dalla stampa della pagina di interrogazione informatica degli archivi dell’Agente di riscossione, ovvero da un documento proveniente e formato, sulla base delle annotazioni effettuate nel sistema telematico, dalla stessa parte che se ne intende avvalere. Manca sugli avvisi di ricevimento qualsiasi richiamo al numero delle cartelle, che pure avrebbe determinato la presunzione che l’intimazione si riferisse ai crediti da esse portati, invertendo l’onere della prova. Il ricorso pertanto deve essere accolto e deve quindi dichiararsi che non può procedersi esecutivamente alla riscossione dei crediti dell’INPS e dell’INAIL portati dalle cartelle sopra indicate, per sopravvenuta prescrizione. Le spese processuali possono essere compensate tra l’opponente, l’INPS e l’INAIL, in difetto di legittimazione passiva degli Enti creditori sui fatti estintivi del credito sopravvenuti all’iscrizione a ruolo, mentre devono essere poste a carico di Riscossione Sicilia S.p.a. per il principio della soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014..

PQM

Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ai sensi dell’art. 429 c.p.c., dichiara che non può procedersi esecutivamente alla riscossione dei crediti di cui alle cartelle nn. 29820080031797983, 29820090010266951, 29820090021574741 e 29820090010266951, nei limiti dei ruoli oggetto di opposizione relativi a crediti previdenziali dell’INPS e dell’INAIL, per sopravvenuta prescrizione.
Compensa le spese processuali nei confronti dell’INPS e dell’INAIL e condanna Riscossione Sicilia S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi € 1500,00 oltre spese generali (15%), IVA e CPA Siracusa, 23.3.2021 IL GIUDICE Dott. Viviana Urso


 

Collabora con DirittoItaliano.com

Vuoi pubblicare i tuoi articoli su DirittoItaliano?

Condividi i tuoi articoli, entra a far parte della nostra redazione.

Copyright © 2020 DirittoItaliano.com, Tutti i diritti riservati.