REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Quarta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Mariano Sciacca ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 19384/2018 R.G.
promossa da:
F. V. A. con il patrocinio dell’ avv. ESPOSITO GENNARO, con elezione di domicilio in via C. Patanè Romeo 28 95100 Catania presso l’avv. ESPOSITO GENNARO, giusta procura in atti;
ATTORE
contro:
ITALCAPITAL S.R.L., (C.F. 09270260962), con il patrocinio dell’avv. O. A. giusta procura in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d’udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 23/06/2020 , che qui si intendono richiamate.

Svolgimento del processo

Italcapital S.r.l., con ricorso ex art. 633 e ss. c.p.c. iscritto al n.13750/2018R.G., chiedeva al Tribunale di Catania l'emissione di decreto di ingiunzione nei confronti degli odierni opponenti, in relazione al mancato pagamento della somma meglio individuata nell’estratto conto prodotto, derivante da un contratto di finanziamento.
Con Decreto ingiuntivon.5202/2018, emesso e depositato in data 25.09.2018(doc.2),il Giudice adito ingiungeva all’odierna opponente il pagamento dell'importo di €.22.643,60, oltre interessi di mora e oltre le spese del procedimento monitorio liquidate in complessivi €.685,50oltre accessori.
Il predetto Decreto Ingiuntivo veniva notificato mediante Ufficiale giudiziario, in data 16.10.2018.

Avverso il decreto ingiuntivo n.5202/2018 proponeva opposizione l’odierna opponente e concludeva: Piaccia: all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, per i motivi suesposti: - accertare e dichiarare l’illegittimità del Decreto Ingiuntivo n. 5202/2018 emesso dal Tribunale di Catania in data 25.09.2018,per quanto esposto in parte motiva del presente atto e,per l’effetto,procedere alla revoca dello stesso; - con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto anticipazione.

Si è costituita Italcapital che ha concluso: Voglia l’Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, In via preliminare, nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento di quanto sopra formulato, concedere la provvisoria esecutorietà dell’opposto decreto ingiuntivo n.5202/2018, R.G. n.13750/2018, del 25-09-2018 emesso dal Tribunale di Catania, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 648 C.p.c.. In via principale, nel merito, rigettare l’opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l’effetto, confermare il decreto ingiuntivo n.5202/2018, R.G. n.13750/2018, del 25-09-2018 emesso dal Tribunale di Catania. In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, la Sig.ra F. V. A. al pagamento in favore della società Itacapital S.r.l. della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all’esito dell’espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende.

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d’udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 23/06/2020, che qui si intendono richiamate.

Motivazione

Merito del credito
Si sostiene che il credito vantato dalla società opposta,per come indicato nel decreto ingiuntivo oggi opposto, è superiore alla reale entità del credito residuo tra le parti. Nel decreto ingiuntivo opposto, difatti, viene ingiunto alla odierna opponente di pagare la somma di €.22.643,60. Tale cifra viene ricavata unicamente dall’estratto conto emesso da Deutsche Bank (doc.n.3) e prodotto da parte opposta in seno al fascicolo monitorio. Tuttavia, la sig.ra F. ha effettuato diversi pagamenti non considerati nel suddetto estratto. Si precisa che la sig.ra F. effettua l’ultimo pagamento regolare dei bollettini in data 31.03.2015, quando, trovandosi in difficoltà economiche a causa di un pignoramento sullo stipendio, non è più in grado di pagare l’intera rata mensile. A quella data, l’estratto conto della Deutsche Bank certifica un debito per capitale di €.21.008,56 (€.1.149,15 per capitale scaduto ed €.19.859,41 per capitale a scadere–doc.n.4). Successivamente, la sig.ra F. ha effettuato i seguenti pagamenti saltuari pur di onorare il suo debito:
- 1. versamento del 2.11.2015 per un importo pari ad €.200,00(doc.n.5);
- 2. versamento del 16.12.2015 per un importo pari ad €.176,00 (doc. n.6);
- 3. versamento del 16.01.2016 per un importo pari ad €.176,00(doc. n.7);
- 4. versamento del 4.03.2016 per un importo pari ad €.100,00(doc. n.8);
per un totale di €.652,00.
Pertanto, il residuo capitale sarebbe pari a €.20.356,56 (€.21.008,56 -€.652,00) e non a E.20.821,28 come richiesto in seno al ricorso per decreto ingiuntivo.
Inoltre, nell’estratto conto appaiono voci non meglio specificate, collegate solamente ad un numero di causale, che si contestano espressamente in questa sede e che non sono in alcun modo dovute in quanto non giustificate né concordate tra le parti.
Si tratta, nello specifico, della voce “610”per €.155,52, della voce “710”per €.100,00 e della voce “611”per €.37,68”, per complessivi €.293,20.
Si contesta altresì la somma indicata a titolo di interessi scaduti e pari a €.1.729,10 in quanto non viene specificato in alcun modo come sono conteggiati tali interessi, a cosa si riferiscano e in che percentuale sono stati considerati, rimanendo la pretesa del tuttogenerica e illegittima.

Parte opposta, costituendosi in giudizio, ha sinteticamente replicato, deducendo di avere prodotto il piano di ammortamento con l’integrale movimentazione del rapporto, da cui si evince il dettaglio degli importi pagati ed oggi dovuti (Cfr. Doc. n.4), nonché rilevando che, contrariamente a quanto sostenuto ex adverso in ordine a presunti versamenti effettuati dalla Sig.ra F. successivamente al 31-05-2015, e non contabilizzati, si precisa che dal piano di ammortamento prodotto (Cfr. Doc. n.4), si evince come la rata n.42 pari ad €.375,5# in scadenza il 09-03-2015 veniva pagata dalla Sig.ra F. solo il 31-03-2015 e che le successive rate nn.43 e 44 pari ad €.375,5# ciascuna venivano conteggiate come pagate l’una e pagata in parte l’altra, proprio con i versamenti successivi e saltuari indicati da controparte come non conteggiati.

Orbene, prendendo le mosse dall’e\c allegato al ricorso monitorio e qui di seguito fotoriprodotto

(OMISSIS)

emerge in modo evidente che non v’è modo di individuare il titolo delle somme richieste con i codici su indicati sub 610\710\611 - non rivenendosi neanche nella richiesta di finanziamento sottoscritta alcun riferimento ai detti codici -, non risulta in alcun modo computato il versamento del 4.3.2016, nonché, più in generale, le modalità con le quali l’opposta è addivenuta alla quantificazione finale del dovuto; né, peraltro, l’opposta nel presente giudizio ha ritenuto di dovere sul punto replicare, salvo ad assumere apoditticamente che dal detto e\c e dal relativo piano di ammortamento risultasse chiaro il quantum dovuto e monitoriamente azionato.
Tale omissione – che porterebbe alla individuazione del dovuto in misura minore a quella ingiunta, non consente, poi, di addivenire all’esatta quantificazione del dovuto, attesa l’impossibilità di ricostruire quanto dovuto a titolo di sorte capitale e quanto dovuto a titolo di interessi, spese e accessori.
Segue l’accoglimento dell’opposizione e la revoca dell’opposto decreto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
1) Accoglie l’opposizione;
2) Revoca il decreto opposto;
3) Condanna la parte opposta a rimborsare alla parte opponente le spese di lite, che si liquidano in € 2100, 00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c..
Così deciso in data 23/06/2020 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Catania.
Il Presidente di Sezione
Dott. Mariano Sciacca


 

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