REPUBBLICA ITALIANA

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1050 del 2020, proposto da


Azienda sanitaria provinciale di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giorgio Li Vigni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Palermo, via Pindemonte 88 Uoc Legale;


contro

Philips s.p.a. a socio unico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Simone Uliana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti

Ge Medical Systems Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Mania, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 1130/2020, resa tra le parti,


Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Philips S.p.A. A Socio Unico e di Ge Medical Systems Italia s.p.a.;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2021, tenutasi ex art. 4 del d.l. n. 84 del 2020 e ex art. 25 del d.l. n. 137 del 2020, il Cons. Sara Raffaella Molinaro;

Sono considerati presenti, ex art. 4 comma 1, penultimo periodo d.l. n. 28/2020 e art. 25 d.l. 137/2020, gli avvocati Giorgio Li Vigni e Giovanni Mania;


Rilevata:

- l’inammissibilità e la conseguente inutilizzabilità delle c.d. “note di udienza” di parte appellante, depositate, avvalendosi della facoltà concessa alla parte dall’art. 4 del d.l. n. 28 del 2020, in data 12.1.2021, perché estese 42 pagine; le note di udienza, intervenendo a ridosso dell’udienza (entro le ore 12 del giorno anteriore l’udienza), quale ultimo presidio del diritto di difesa prima di essa, e aggiungendosi all’atto introduttivo e alle memorie, devono rispettare il canone di sinteticità (e ragionevolmente non possono eccedere le tre-quattro pagine) e non possono assolvere alla funzione sostanziale della “memoria” con una elusione del termine di deposito di quest’ultima (che nella specie, scadeva il giorno 11.1.2021 alle ore 12 antimeridiane), pena la violazione del contraddittorio e un vulnus quanto all’approfondimento collegiale della causa;

b) le note di udienza in questione, pertanto, vengono ritenute dal Collegio utili solo come istanza di passaggio della causa in decisione al fine della fictio iuris della presenza del difensore in udienza.

Considerato che:

- nella valutazione dei contrapposti interessi è prevalente quello della stazione appaltante alla celere aggiudicazione dell’appalto, necessario per la fornitura di apparecchiature medicali occorrenti per la diagnosi del Covid-19, rilevata altresì la tematica riferita al finanziamento della relativa spesa e alla relativa tempistica;

- il fumus boni iuris necessita di essere scrutinato nella sede di merito;

Rilevato che rimangono impregiudicati i poteri del giudice di primo grado in punto di istruzione e fissazione dell’udienza;

Ritenuto di:

- accogliere l’appello cautelare e, in riforma parziale dell’ordinanza impugnata (nei limiti nei quali provvede sull’istanza cautelare), respingere l’istanza cautelare; restano ferme la disposta istruttoria e la data dell’udienza di merito in primo grado;

- compensare le spese del doppio grado del giudizio cautelare;

PQM

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale,

accoglie l'appello (Ricorso numero: 1050/2020) e, per l'effetto, in riforma parziale dell'ordinanza impugnata, respinge l'istanza cautelare proposta in primo grado, fermi gli altri capi dell’ordinanza.

Compensa le spese della presente fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso dal C.G.A.R.S. con sede in Palermo nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2021, tenutasi da remoto e con la contemporanea e continua presenza dei magistrati:

Rosanna De Nictolis, Presidente
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere, Estensore
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Giuseppe Verde, Consigliere
Antonino Caleca, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Sara Raffaella Molinaro Rosanna De Nictolis


 

Collabora con DirittoItaliano.com

Vuoi pubblicare i tuoi articoli su DirittoItaliano?

Condividi i tuoi articoli, entra a far parte della nostra redazione.

Copyright © 2020 DirittoItaliano.com, Tutti i diritti riservati.