TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE VI CIVILE
Il Giudice dell’esecuzione,
letti gli atti del procedimento iscritto al n. 1694/2022 Rg. Es.;

Motivazione

rilevato che C. S. ha proposto opposizione ex art. 615 e 617 c.p.c. avverso il pignoramento presso terzi ad istanza di Agenzia delle Entrate - Riscossione deducendo: a) l’illegittimità del pignoramento presso terzi fondato su cartelle di pagamento (n.ri 29320180015329101000 e 29320190016362083000) oggetto di istanza di rateazione non conclusa - sospensione legale della riscossione delle cartelle di pagamento ex art. 19 DPR 602/1973 comma 1 quater, lett. C; b) l’illegittimità dell’atto di pignoramento presso terzi fondato su cartelle di pagamento (n.ri 29320180015329101000 e 29320190016362083000) impugnate davanti alla CTP di Catania per sospensione legale della riscossione ex art. 17 bis d. lgs. 31.12.1992 n. 546;
rilevato che la società opposta non si è costituita nel subprocedimento, nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto;
rilevato che nemmeno il terzo pignorato si è costituito in questa fase;
rilevato che l’opposizione avente ad oggetto solo due delle quattro cartelle sottostanti il pignoramento e precisamente le cartelle n.ri 29320180015329101000 e 29320190016362083000 per il complessivo importo di € 7.536,60- ad un esame sommario qual è quello della presente cautelare - appare fondata con riferimento ad entrambi i motivi; quanto al motivo sub a) l’istanza di rateazione è stata presentata dal C. il 2/3/2022 ovvero antecedentemente alla richiesta ex art. 48 bis da parte del Comune di Regalbuto, terzo pignorato, che è stata effettuata il 25/3/2022 come risulta dallo stesso atto di pignoramento; per cui è applicabile alla fattispecie l’art. 19 D.P.R. 602/73 che prevede, in tale caso, che fino al rigetto dell’istanza non possono essere avviate nuove procedure;

risulta fondato anche il motivo sub b) posto che il C., con riferimento alle medesime cartelle, ha notificato reclamo/mediazione innanzi alla Commissione Tributaria con ricorso notificato in data 15/4/2022 mentre il pignoramento risulta notificato via pec poco più di un mese dopo ovvero in data 20/5/2022;
rilevato che ai sensi dell’art. 17 bis D. Lgs. 31.12.1992 n. 546 (per come modificato) “8. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all' atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta”;
rilevato che l’Agente della Riscossione avrebbe dovuto attendere il decorso del termine previsto dall’art. 17 bis per poi procedere eventualmente alla notifica del pignoramento;
ritenuto che la statuizione in ordine alle spese del sub procedimento di sospensione (pronuncia da rendere ad opera del giudice dell'esecuzione con il provvedimento che chiude la fase sommaria, sia in ipotesi di accoglimento che di rigetto della istanza di sospensione: cfr., Cass. 24 ottobre 2011, n. 22033) va conformata al principio della soccombenza, operando la liquidazione delle spese come da dispositivo;

PQM

SOSPENDE
l’esecuzione limitatamente all’importo di € 7.536,60;
CONDANNA
Agenzia delle Entrate – Riscossione al pagamento delle spese e dei compensi della fase cautelare che liquida in complessivi € 1.245,00 per compensi (ex D.M. 55/2014, procedimenti cautelari fino ad € 26.000, solo fase introduttiva e decisionale), oltre spese forfettarie, IVA, CPA, da distrarsi in favore dell’avv. Gennaro Esposito che ne ha fatto espressa richiesta ex art. 93 c.p.c.;
nulla sulle spese fra le altre parti;
FISSA
termine di 60 giorni, decorrente dalla scadenza del termine per proporre reclamo avverso la presente ordinanza o, ove venga proposto reclamo, dalla decisione del collegio o dalla comunicazione della decisione stessa, per l'iscrizione a ruolo dell’opposizione, osservati i termini di cui all'art. 163 c.p.c., ridotti della metà, ovvero per la riassunzione della causa innanzi all’ufficio giudiziario competente.
Dà mandato alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Catania, 7/7/2022
Il Giudice
Laura Messina


 

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