>Legittima l'opposizione a cartella per omessa notifica del verbale CdS

Con la recentissima sentenza 34631 depositata il 16.11.2021 la Suprema Corte di Cassazione ha rilevato che, in ipotesi di omessa notifica di un verbale per violazioni al codice della strada, il ricorrente può limitarsi a rilevare l'estinzione della pretesa sanzionatoria per la mancata notifica del verbale, senza essere tenuto a contestare nel merito la violazione. 
Il Giudice di merito, invece, aveva dichiarato inammissibile l'opposizione per la mancata contestazione nel merito del verbale. 
La Suprema Corte, diversamente, ha ritenuto che nessun onere di contestazione grava sulla parte che intenda impugnare una cartella di pagamento per mancata notifica del verbale presupposto.
In questa ipotesi, peraltro, il destinatario della cartella non avrebbe neppure un interesse a contestare nel merito il verbale, stante l'estinzione della pretesa sanzionatoria per mancata notifica nei termini.

La Corte di Cassazione, infine, ha ribadito che l'onere della prova della tempestiva notifica del verbale grava sull'amministrazione.

"La rituale e tempestiva notificazione dell’atto presupposto alla cartella esattoriale attiene al fatto costitutivo della pretesa sanzionatoria, con conseguente possibilità, per il soggetto che riceva direttamente la cartella, senza aver prima ricevuto la notificazione dell’atto ad essa presupposto, di poter spiegare opposizione avverso l’unico atto notificatogli, nelle forme di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 150 del 2011, per dedurre il fatto estintivo o impeditivo costituito dalla omessa, tardiva od invalida notificazione del verbale di accertamento. In tal caso, tuttavia, l'azione esercitata dopo la notificazione della cartella di pagamento, per dedurre il vizio di notificazione del verbale di accertamento ad essa presupposto, non è un'azione recuperatoria in senso proprio, a differenza dell’azione che venga esperita contro l'ordinanza-ingiunzione non notificata, oggi ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 150 del 2011, recuperando, appunto, dopo la notificazione della cartella di pagamento, il mezzo di tutela del quale la parte non si è potuta tempestivamente avvalere per l'omessa od invalida notificazione dell'ordinanza- ingiunzione. In questa diversa eventualità, il destinatario dell'ingiunzione (e della cartella) può recuperare tutte le difese che avrebbe potuto svolgere avverso l'ordinanza-ingiunzione, sia sul piano formale (riguardanti perciò il procedimento di
formazione del titolo) sia sul piano sostanziale (riguardanti perciò la pretesa sanzionatoria). Viceversa, quando viene recuperata dopo la notificazione della cartella di pagamento, l'azione oggi disciplinata dall'art. 7 del D. Lgs. n. 150 del 2011 per dedurre l'omessa od invalida notificazione del verbale di accertamento, non vi è spazio per lo svolgimento di difese diverse da questa, specificamente per difese nel merito della pretesa sanzionatoria. Infatti, se l'amministrazione -che è onerata della relativa prova, in ragione della natura di fatto costitutivo riconosciuto alla notificazione tempestiva- non dimostra di avere eseguito tempestivamente e validamente la notificazione del verbale di accertamento, la pretesa sanzionatoria è estinta. In sintesi, ciò che viene recuperato è la possibilità per il destinatario della pretesa di dedurre il fatto estintivo/impeditivo dell'omessa od invalida notificazione (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 22080 del 22/09/2017, Rv. 645323, in motivazione, pagg. 22 e 23)”

Marco Di Pietro

Avvocato del foro di Catania, cassazionista, esperto in diritto tributario e diritto scolastico collabora dal 2018 con la rivista DirittoItaliano.com. E' possibile contattarlo all'indirizzo email

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