REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
composta da
dr. Vito Francesco Nettis Presidente
dr. Stefano Scarafoni Consigliere rel.
dr. Maria Giulia Cosentino Consigliere
Alla pubblica udienza del 6 ottobre 2021 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d’appello iscritta al n. 3642/2019
TRA
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE rappresentata e difesa dall’avv. L. L. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Basento 37, giusta procura alle liti in copia informatica allegata al ricorso in appello
APPELLANTE ED APPELLATA INCIDENTALE
E
B. T. e B. V., in qualità di unici eredi di B. F., rappresentati e difesi dall’avv. Orazio Stefano Esposito e con lui elettivamente domiciliati in Roma, Via Sistina 42, presso lo studio dell’avv. Michele Venturiello, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del primo grado
APPELLATI ED APPELLANTI INCIDENTALI
NONCHE’
INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in proprio e quale mandatario di S.C.C.I. S.p.a., rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Matano in virtù di procura generale alle liti per atto notaio Castellini e con lui elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria 14, presso gli uffici della sua avvocatura distrettuale
INAIL – Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro rappresentato e difeso dall’avv. Anna Rosa Maria De Carlo giusta procura generale alle liti per atto notaio Tuccari e con lei elettivamente domiciliato in Roma, Piazza delle Cinque Giornate 3, presso gli uffici della sua avvocatura regionale
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Roma n. 4282/2019 del 3 maggio 2019.

CONCLUSIONI AGENZIA ENTRATE: Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello Sezione Lavoro, adita, contrariis rejectis, accertare e dichiarare fondato l’appello spiegato dall’esponente per i motivi sopra meglio specificati e, per l’effetto, riformare la sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro n. 4282/19 depositata il 3.05.2019, nella parte in cui annulla l’iscrizione ipotecaria, condannando gli Eredi B. alla refusione delle spese e onorari di lite del doppio grado di giudizio.

CONCLUSIONI EREDI B.: Piaccia all’Ill.ma Corte d’Appello adita, contrariis reiectis:
- ritenere infondati i motivi di appello e rigettare lo stesso e, per l’effetto, confermare la sentenza impugnata;
- in accoglimento dell'appello incidentale, dichiarare la nullità delle cartelle di pagamento sottese all’iscrizione ipotecaria e in ogni caso dichiarare la prescrizione quinquennale del termine maturato successivamente alla notifica delle cartelle di pagamento sottese all’iscrizione ipotecaria;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

CONCLUSIONI INPS: Voglia l’Ecc.ma Corte di Appello di Roma, nel caso in cui sia confermata la prescrizione dei crediti, tenere indenne l’Istituto dalle spese di lite per i motivi dedotti.

CONCLUSIONI INAIL: Conclude affinché codesta Ecc.ma Corte Voglia:
1) In considerazione della reiterata eccezione preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva ovvero nel merito, in adesione ai motivi di cui all’atto di appello, disporne l’accoglimento con riforma sul punto dell’impugnata sentenza,
2) provvedere, come di giustizia, sulle spese del grado e, tenuto conto del corretto operato dell’Istituto e della non riferibilità delle contestazioni di merito proposte avverso la cartella impugnata, tenerlo indenne dalle spese del grado.

Svolgimento del processo

1.Con ricorso iscritto in data 31 maggio 2017, qualificato come “ricorso ex art. 24 D.lgs. n. 46/99 ed in opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.”, regolarmente notificato, B. T. e B. V., quali unici eredi di B. F., convengono Inps, in proprio e quale mandatario di S.C.C.I. S.p.a., Inail ed Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a. dinanzi al giudice del lavoro del Tribunale di Roma allegando di essersi recati, in data 19 maggio 2017, presso lo sportello dell’agente della riscossione per informazioni sulla posizione del de cuius.
Allegano che, in tale occasione, veniva loro consegnato l’estratto di ruolo di n. 11 cartelle (di cui 10 per omesso versamento di contributi IVS e 1 per omesso versamento di premi Inail), tutte mai notificate.
Allegano che, in data 22 maggio 2017, si sono recati presso la Conservatoria dei registri immobiliari per verificare l’esistenza di iscrizioni pregiudizievoli a danno del de cuius rilevando l’avvenuta iscrizione di una ipoteca per l’importo di € 157.903,67, comprendente anche gli importi di € 16.165,50 complessivamente recati dalle 11 cartelle predette.
Eccepiscono, quindi, la nullità dell’iscrizione ipotecaria di cui non hanno mai ricevuto alcuna notifica, nemmeno del relativo preavviso.
Eccepiscono, inoltre, la mancata notifica delle cartelle di pagamento e la conseguente prescrizione quinquennale dei crediti relativi alle annualità richieste.
In via subordinata, qualora l’Agente della riscossione provi la regolare notifica delle cartelle di pagamento, eccepiscono anche l’intervenuta estinzione dei crediti per prescrizione quinquennale successiva alla notifica delle stesse.

2.Si costituisce in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione, nel frattempo subentrata in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi di Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a., che deduce sull’infondatezza dell’eccepita violazione dell’articolo 50 del DPR 602/73, sull’insussistenza dell’eccepita prescrizione quinquennale, trovando applicazione alla fattispecie il termine ordinario decennale di cui all’articolo 2946 c.c., sulla regolare notifica delle cartelle e del preavviso di iscrizione ipotecaria, come dimostrato dai documenti che produce in allegato alla memoria difensiva.
Conclude, quindi, per il rigetto dell’opposizione.
Si costituisce in giudizio anche l’Inail che eccepisce l’intervenuta decadenza dall’opposizione per avvenuta decorrenza del termine perentorio previsto dall’articolo 24 del d.lgs. 46/1999.
Eccepisce, inoltre, la sua estraneità e difetto di legittimazione passiva rispetto a tutte le contestazioni concernenti agli aspetti formali della procedura esecutiva e dell’ingiunzione.
Riguardo all’eccepita prescrizione, osserva che, in difetto di tempestiva opposizione, il credito contributivo è ormai intangibile, sicché è soggetta a prescrizione esclusivamente l’azione esecutiva il cui termine è quello decennale.
Tanto premesso chiede il rigetto della domanda.
L’Inps, invece, non si costituisce nel primo grado del giudizio e, all’udienza del 3 ottobre 2018, è dichiarato contumace.

3.Il processo è istruito con i soli documenti prodotti dalle parti.
All’esito, con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Roma dichiara la nullità dell’iscrizione ipotecaria e condanna Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese di lite, compensandole invece rispetto alle altre parti.
La concisa motivazione della sentenza è interamente riportata di seguito: "rilevato che parte ricorrente deduce la mancata preventiva comunicazione di iscrizione ipotecaria a sostegno della illegittimità della iscrizione ipotecaria de qua; rilevato che la Suprema Corte ha da tempo chiarito il principio secondo cui “l’iscrizione di ipoteca non preceduta da preavviso viola il principio generale del contraddittorio” (cfr., in termini, sent. 19668/2014); rilevato che la parte convenuta non ha prodotto la preventiva comunicazione di iscrizione ipotecaria che pertanto in assenza di preavviso risulta illegittima; ritenuto infine che non appare condivisibile la difesa dell’INAIL che sul punto fa riferimento ad un preventivo pignoramento presso terzi, atteso che lo stesso per sua
natura non può considerarsi equipollente ad un preavviso di ipoteca; ritenuto che va conseguentemente dichiarata la nullità dell’iscrizione ipotecaria per cui è causa; ritenuto che le spese di lite seguono il principio di soccombenza nei confronti della convenuta Agenzia delle Entrate e vanno liquidate e distratte come nel dettaglio del dispositivo che segue, dovendo invece compensarsi rispetto alle altre parti del giudizio;".

Avverso la predetta decisione propone appello principale Agenzia delle Entrate Riscossione.
Resistono B. T. e V. che propongono, a loro volta, appello incidentale.
Si costituiscono anche Inps ed Inail che concludono come in epigrafe.

4.Con l’unico motivo dell’appello principale Agenzia delle Entrate Riscossione censura la sentenza lamentando la non corretta valutazione della documentazione depositata in primo grado.
Evidenzia che dai documenti prodotti era possibile verificare l’avvenuta notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria effettuata il 31 maggio 2016 ai sensi dell’articolo 140 c.p.c.
Rileva che, essendo risultata sconosciuta, nel Comune di residenza e/o del domicilio fiscale, l’abitazione, l’ufficio o l’azienda del destinatario, nonostante quanto attestato dai pubblici registri, era stata utilizzata la procedura della notifica agli irreperibili che non prevede la spedizione dell’avviso dell’avvenuto deposito mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Deduce, inoltre, che l’eventuale vizio della notificazione giammai potrebbe determinare la nullità della pretesa iscritta a ruolo.

4.1.Con l’unico motivo dell’appello incidentale B. T. e B. V. impugnano la sentenza di primo grado lamentando che il Tribunale di Roma abbia pronunciato solamente sull’eccezione di nullità dell’iscrizione ipotecaria, omettendo di decidere sulle altre questioni proposte della mancata notifica delle cartelle sottese all’iscrizione ipotecaria e della prescrizione quinquennale maturata successivamente all’eventuale notifica delle suddette cartelle di pagamento.

Motivazione

5.Nell’ordine logico si deve preliminarmente esaminare l’appello incidentale che ha ad oggetto la questione, logicamente preliminare, dell’esistenza dei crediti contributivi posti a fondamento dell’iscrizione ipotecaria.
La questione non è stata oggetto d’esame da parte del primo giudice e, quindi, deve essere esaminata da questa Corte.
Si osserva, in primo luogo, che gli eredi B. hanno proposto l’opposizione sia in funzione recuperatoria del mezzo d’impugnazione ex articolo 24 del d.lgs. 46/1999, non potuto esperire per l’asserita mancata preventiva notifica delle cartelle, sia in funzione di opposizione all’esecuzione, facendo valere – in ogni caso – la prescrizione maturata successivamente all’avvenuta notifica.
A tale ultimo proposito si osserva che non trova applicazione nell’odierno giudizio il principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità in forza del quale in materia di riscossione di crediti previdenziali, qualora la cartella di pagamento sia stata regolarmente notificata, è inammissibile per carenza d'interesse ad agire l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., proposta avverso l'estratto di ruolo contributivo e diretta a far valere fatti estintivi sopravvenuti (nella specie, la prescrizione del credito), difettando una minaccia attuale di atti esecutivi ed essendo ben possibile che intervenga l'eliminazione del credito in via di autotutela mediante sgravio della pretesa contributiva ( Cass. n. 6723/2019; Cass. 23787/2021).

Nel caso di specie, infatti, a parte l’inesistenza della prova della regolare notifica delle cartelle (quanto meno di alcune, come si vedrà nel prosieguo), in ogni caso l’avvenuta iscrizione dell’ipoteca e l’asserzione dell’Inail di avvenuta effettuazione di un pignoramento presso terzi è prova dell’esistenza di una minaccia attuale di atti esecutivi, come peraltro confermato dalla posizione processuale degli enti e dell’agente della riscossione intesa a reclamare l’esistenza del credito ed il diritto alla relativa riscossione.
Fatta tale premessa, si può procedere all’esame dell’appello incidentale degli eredi B. che risulta pienamente fondato.

5.1.Afferma Agenzia delle Entrate Riscossione che il preavviso di ipoteca sarebbe stato notificato il 31 maggio 2016.
Dall’estratto di ruolo dalla stessa prodotto (doc. 2 del fascicolo dell’Agenzia del primo grado) si rileva che un precedente preavviso del 22 dicembre 2014 aveva avuto notifica negativa.
Rispetto alla notifica del preavviso del 31 maggio 2016 - primo atto interruttivo dopo la pretesa notifica delle cartelle di pagamento – i crediti contributivi relativi alle prime sette cartelle risultano in ogni caso estinti, essendo decorsi più di cinque anni fra la data della notifica della cartella e quella del primo atto interruttivo, in difetto di allegazione e prova di ulteriori atti interruttivi intermedi.
Infatti:
a)la prima cartella n. 097 2009 0075263674 000 risulta notificata in data 11 agosto 2010, quindi alla data del 31 maggio 2016 i crediti dalla stessa portati erano prescritti;
b)la seconda cartella n. 097 2009 0119742241 000 risulta notificata in data 11 agosto 2010, quindi alla data del 31 maggio 2016 i crediti dalla stessa portati erano prescritti;
c)la terza cartella n. 097 2009 0196134865 000 risulta notificata in data 11 agosto 2010, quindi alla data del 31 maggio 2016 i crediti dalla stessa portati erano prescritti;
d)la quarta cartella n. 097 2009 0261374870 000 risulta notificata in data 16 marzo 2011, quindi alla data del 31 maggio 2016 i crediti dalla stessa portati erano prescritti;
e)la quinta cartella n. 097 2010 0000626915 000 risulta notificata in data 16 aprile 2011, quindi alla data del 31 maggio 2016 i crediti dalla stessa portati erano prescritti;
f) la sesta cartella n. 097 2010 0131993455 000 risulta notificata in data 16 aprile 2011, quindi alla data del 31 maggio 2016 i crediti dalla stessa portati erano prescritti;
g)la settima cartella n. 097 2010 0163067280 000 risulta notificata in data 31 dicembre 2010, quindi alla data del 31 maggio 2016 i crediti dalla stessa portati erano prescritti.
Ne consegue che, per dette cartelle, non vi sia nemmeno necessità di procedere alla verifica dell’avvenuta regolare notificazione, essendo comunque i crediti estinti per intervenuta prescrizione quinquennale successiva accertata sulla base delle sole allegazioni e risultanze documentali dell’agente della riscossione.

5.2. Per le altre quattro cartelle di pagamento, invece, sull’estratto di ruolo risulta una data di notificazione che, se regolarmente avvenuta, avrebbe impedito il perfezionarsi della prescrizione.
L’esame dei documenti prodotti da Agenzia delle Entrate Riscossione nel primo grado del giudizio ha permesso, però, di accertare che per nessuna di dette cartella vi è prova della regolare notificazione.
Per la cartella n. 097 2010 0269939345 000 risulta annotato sull’estratto di ruolo l’avvenuta notificazione in data 2 luglio 2011: in realtà della notifica di detta cartella l’agente della riscossione ha prodotto il solo l’avviso di deposito del piego nella casa comunale spedito il 1° luglio 2011 e di cui nemmeno si conosce l’esito.
Per la cartella n. 097 2010 0367460054 000 risulta annotato sull’estratto di ruolo l’avvenuta notificazione in data 29 ottobre 2011: in realtà della notifica di detta cartella l’agente della riscossione non ha prodotto alcun documento.
Dette cartelle, quindi, non risultano essere state notificate.
I crediti contributivi dalle stesse portati sono relativi all’anno 2010, sicché alla data del 31 maggio 2016 – di notifica del preavviso di ipoteca – erano tutti già prescritti.
Diverso, invece, è il discorso per le cartelle n. 097 2011 0069484805 000 e n. 097 2011 0238681119 000 che dall’estratto di ruolo risultano notificate in data 24 marzo 2012.
Per entrambe dette cartelle risulta che l’agente notificatore ha effettuato l’accesso presso la residenza di B. F. in data 15 marzo 2012 constatandone la temporanea assenza e delle altre persone idonee a ricevere il piego ai sensi dell’articolo 139 c.p.c., provvedendo quindi al deposito dell’atto presso il Comune, affiggendo all’albo l’avviso di deposito ed informando di tali adempimenti il destinatario.
In entrambi i casi, però, l’avviso del deposito dell’atto è stato spedito ad un indirizzo chiaramente insufficiente, recante l’indicazione “Via Tiburtina 00100 Roma” senza alcuna specificazione di numero civico. L’agente della riscossione ha prodotto la copia delle buste contenenti le raccomandate con l’avviso di avvenuto deposito, ma non vi è alcun prova che dimostri che le stesse siano state inoltrate e recapitate alla residenza del destinatario.
Con la sentenza n. 258/2012 la Corte Costituzionale ha affermato la necessità che, in caso di irreperibilità relativa, cioè di temporanea assenza del destinatario e delle altre persone previste dall’articolo 139 c.p.c., trovino applicazione le disposizioni dell’articolo 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 e, quindi, in base all’interpretazione data a tale normativa dal diritto vivente, quelle dell’art. 140 c.p.c., cui anche rinvia l’alinea del primo comma dell’art. 60 predetto, con conseguente perfezionamento della notificazione al momento del ricevimento della lettera contenente l’avviso di deposito.
Ne consegue che, in base alla normativa vigente, debba quindi ritenersi non perfezionata la notifica delle due predette cartelle.
I crediti contributivi della cartella n. 097 2011 0069484805 000 sono relativi all’anno 2010, sicché alla data del 31 maggio 2016 – di notifica del preavviso di ipoteca – erano tutti già prescritti.
I crediti contributivi della cartella n. 097 2011 0238681119 000 sono relativi agli anni dal 2004 al 2010, sicché alla data del 31 maggio 2016 erano anch’essi interamente prescritti.

5.3.L’appello incidentale degli eredi Bartoletti merita, quindi, integrale accoglimento con conseguente dichiarazione di estinzione dei crediti portati da tutte le cartelle di pagamento opposte per intervenuta prescrizione quinquennale.
6.L’integrale accoglimento dell’appello incidentale rende inutile l’esame di quello principale, che resta quindi assorbito, atteso che, comunque sia, l’inesistenza dei crediti contributivi rende nulla l’iscrizione ipotecaria relativamente alle cartelle oggetto dell’opposizione.

7.All’esito del presente grado di giudizio si osserva che l’opposizione degli eredi B. ha trovato integrale accoglimento.
La parziale riforma della sentenza di primo grado impone anche la revisione della condanna alle spese di lite disposta all’esito di tale giudizio, perché l’accertamento dell’intervenuta prescrizione di tutti i crediti evidenzia la soccombenza anche degli enti previdenziali.
Ne consegue che debba essere disposta la condanna in solido di Agenzia delle Entrate Riscossione, Inps e Inail al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio che si liquidano in dispositivo tenendo conto del valore della controversia

PQM

La Corte, in accoglimento dell’appello incidentale di B. T. e V., in riforma dell’impugnata sentenza, così provvede:
-dichiara prescritti i crediti di cui alle cartelle di pagamento n. 097 2009 0075263674 000, n. 097 2009 0119742241 000, n. 097 2009 0196134865 000, n. 097 2009 0261374870 000, n. 097 2010 0000626915 000, n. 097 2010 0131993455 000, n. 097 2010 0163067280 000, n. 097 2010 0269939345 000, n. 097 2010 0367460054, n. 097 2011 0069484805 000, n. 097 2011 0238681119 000.
Per l’effetto, dichiara assorbito l’appello principale proposto da Agenzia delle Entrate Riscossione.
Condanna in solido Agenzia delle Entrate Riscossione, Inps e Inail a rimborsare a B. T. e V. le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio che liquida, quanto al primo, nella somma complessiva di € 2.100,00 per compenso e, quanto al presente, nella somma complessiva di € 2.400,00 per compenso, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15% da distrarre all’avv. Orazio Stefano Esposito che si è dichiarato antistatario.
Così deciso all’udienza del 6 ottobre 2021.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Stefano Scarafoni
IL PRESIDENTE
Vito Francesco Nettis


 

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