Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, con sentenza n.3702/17 depositata il 13 febbraio, sono intervenute sulle sorti dell'atto di appello notificato all'avvocato di parte appellata che si sia precedentemente cancellato dall'Albo: se sia giuridicamente inesistente, oppure nulla o, invece, idonea a instaurare validamente il contraddittorio e ad impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.

La sezione rimettente, difatti, ha rilevato un contrasto di posizioni in materia, sottoponendo all'attenzione delle sezioni unite il seguente quesito: se la notifica dell'atto di impugnazione eseguita nei confronti del procuratore domiciliatario volontariamente cancellatosi dall'albo prima della notifica medesima, ma dopo il deposito della sentenza impugnata, sia o non idonea ad instaurare validamente il contraddittorio e ad impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.

Per un primo indirizzo, la notifica era da considerarsi inesistente (Cass. S.U. n.935/98, Cass. sez. II, n.1986/69, Cass. sez. III, n.4946/79 e Cass, sez. III, n.5676/86).

Un secondo indirizzo propende per la nullità della notifica (Cass. n.12478/13, Cass. n.9528/09, Cass. n.27450/05, Cass. n.11360/99).

Un terzo indirizzo, infine, considerava esistente la notifica (Cass.n.10301/12, Cass. n.12261/09, Cass. n.8054/04, Cass. n.3142/04, Cass. n.5197/99).

La Corte dapprima esclude l'inesistenza della notifica, riportandosi alla recente sentenza n.14916/16 che ha fissato i criteri guida affinché una notifica possa considerarsi giuridicamente inesistente, e la validità della notifica, per propendere per la tesi della nullità della notifica, ancorché sanabile.

La Corte, in risposta al quesito, formula pertanto il seguente principio di diritto:
"La notifica dell'atto d'appello eseguita al difensore dell'appellato che, nelle more del decorso del termine di impugnazione, si sia volontariamente cancellato dall'albo professionale, non è inesistente - ove il procedimento notificatorio, avviato ad istanza di soggetto qualificato e dotato della possibilità giuridica di compiere detta attività, si sia comunque concluso con la consegna dell'atto - ma nulla per violazione dell'art. 330, comma 1, cod. proc. civ., in quanto indirizzata ad un soggetto non più abilitato a riceverla, atteso che la volontaria cancellazione dall'albo degli avvocati importa per il professionista la simultanea perdita dello ius postulandi tanto nel lato attivo quanto in quello passivo.
Tale nullità della notifica - ove non sia stata sanata, con efficacia retroattiva, mediante sua rinnovazione dando tempestivamente seguito all'ordine ex art. 291, comma 1, cod. proc. civ. o grazie alla volontaria costituzione dell'appellato - importa nullità del procedimento e della sentenza d'appello, ma non anche il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, giacché l'art.301, comma 1, cod. proc. civ. deve ricomprendere tra le cause di interruzione del processo, secondo interpretazione costituzionalmente conforme in funzione di garanzia del diritto di difesa, anche l'ipotesi dell'avvocato che si sia volontariamente cancellato dall'albo, con l'ulteriore conseguenza che il termine di impugnazione non riprende a decorrere fino al venir meno della causa di interruzione o fino alla sostituzione del difensore volontariamente cancellatosi."

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