>Il termine di riassunzione del processo esecutivo sospeso da divisione endoesecutiva Credit:

"Il processo esecutivo che sia stato dichiarato sospeso ai sensi dell'articolo 601 c.p.c., a causa d'una divisione endoesecutiva, va riassunto entro tre (oppure sei) mesi dalla pronuncia dell'ordinanza di cui all'articolo 789, comma terzo, c.p.c., in assenza di contestazioni; oppure dal passaggio in giudicato della sentenza che risolva le eventuali contestazioni".

E' il principio espresso dalla Corte di cassazione con sentenza n.12685/2021 depositata in data 12 maggio 2021.

Nella pronuncia, la Corte ha fornito la corretta interpretazione delle norme che disciplinano i giudizi di divisione di beni assoggettati ad espropriazione forzata.

Il codice di procedura civile prevede tre ipotesi di sospensione del processo di esecuzione:
a) la sospensione per accordo delle parti (art. 624 bis c.p.c. "Il giudice dell'esecuzione, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, può, sentito il debitore, sospendere il processo fino a ventiquattro mesi");
b) la sospensione che potremmo definire "cautelare" (ex art. 283-351 c.p.c. o 624 c.p.c. "Se è proposta opposizione all'esecuzione a norma degli articoli 615 e 619, il giudice dell'esecuzione, concorrendo gravi motivi, sospende, su istanza di parte, il processo con cauzione o senza");
c) la sospensione per divisione (art. 601 c.p.c. "Se si deve procedere alla divisione, l'esecuzione è sospesa finché sulla divisione stessa non sia intervenuto un accordo fra le parti o pronunciata una sentenza avente i requisiti di cui all'articolo 6217").

La legge disciplina espressamente le modalità di riassunzione del processo solo nei primi due casi:
a) nel caso di sospensione dell'esecuzione per accordo tra le parti, la causa va riassunta entro dieci giorni dalla scadenza del termine stabilito dal giudice (art. 624 bis, comma secondo, c.p.c.);
b) nel caso di sospensione per opposizione, la causa va riassunta entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado o dalla comunicazione della sentenza di appello che rigetta l'opposizione (art. 627 c.p.c.).

Nessuna disposizione è prevista nel caso di sospensione per divisione.
La Corte rileva "che la sospensione del processo esecutivo nelle more della divisione dei beni pignorati, ex articolo 601 c.p.c., costituisce una ipotesi speciale di sospensione per pregiudizialità necessaria, prevista in via generale dall'articolo 295 c.p.c." individuando così la norma da applicare in via estensiva.
In conseguenza, il processo sospeso a causa d'una divisione endoesecutiva andrà riassunto secondo le previsioni di cui all'articolo 297 c.p.c., e dunque entro
tre mesi (oppure sei mesi, secondo la disciplina applicabile ratione temporis) "dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia civile di cui all'articolo 295" c. p. c..


La Corte individua quindi quale sia la "sentenza che definisce" il giudizio di divisione endoesecutiva, ovvero l'ordinanza non impugnabile ex art. 789, comma 3, c.p.c.
Ogni giudizio di divisione, infatti, si distingue due fasi:
a) l'una dichiarativa, avente ad oggetto l'accertamento della comunione e del relativo diritto potestativo di chiederne lo scioglimento;
b) l'altra esecutiva, volta a trasformare in porzioni fisicamente individuate le quote ideali di comproprietà sul bene comune.
La sentenza (ovvero l'ordinanza ex art. 785 c.p.c.) che conclude la prima fase, pur non potendo essere ridiscussa nella fase esecutiva, non ha l'efficacia del giudicato, la quale spetta solo all'ordinanza non impugnabile ex art. 789, comma 3, c.p.c. (ex multis, Sez. 2 - , Ordinanza n. 2951 del 07/02/2018, Rv. 647795 - 01).

Gennaro Esposito

Gennaro Esposito, avvocato, è editor per DirittoItaliano.com dal 2015. Si occupa di diritto commerciale, contenzioso societario, locazioni. E' possibile contattarlo all'indirizzo email

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