>Ammissibile opposizione ruolo esattoriale in materia previdenziale anche in ipotesi di notifica della cartella di pagamento

La Suprema Corte di Cassazione, con la recentissima ordinanza 36445 depositata il 24.11.2021, ha ribadito che in materia previdenziale è legittima l’opposizione alla cartella conosciuta a mezzo estratto di ruolo anche per fare valere estinzione per decorso dei termini di prescrizione in data successiva alla eventuale notifica della stessa.

In particolare, il Supremo Consesso ha più volte avuto modo di sottolineare che in materia previdenziale l’estinzione ha efficacia estintiva ed è sottratta dalla disponibilità delle parti.
Ciò, dal momento che “nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione è pure sottratto, ai sensi dell’art. 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla disponibilità delle parti; posto che, una volta esaurito il termine, la prescrizione ha efficacia estintiva, l’ente previdenziale non può rinunziarvi, essa opera di diritto ed è altresì rilevabile d’ufficio, senza che l’assicurato possa versare contributi previdenziali prescritti.” (Cass. Civ. Sez. Lav., sent. 9600, 18.04.2018)

Più recentemente la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito che la prescrizione opera di diritto ed è rilevabile d’ufficio dal Giudice, anche in assenza di eccezione di parte:
“Con riferimento al primo motivo questa Corte di Cassazione (v., fra le altre, Cass. 15 ottobre 2014, n. 21830, n. 9600/2018, n. 9865/2019, n. 5757/2019) ha affermato che nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9 - anche per le contribuzioni relative a periodi precedenti l'entrata in vigore della stessa legge (L. n. 335 cit., art. 3, comma 10) e con riferimento a qualsiasi forma di previdenza obbligatoria. Una volta esaurito il termine, la prescrizione ha efficacia estintiva (non già preclusiva) - poichè l'ente previdenziale creditore non può rinunziarvi - opera di diritto ed è rilevabile d'ufficio. Ne consegue che nessuna preclusione per la rilevabilità della prescrizione nel corso del giudizio poteva ritenersi intervenuta per il fatto che l'eccezione fosse stata sollevata solo in appello” (Cass. Civ. Sez. lavoro, Ord., 10.02.2020, n. 3082).

In ipotesi di opposizione esattoriale, quindi, la notifica della cartella non potrà in alcun modo determinare l’inammissibilità dell’opposizione in quanto il Giudice dovrà necessaria verificare il decorso del termine di prescrizione dalla notifica dell’ultimo atto interruttivo prodotto: “i primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto logicamente connessi, sono fondati avendo la Corte di appello omesso del tutto di verificare se, dopo la notifica della cartella esattoriale di cui sopra (avvenuta il 6 giugno 2001) fosse nuovamente decorso il termine di prescrizione quinquennale; ed infatti è stato definitivamente chiarito che "La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell'INPS, che, dall'1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (D.L. n. 78 del 2010, art. 30, conv., con modif., dalla L. n. 122 del 2010)" (Cass. SU n. 23397 del 17/11/2016” (Cass. Civ. Sez. VI, 04.05.2017, n. 10809, dello stesso tenore Cass. Civ. Sez. VI n. 29174/17, 29179/17, 24294/19 e 15603/20)

Più recentemente la Suprema Corte ha ribadito l’ammissibilità, in materia di contributi previdenziali, dell’azione di accertamento negativo del credito, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti:
“Trattandosi di prescrizione di contributi previdenziali, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti (vd. Cass. N. 23116 del 2004) a differenza della materia civile e ciò impedisce l’operatività della regola generale dell’inammissibilità di un’azione di accertamento negativo il cui unico oggetto si sostanzi nell’affermazione della prescrizione” (Cass. Civ., Sez. Lavoro, Sent., 12.11.2019, n. 29294)

Più recentemente:
“in materia di riscossione di crediti previdenziali, l’impugnazione dell’estratto del ruolo è ammissibile ove il contribuente deduca, come nel caso di specie, la mancata o invalida notifica della cartella, in funzione recuperatoria della tutela prevista dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, ovvero intenda, come accade nella presente fattispecie, far valere eventi estintivi del credito maturati successivamente alla notifica della cartella, in tal caso prospettando – sul piano dell’interesse ad agire – uno stato oggettivo di incertezza sull’esistenza del diritto (anche non preesistente al processo), non superabile se non con l’intervento del giudice” (Cass. Civ., Sez. lavoro, Ord., 24.05.2021, n. 14192)
“il motivo è infondato vedendosi in una fattispecie in cui l'attore, affermando di essere venuto a conoscenza dell'iscrizione a ruolo solo a seguito del rilascio dell'estratto, agisce per l'accertamento negativo del credito contributivo in seguito al decorso del termine di prescrizione maturato successivamente alla notifica della cartella, fattispecie in relazione alla quale questa Corte ha affermato (cfr. Cass. 12.11.2019, n. 29294 e, in particolare, Cass. n. 23237/2013 che, pronunziandosi a proposito della disciplina di cui all'art. 3, co. 9 e 10, I. n. 335 del 1995, espressamente aveva sancito l'ammissibilità dell'azione di accertamento negativo dell'obbligo contributivo fondato sull'eccezione di prescrizione) che la definitività dell'accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi portati dalla cartella, per effetto della mancata opposizione alle medesime, non è preclusiva dell'accertamento della prescrizione o di altri fatti estintivi del credito maturati successivamente alla notifica delle cartelle in questione, laddove venga contestata l'effettiva prescrizione o estinzione dell'obbligo contributivo da parte dell'ente creditore” (Cass. Civ. Sez. VI, n. 34046, 12.11.2021)

L’orientamento prevalente è stato, quindi, recentemente confermato dal Supremo Consesso con la recentissima ordinanza 36445/2021:
“E' stato affermato, in sede di legittimità (Cass. n. 29294/2019; Cass. n. 22925/2019) che, in materia di riscossione di crediti previdenziali, l'impugnazione dell'estratto del ruolo è ammissibile ove il contribuente deduca la mancata o invalida notifica della cartella, in funzione recuperatoria della tutela prevista dall'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, ovvero intenda far valere eventi estintivi del credito maturati successivamente alla notifica della cartella, in tal caso prospettando – sul piano dell'interesse ad agire - uno stato oggettivo di incertezza sull'esistenza del diritto (anche non preesistente al processo), non superabile se non con l'intervento del giudice. (Nella specie, l'interesse ad agire era stato ravvisato nella contestazione da parte dell'ente previdenziale dell'avvenuta prescrizione del credito in epoca successiva alla notifica della cartella)” (Cass. Civ. Sez. VI, n. 36445, 24.11.2021).

La Suprema Corte, inoltre, ha chiarito che la notifica dell’atto contenente domanda di accertamento negativo non interrompe i termini di prescrizione: “Va invece affermato che ai fini dell'interruzione della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c., comma 1, - il quale prevede che la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo - non è sufficiente una domanda di accertamento negativo proposta dal debitore essendo invece necessaria la proposizione di una domanda da parte del creditore. E ciò sia perchè la prescrizione è rivolta a sanzionare l'inerzia del titolare nell'esercizio del diritto e non viene interrotta dall'azione del soggetto passivo del rapporto rivolta a contestare l'esistenza stessa del diritto. Sia perchè l'art. 2943 c.c., comma 1, ai fini del prodursi dell'effetto interruttivo richiede la notifica della domanda (con cui si inizia un giudizio di cognizione, conservativo o esecutivo), sul presupposto che si tratti della domanda proposta del creditore nei confronti del debitore, e non viceversa” (Cass. Civ. Sez. VI - Lavoro, Ord., 17.07.2020, n. 15292)

Marco Di Pietro

Avvocato del foro di Catania, cassazionista, esperto in diritto tributario e diritto scolastico collabora dal 2018 con la rivista DirittoItaliano.com. E' possibile contattarlo all'indirizzo email

Ultime Decisioni

Segnala Giurisprudenza ›

Vai alle altre Sentenze →

 

Collabora con DirittoItaliano.com

Vuoi pubblicare i tuoi articoli su DirittoItaliano?

Condividi i tuoi articoli, entra a far parte della nostra redazione.

Copyright © 2020 DirittoItaliano.com, Tutti i diritti riservati.