CORTE D’APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione Civile
La Corte d’Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai Sigg.ri:
dott.Claudia De Martin Presidente;
dott. Eliana Romeo Consigliere rel
dott.Maria Carla Arena Consigliere;

a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 22 aprile 2022 , celebrata in modalità cartolare, ha emesso il seguente
DECRETO
nel procedimento iscritto al n.30/2022 RG
Letto il reclamo depositato in data 16 gennaio 2022 avverso il decreto di rigetto n. 34/2022 emesso in data 10 gennaio 2022 dal Presidente del Tribunale di Locri, ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 108 del 7.3.1996 e modif. succ. (di cui, da ultimo, alla legge n. 3 del 27.1.2012), da:
P. G., rappresentato e difeso per procura in atti dall’avv. Michele Malavenda Pec: michele.malavenda@avvocatirc.legalmail.it ;
premesso che il rappresentante dell’ufficio del P.M. presso questa Corte d’Appello ha espresso parere contrario all’accoglimento dell’istanza;

Motivazione

esaminati gli atti;
rilevato che il ricorrente ha chiesto la riabilitazione in esito all’avvenuto pagamento del titolo protestato costituito dall’assegno postale n. ________, per l’importo di Euro 3.200,00 (tremilaeduecentoeuro) emesso in favore della società O. SRL corrente in CASSINA DE’ PECCHI (MI) alla VIA R. e che con decreto del Presidente del Tribunale di Locri in data 10 gennaio 2022 è stata respinta l’istanza di riabilitazione;
che il Giudice di prime cure ha fondato la propria decisione sulla circostanza che, avendo l’istante già ottenuto la riabilitazione (essendo documentati due provvedimenti di riabilitazione nei procedimenti n. 486/2008 e n. 779/2011 R.V.G di precedenti protesti) non sussisterebbero le condizioni per l’accoglimento della nuova richiesta, avuto riguardo allo scopo perseguito dal legislatore con la disposizione di cui all’art. 17 della legge n. 108/1996, vale a dire quello desumibile dall’inclusione della norma in questione nella cd. legge antiusura e dal fatto che la stessa ha come presupposto il “ravvedimento” del debitore protestato, ragion per cui la reiterazione di condotta analoga a quella per cui in precedenza sia stata già ottenuta la cancellazione sarebbe incompatibile con detto ravvedimento e che nella previsione normativa ricadrebbe unicamente il caso in cui il soggetto abbia emesso più assegni scoperti poi prontamente “onorati” in un arco di tempo limitato, essendo in tal caso la pluralità di protesti assimilabile nella sostanza ad un unico protesto;

che, viceversa, il reclamante assume l’erroneità della decisione avendo il Tribunale definito la richiesta sulla base di condizioni ostative estranee all’art. 17 della citata legge n. 108 che prevede unicamente quali presupposto l’aver pagato interamente il credito e l’essere trascorso un anno dall’ultimo protesto;
premesso in fatto che con l’originario ricorso P. G. rappresentava che, nella qualità di amministratore del condominio C., è intestatario di un rapporto di conto corrente con Poste Italiane s.p.a., portante il N. C/C ____ e che, in tale qualità, in data 30 agosto 2017, emetteva, nell’interesse del Condominio C., l’assegno postale n. 163007216541833, per l’importo di Euro 3.200,00 (tremilaeduecentoeuro) in favore della società O. SRL corrente in CASSINA DE’ PECCHI (MI) alla VIA_____ e che, al momento dell’incasso, l’assegno bancario sopra descritto non veniva pagato per difetto di provvista, che era levato protesto e che successivamente egli provvedeva a sanare tale condizione pagando l’importo dovuto, nonché interessi, penale e spese di protesto, a mezzo pagamento tardivo a sensi dell’art.8 della legge n. 386/1990 e la richiesta era formulata essendo passato più di un anno dalla levata del protesto suddetto senza che ne fossero levati altri;
ritenuto, in diritto, che questa Corte si è già espressa ripetutamente in ordine alla portata ed al significato dell’art.17 della legge n. 108/1996 ;
che si è chiarito che la previsione del primo comma laddove sancisce il diritto alla riabilitazione del “debitore protestato che abbia adempiuto all'obbligazione per la quale il protesto e' stato levato e non abbia subito ulteriore protesto … trascorso un anno dal levato protesto…” vada interpretata nel senso che le condizioni necessarie per ottenere il protesto siano unicamente: 1) avere adempiuto all’obbligazione portata dal titolo di credito; 2) essere trascorso un anno dal protesto di che trattasi; 3) non aver subito ulteriore protesto;
che l’intervento normativo avvenuto con l’art. 1 comma 4 della legge n. 3 del 27.1.2012, in vigore dal 1.3.2012, con cui è stato aggiunto nell’art. 17 cit. il comma 6 ter, in cui si dispone che:“… ove sussistano tutte le condizioni indicate nel comma 1, è consentita la presentazione di un’unica istanza di riabilitazione anche in riferimento a più protesti, purché compresi nello spazio temporale di un triennio …” non ha modificato la disciplina in senso restrittivo, ma ha, viceversa, inteso consentire all’interessato di avanzare un’unica (e non una pluralità) istanza di di riabilitazione in presenza di una molteplicità di protesti nell’arco temporale dei tre anni con ciò proponendosi unicamente di semplificare l’accesso al beneficio della riabilitazione;
che, pertanto, è estraneo alla ratio legis l’intento di introdurre dei limiti diversi ed ulteriori da quelli previsti al primo comma, cui significativamente anche tale comma esplicitamente rinvia;
che, pertanto, diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, non è ostativo alla concessione della riabilitazione l’avere subito precedenti protesti che siano stati, a loro volta, in precedenza, oggetto di riabilitazione, poiché il comma sesto dell’art. 17 prevede “… per effetto della riabilitazione il protesto si considera, a tutti gli effetti, come mai avvenuto …” per cui di essi non si può tenere conto neppure ai fini della presente valutazione;
che nel presente caso emerge dagli atti che il protesto per l’assegno postale di cui si discute recante il numero: 163007216541833 per euro 3.200,00 intestato a C. emesso in data 30 agosto 2017 è stato elevato il 13 settembre 2017 e che l’istante ha eseguito il pagamento inclusa penale ed accessori e che l’istanza di riabilitazione avanzata il 7 gennaio 2022 si colloca ad oltre un anno da tale senza che emergano ulteriori protesti successivi (né ovviamente i precedenti in quanto oggetto di riabilitazione), va da sé che l’istanza debba essere accolta;
constatato, infine, che alla declaranda ulteriore riabilitazione conseguono gli effetti previsti dal comma quarto del cit. art. 17, cioè la pubblicazione nel relativo Bollettino, e quelli di cui al successivo comma 6 bis, cioè la cancellazione definitiva dei dati relativi ai protesti in questione anche dal registro in detto comma indicato (a cura del responsabile dirigente dell’Ufficio Protesti competente per territorio), nel termine di venti giorni dalla presentazione dell’istanza a cura dell’interessato;

PQM

La Corte di Appello di Reggio Calabria,
visti gli articoli 737 e ss. C.P.C. e 17 legge n. 108 del 7.3.1996 e modif. succ.
così provvede:
accoglie per quanto di ragione la domanda proposta da P. G. con ricorso depositato in data 25 gennaio 2019 e, per l’effetto, dispone la riabilitazione di questi in relazione al protesto dell’assegno postale n. 163007216541833 elevato il 13 settembre 2017, mandando al responsabile dirigente dell’Ufficio Protesti competente per territorio per gli adempimenti di legge conseguenti.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 22 aprile 2022
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Eliana Romeo dott. Claudia De Martin


 

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