>Ristrutturazione debiti consumatore: sospesa vendita dell'immobile all'asta Credit:

Nel contesto della ristrutturazione dei debiti del consumatore, il provvedimento di sospensione dell'asta quasi fissata assume un'importanza ancora maggiore quando si tratta di individui in situazioni particolarmente delicate, come nel caso di soggetti con problemi familiari.

Un esempio tangibile di questa tutela giuridica è rappresentato dalla recente decisione emessa a favore di un consumatore assistito dall'avvocato Gennaro Esposito e dal dott. Andrea Agnello quale professionista incaricato per la composizione della crisi, nonché dall'Organismo di composizione della Crisi UNES – Unione Nazionale per L’Equilibrio Sociale A.P.S Segretariato Sociale del Comune di Catania.

La presenza di problematiche familiari può aggravare ulteriormente la situazione finanziaria di un individuo, rendendo ancora più necessaria la protezione offerta dalla sospensione dell'asta. In tali circostanze, il provvedimento non solo mira a garantire la stabilità economica del debitore, ma anche a preservare l'unità familiare e a fornire un ambiente sicuro e protetto per gli eventuali membri della famiglia dipendenti dalla situazione finanziaria del debitore.

L'intervento dell'avvocato Gennaro Esposito e del dott. Andrea Agnello, in qualità di professionisti legali specializzati nella gestione delle procedure di ristrutturazione dei debiti e nella composizione delle crisi finanziarie, ha svolto un ruolo fondamentale nel garantire che il provvedimento emesso fosse equo, adeguato e rispondente alle reali esigenze del consumatore e della sua famiglia.

L'avvocato e il professionista incaricato per la composizione della crisi hanno lavorato in stretta collaborazione con il consumatore, fornendo consulenza legale e supporto pratico nell'elaborazione del piano di ristrutturazione dei debiti e nella presentazione delle necessarie documentazioni al tribunale competente. Grazie alla loro competenza e esperienza, è stato possibile dimostrare al giudice la validità e la fattibilità del piano, ottenendo così il provvedimento di sospensione dell'asta quasi fissata.

In conclusione, il caso in questione rappresenta un esempio eloquente dell'importanza della figura dell'avvocato specializzato e del professionista incaricato per la composizione della crisi nell'ambito delle procedure di ristrutturazione dei debiti del consumatore. Grazie alla loro assistenza, è stato possibile garantire una tutela efficace e tempestiva per il consumatore e la sua famiglia, consentendo loro di affrontare le difficoltà finanziarie in modo dignitoso e responsabile.

Di seguito si riporta il testo del provvedimento:

TRIBUNALE DI CATANIA 

SESTA SEZIONE CIVILE 

Il Giudice, dott.ssa Laura Messina, 

letti gli atti del procedimento iscritto al n. 164-1//2024 ad istanza di ___________________________; 

rilevato che il proponente ha inteso chiedere l’accesso alla procedura denominata “piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 - 66 e ss. Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCI)”; 

esaminata la relazione redatta dall’OCC UNES – Unione Nazionale per L’Equilibrio Sociale A.P.S Segretariato Sociale del Comune di Catania, nella persona del gestore dott. Andrea AGNELLO; 

rilevato che ai sensi dell’art. 70 CCI “1. Il giudice, se la proposta e il piano sono ammissibili, dispone con decreto che siano pubblicati in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell’OCC, a tutti i creditori. 2. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, il creditore deve comunicare all’OCC un indirizzo di posta elettronica certificata. In mancanza, le successive comunicazioni sono effettuate mediante deposito in cancelleria. 3.Nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’OCC, indicato nella comunicazione. 4.Con il decreto di cui al comma 1, il giudice, su istanza del debitore, può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano. Il giudice, su istanza del debitore, può altresì disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l’integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati. 5. Le misure protettive sono revocabili su istanza dei creditori, o anche d’ufficio, in caso di atti in frode. Il giudice, salvo che l’istanza di revoca non sia palesemente inammissibile o manifestamente infondata, sente le parti, anche mediante scambio di memorie scritte e provvede con decreto. 6. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3, l’OCC, sentito il debitore, riferisce al giudice e propone le modifiche al piano che ritiene necessarie. 7. Il giudice, verificata l’ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolta ogni contestazione, omologa il piano con sentenza e ne dispone, ove necessario, la trascrizione a cura dell’OCC. Con la stessa sentenza dichiara chiusa la procedura”; 

rilevato che, ad una prima valutazione, la proposta avanzata dal ricorrente appare ammissibile, in considerazione delle circostanze e dei dati rappresentati nella relazione redatta dall’OCC, così come integrata; 

rilevato che l’OCC dovrà procedere agli adempimenti di cui all’art. 70 sopra riportato, con le modalità e nei termini ivi indicati; 

rilevato che le somme per il pagamento dei creditori nella misura e con le modalità indicate nella proposta verranno corrisposte secondo il piano di riparto individuato nella relazione (così come integrata a seguito del provvedimento emesso in data 23/4/2024); 

rilevato che, in seno al ricorso, il debitore ha chiesto di disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio nonché le altre misure idonee a conservare l’integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento; 

rilevato che, al fine di non pregiudicare l’ammissibilità della proposta e la sua esecuzione, va disposta la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata eventualmente in corso nonché il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati; visti gli art.li 63 ss CCI 

P.Q.M. DISPONE 

che la proposta e il piano siano pubblicati nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia; 

DISPONE 

che l’OCC proceda alla comunicazione della proposta, del piano e del presente decreto entro trenta giorni a tutti i creditori; 

AVVERTE 

i creditori che, nei venti giorni successivi alla comunicazione possono presentare osservazioni, inviandole all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’OCC, indicato nella comunicazione; 

DISPONE 

che entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3 dell’art. 70 CCI, l’OCC, sentito il debitore, riferisca al giudice e proponga le modifiche al piano che ritiene necessarie; 

SOSPENDE i procedimenti di esecuzione forzata eventualmente pendenti; 

DISPONE 

che sino al momento in cui la sentenza di omologazione non diventerà definitiva, non vengano, a pena di nullità, iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; AVVERTE 

il debitore che non potrà compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati dal Giudice. Si comunichi. 

Catania, 29/04/2024 

Il Giudice Laura Messina

 

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