REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE DEL LAVORO
______________
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione lavoro, composta dai signori:
Dott. G. Melisenda Giambertoni Presidente
Dott. Marco Sabella Consigliere relatore
Dott. Gaetano M. Amoruso Giudice ausiliario della Corte
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 137/21 R.G. avente per oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Gela, promossa
DA
RISCOSSIONE SICILIA S.p.A., Agente della riscossione per la provincia di Caltanissetta, in persona del Direttore Generale f.f., rappresentata e difesa, giusta procura in calce all’atto di appello, dall’Avv. Mario Greco ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Gela, Via San. Nicola 35
Appellante
CONTRO
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Ciro il Grande 21, in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti INPS, S.C.C.I. S.p.a. con sede in Roma, elettivamente domiciliato in Caltanissetta, via Val d’Aosta, 14/d, presso l’ufficio legale dell’Istituto, difeso dagli avv.ti Stefano Dolce e Carmelo Russo, che lo rappresentano e difendono in forza di procura generale alle liti del 21.7.2015 in atti
T. A., nella qualità di legale rappresentante della ditta T. A. & Figli snc, rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto introduttivo del giudizio di primo grado, dall’Avv. Danisa Duri ed elettivamente domiciliato in Gela, Via Europa n. 93
Appellati
Conclusioni delle parti: come da rispettivi scritti difensivi

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 26/11/2018, la T. A. & Figli Snc proponeva opposizione alle cartelle di pagamento nn. 292 2002 00208328 64 e 292 2009 00154932 24, relative a omessi contributi DM 10, anni dal 1993 al 2001, eccependo la mancata notifica delle stesse e la sopravvenuta prescrizione quinquennale delle relative pretese contributive.
Si costituivano in Giudizio la Riscossione Sicilia S.p.A. e l'INPS, anche quale mandatario della S.C.C.I S.p.A., chiedendo il rigetto del ricorso.
Con sentenza n. 8/2021, pubblicata in data 12.1.2021, l’adito Tribunale di Caltanissetta in funzione di giudice del lavoro, in accoglimento del ricorso, accertava e dichiarava estinti per prescrizione i contributi previdenziali oggetto delle cartelle di pagamento opposte, condannando l'Inps e la Riscossione Sicilia S.p.a. alla refusione delle spese processuali in favore del ricorrente, motivando, quanto alla cartella di pagamento n. 292 2002 00208328 64, che la stessa risultava notificata il 28.01.2003, con successiva intimazione di pagamento n° 29220149003077019000, avente efficacia interruttiva della prescrizione, notificata solo in data 01.09.2014, ben oltre il quinquennio all’uopo utile, mentre per la cartella n. 292 2009 00154932 24 la Riscossione si era semplicemente riportata all’interrogazione prodotta nel proprio fascicolo di parte, dalla quale, tuttavia, non si evidenziavano neppure i dati relativi alle notifiche, per cui, trattandosi di crediti dovuti al più tardi al 2001, gli stessi erano parimenti da ritenersi prescritti ben prima della proposizione del ricorso in opposizione.
Avverso detta sentenza propone appello Riscossione Sicilia S.p.a., per i motivi che saranno appresso esaminati.
L’INPS – S.C.C.I. s.p.a., costituitisi, contestano la fondatezza del gravame, chiedendo, in caso di riforma, in tutto o in parte della sentenza di primo grado, di ritenere e dichiarare il dritto dell’inps al rimborso delle spese legali liquidate con la stessa e già pagate al difensore distrattario della T. A. & Figli Snc.
Si è costituito anche T. A., nella qualità, chiedendo il rigetto del gravame.

Motivazione

Con il primo motivo di gravame proposto, Riscossione Sicilia S.p.a. - peraltro indicando nel petitum dell’atto di appello una cartella, la n. 29220090001512791000, diversa da quella sui l’impugnazione si riferisce – critica la sentenza di primo grado nella parte in cui, con riferimento alla cartella n. 292 2009 00154932 24, non ha rilevato che la medesima risultava in realtà notificata a mani del debitore in data 19.10.2009 e che l’intimazione di pagamento n° 29220149003077019000, notificata sempre a mani il 01.09.2014, si riferiva proprio a tale cartella, e non a quella portante il n. 292 2002 00208328 64, per come sarebbe evincibile dall’allegato denominato “interrogazione documenti”, già versato anche agli atti del processo di primo grado, con conseguente utile interruzione del decorso della relativa prescrizione.
Con il secondo motivo, Riscossione Sicilia S.p.A. lamenta invece l’ingiustizia delle statuizioni relative alle spese di lite, che, in relazione alla fondatezza dei rilievi di cui al motivo precedente, andavano poste a carico del ricorrente e/o dell’Inps in via esclusiva.
I motivi si appalesano infondati.
Limitatamente, infatti, alla cartella esattoriale n. 292 2009 00154932 24 – non essendo quella iscritta al n. 292 2002 00208328 64 stata oggetto di impugnazione e dovendo, quindi, ritenersi le relative statuizioni coperte da giudicato – se è verso che dalla documentazione prodotta ne risulta la rituale notifica a mani del T. in data 19.10.2009 è anche vero che non risultano utili atti interruttivi della prescrizione anteriori rispetto al deposito del ricorso in opposizione, tale non potendo considerarsi l’intimazione di pagamento n° 29220149003077019000 notificata a mani il 01.09.2014, a fronte del fatto che da essa non risulta alcun collegamento con la cartella in discorso – né, in verità, con qualsivoglia altro atto impositivo precedente - fatto che rende obiettivamente non possibile, per costante giurisprudenza di legittimità (v. anche quella citata dall’appellato), ritenere provato che essa si riferisse proprio alla stessa cartella, non essendo sufficiente a tale fine un atto meramente interno e di parte quale l’interrogazione documenti sitata nell’atto di gravame.
A tale luce, la sentenza di primo grado deve essere confermata in ogni sua statuizione, ferme restando, per tale ragione, anche quelle sulle spese.
Attesa la soccombenza, le spese di lite afferenti al presente grado del giudizio, liquidate come in dispositivo, giusta la disciplina ex DM n. 55/14, vanno poste a carico dell’appellante.

PQM

disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- conferma la sentenza del Tribunale di Caltanissetta in funzione di giudice del lavoro n. 8/2021, pubblicata in data 12.1.2021;
- condanna Riscossione Sicilia S.p.a. a rifondere all’I.N.P.S. - S.C.C.I. s.p.a. e a Tascone Antonio, quale legale rappresentante della ditta Tascone Antonio & Figli snc, le spese di lite afferenti al presente grado del giudizio, che liquida, per ciascuno degli appellati, in complessivi € 3.308,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge, quanto a Tascone Antonio disponendone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosene antistatario;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell’appellante, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’appello a norma del comma 1–bis dell’art.13 del DPR 115/2002, inserito dall’art.1, comma 17 della legge n. 228/2012, salva la verifica del requisito di esenzione da parte di chi di competenza o per motivi relativi all'oggetto della controversia o per motivi soggettivi.
Caltanissetta, 27.10.2021
IL CONSIGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE


 

Collabora con DirittoItaliano.com

Vuoi pubblicare i tuoi articoli su DirittoItaliano?

Condividi i tuoi articoli, entra a far parte della nostra redazione.

Copyright © 2020 DirittoItaliano.com, Tutti i diritti riservati.