La Corte di Cassazione è intervenuta in materia di prescrizione affrontando la questione del 3° comma dell'art. 2945 c.c., che prevede il venir meno dell'effetto permanente interruttivo della prescrizione provocato dall'atto introduttivo del giudizio sino alla conclusione dello stesso (ex art. 2945, secondo comma, c.c.), sopravvivendo solo l'effetto interruttivo istantaneo della domanda.
La questione giuridica affrontata è se il terzo comma sia applicabile anche nel caso in cui il giudizio non si sia concluso con un formale provvedimento di estinzione, ma con una sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere.

Gli Ermellini, con sentenza n.23867/15, depositata in data 23 novembre, risolvono positivamente il quesito, rilevando che "se è vero che la sospensione dell'effetto interruttivo permanente della prescrizione durante l'intero corso del giudizio è prevista dal terzo comma dell'art. 2945 solo nel caso di estinzione del processo, che può dipendere da una rinuncia agli atti, la ratio legis consente un'interpretazione estensiva della norma che sia idonea a ricomprendervi anche la presente fattispecie nella quale vi è stata una rinuncia alla domanda che ne ha determinato l'abbandono, cui ha fatto seguito una sentenza di cessazione della materia del contendere che, in quanto tale, è inidonea ad acquisire efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere (l'effetto di giudicato è limitato alla statuizione del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio: v. Cass. 4714/2006).
Tale sentenza, del resto, costituisce una modalità di conclusione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, alla quale può estendersi la previsione del terzo comma dell'art. 294 c.c., nel caso in cui la cessazione della materia del contendere sia determinata - come nella fattispecie in esame - da una rinuncia alla domanda ad opera della parte."


Pertanto, l'iniziativa giudiziale, conclusasi con la rinuncia alla domanda e conseguente sentenza di cessazione della materia del contendere, produce effetti interruttivi della prescrizione, ma non anche, ex art. 2945, terzo comma, c.c., effetti sospensivi sino alla definizione del relativo giudizio.


Avv. Gennaro Esposito
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