ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22832-2019 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro MESSINA Eugenio; - intimato -
avverso la sentenza n. 2449/04/2019 della Commissione tributaria regionale della SICILIA, Sezione staccata di SIRACUSA, depositata in data 09/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 20/01/2021 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

Svolgimento del processo

Rilevato che:
1. Eugenio Messina, quale soggetto avente residenza nel cratere del sisma che aveva colpito la Sicilia nel 1990, aveva chiesto all'amministrazione finanziaria, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 289 del 2002, il rimborso del 9C) per cento delle imposte versate negli anni dal 1990 al 1992.
2. La CTP di Siracusa accoglieva il ricorso e condannava l'Agenzia delle entrate al pagamento in favore del predetto contribuente dell'importo di 16.461,29 euro, oltre interessi come per legge.
3. La CTR della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, con sentenza n. 910/04/2017 respingeva l'appello dell'Agenzia delle entrate, che condannava anche al pagamento delle spese processuali (per euro 800,00 oltre accessori di legge) e questa Corte con ordinanza n. 15256 del 2018 respingeva il ricorso per cassazione proposto dall'Agenzia delle entrate che condannava al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 1.200,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.
4. In mancanza di adempimento spontaneo dell'amministrazione finanziaria il contribuente proponeva giudizio ex art. 70, comma 7, d.lgs. n. 546 del 1992, per l'ottemperanza alla sentenza della CTR sopra indicata, passata in giudicato, chiedendo ordinarsi all'Agenzia delle entrate il pagamento dell'importo di 32.869,66 euro, comprensivo di interessi e spese legali, oltre al rimborso delle spese del relativo procedimento, precisando, in una memoria depositata nel corso del giudizio, che l'Agenzia delle entrate aveva provveduto al pagamento dell'importo di 9.452,43 euro, insistendo per il pagamento del residuo importo di 23.336,05 euro oltre alla refusione delle spese processuali.
5. Con la sentenza impugnata la CTR, decidendo in sede di ottemperanza, accoglieva il ricorso del contribuente sostenendo che l'Ufficio finanziario aveva illegittimamente applicato il dettato dell'art. 16 octies del d.l. n. 91 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2017 e pagato al contribuente soltanto il 50 per cento della somma spettantegli. 6. Per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata l'Agenzia delle entrate ricorre con un unico motivo, cui non replica l'intimato. 7. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Motivazione

1. Con il motivo di ricorso la difesa erariale deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 665, della legge 190 del 2014, come modificato dall'art. 16 octies del d.l. n. 91 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2017, sostenendo l'applicabilità al caso di specie dello ius superveniens di cui alle citate disposizioni, in base alle quali alla ricorrente, soggetto residente nelle zone colpite dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, non spettava il rimborso integrale delle imposte dirette versate negli anni 1990, 1991 e 1992 nella misura del 90 per cento, bensì nei limiti di cui alle citate disposizioni e non spettavano gli interessi moratori bensì quelli legali.
2. Il motivo è fondato e va accolto. 3. L'art 16 octies del d.l. n. 91 del 2017, introdotto della legge di conversione n. 123 del 2017, prevede, per la parte qui di interesse, che "In relazione alle istanze di rimborso presentate, qualora l'ammontare delle stesse ecceda le complessive risorse stanziate dal presente comma, i rimborsi sono effettuati applicando la riduzione percentuale del 50 per cento sulle sommedovute ; a seguito dell'esaurimento delle risorse stanziate dal presente comma non si procede all'effettuazione di ulteriori rimborsi".
4. E' indubbio che tale disposizione sia applicabile alla fattispecie.
5. Al riguardo pare opportuno ricordare che, come questa Corte ha più volte ribadito (ex multis, Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 6213 del 14/03/2018, Rv. 647496 e Cass. n. 9785 del 2018, non massimata), i limiti quantitativi al rimborso delle maggiori imposte pagate, fino a concorrenza dell'apposito stanziamento con riduzione del 50 per cento in ipotesi di eccedenza delle richieste, introdotti dalla norma sopravvenuta, attuata con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 195405/2017 del 26/09/2017, non incide sul titolo della ripetizione, ma unicamente sull'esecuzione dello stesso, delineandosi come un posterius rispetto al giudizio diretto ad ottenere il riconoscimento del diritto al rimborso. In buona sostanza il delineato ius superveniens, attuato con il sopra citato provvedimento direttoriale, pur non incidendo sul diritto al rimborso spettante ai soggetti colpiti dal sisma del 1990, opera invece in sede di liquidazione, venendo in rilievo i limiti delle risorse stanziate ed eventuali questioni sui consequenziali provvedimenti liquidatori emessi dall'Agenzia delle entrate soltanto nella fase esecutiva e/o di ottemperanza (cfr., Cass. nn. 32758/2018, 28172/2018, 25268/2018, 17565/2018, 29900/2017).
6. Ne consegue che, anche ove il giudice dichiari spettante al contribuente il diritto al rimborso delle maggiori imposte dirette versate, l'entità del rimborso a quello concretamente erogabile non potrà che essere determinato sulla base di quanto previsto dalle disposizioni e dal provvedimento direttoriale citati, ovvero verificando la sufficienza delle risorse statuali stanziate e, in caso di superamento, applicando la riduzione del 50 per cento o addirittura escludendo in toto la stessa erogazione del rimborso. Verifica che ovviamente dovrà essere effettuata, come detto sopra, nella fase esecutiva o di ottemperanza. 7. A tale accertamento la CTR si è ingiustificatamente sottratta, avendo erroneamente affermato che «L'Ufficio ha illegittimamente applicato il dettato dell'art. 16/octies del D.L. 91/2017 e pagato il 50% della somma spettante al contribuente anziché l'intero rimborso dovuto» e che «la disciplina invocata» dall'amministrazione finanziaria «attiene alla fase amministrativa ("in relazione alle istanze presentate") e non già a quella giurisdizionale» (sentenza, pag. 3). 7.1. La CTR, invece, avrebbe dovuto verificare se era stata provata dall'Agenzia delle entrate che l'ammontare delle istanze di rimborso presentate eccedesse le complessive risorse stanziate dall'art. 16-octies citato e, quindi, provvedere di conseguenza. 8. I giudici di appello hanno errato anche nel ritenere spettante al contribuente gli interessi moratori sulle somme al medesimo riconosciute. 9. «In tema di rimborso d'imposte, gli interessi dovuti dall'erario al contribuente per la ritardata restituzione sono soggetti alla disciplina dei rimborsi semestrali, ai sensi degli artt. 38 e 44 del d.P.R. n. 602 del 1973, sicché maturano al compimento di ogni singolo semestre, escluso il primo, successivo alla data non della domanda, ma del versamento e fino a quella dell'ordinativo del pagamento, e vanno calcolati al tasso legale vigente al momento della scadenza di ciascun semestre» (Cass. n. 25684 del 2016). 10. Pare opportuno precisare che nel presente giudizio non vengono in rilievo le spese processuali del giudizio di merito, pure dovute dall'Agenzia, che vanno senz'altro rimborsate al contribuente. 11. In estrema sintesi, il ricorso va accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa alla competente CTR per nuovo esame e per la regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di egittimità.

PQM

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma in data 20/01/2021
Il Presidente
Antonio GRECO


 

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