REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 603 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Corrado Elia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Castellammare di Stabia, non costituito in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
PREVIA CONCESSIONE DELLE MISURE CAUTELARI MONOCRATICHE E COLLEGIALI;
a) dell'ordinanza n. 46 dell'8 febbraio 2021 adottata dal Sindaco del Comune di Castellammare di Stabia, nella parte in cui ordina: “(...) la proroga della sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole secondarie di primo e secondo grado; la sospensione delle attività didattiche in presenza delle scuole pubbliche dell'infanzia e primaria; … la chiusura degli asili nido comunali”;
b) dell'ordinanza n. 32 del 29 gennaio 2021, quale atto presupposto, limitatamente alla parte in cui questa ordina: “… la sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole secondarie di primo e secondo grado …”;
c) di ogni altro atto e/o provvedimento connesso, collegato e/o conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi degli istanti.

Motivazione

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dai ricorrenti, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Considerato che l’interesse cautelare dei ricorrenti si concentra, allo stato, solo sull’atto di cui sub 1) dell’epigrafe, che è l’unico che tuttora spiega efficacia;

Considerato che i ricorrenti hanno impugnato l’Ordinanza indicata in epigrafe, chiedendone la sospensione in via cautelare monocratica, nella parte in cui dispone la sospensione delle attività didattiche in presenza per tutti gli ordini e gradi di scuola fino al 21 febbraio 2021;

Ritenuto, preliminarmente, che la vigenza del DPCM 14 gennaio 2021 non esclude la persistente possibilità, per le Autorità sanitarie regionali e locali, di adottare misure più restrittive in presenza di situazioni sopravvenute (ovvero non considerate nel detto DPCM), o da specificità locali, giustificative del potere di ordinanza contingibile e urgente, in generale previsto dall’art. 32 della L. 833/1978, e, comunque, dall’art. 3 del d.l. 25 marzo 2020, n. 19 e successive modificazioni, richiamati anche nell’ordinanza impugnata;

Considerato che l’Ordinanza impugnata sembra trovare fondamento nella aggiornata istruttoria circa l’andamento del contagio su scala locale, di cui è dato conto nell’atto impugnato e che è, per altro verso desumibile dalla “nota dell’Unità di crisi” regionale in data 9 febbraio 2021, con i relativi allegati, pubblicata sul sito della Regione Campania e, in quanto ampiamente pubblicizzata, costituente fatto notorio utilizzabile in sede processuale, che effettivamente evidenzia l’incontrollato aumento, in termini assoluti e in percentuale, di nuovi contagi per il Comune di Castellammare di Stabia, assai superiore a quello riscontrabile in altri comuni della Campania e comunque alla media regionale (nella inquietante percentuale del 326%);

Considerati anche, sulla base della detta nota, i dati specifici relativi alla popolazione studentesca, che contemplano una situazione di generalizzata presenza di positivi, peraltro dimostrata dal riferimento, contenuto nell’atto impugnato, di intere classi in quarantena, e che confermano la non irragionevolezza della misura tenuto conto della estrema difficoltà di garantire, in concreto, la continuità educativa “a scacchiera” in presenza in contesti scolastici caratterizzati, in ragione dei rilevati contagi, da un elevato numero di assenze ripartite diacronicamente tra popolazione studentesca, personale docente e non docente;

Considerato sotto altro profilo che la durata temporanea della misura sindacale, disposta fino al 21 febbraio 2021, esclude l’emergenza di un pregiudizio “di estrema gravità e urgenza”, presupposto per la concessione dell’invocata tutela monocratica ed anzi fa propendere, nel bilanciamento degli interessi proprio della presente sede, per la prevalenza da attribuirsi al diritto alla salute, che potrebbe essere non adeguatamente tutelato per effetto della diffusione epidemica connessa alle attività scolastiche, anche di supporto o propedeutiche alle stesse;

Ritenuto, inoltre, che nelle more le attività scolastiche possono essere assicurate con metodiche alternative rispetto alla didattica in presenza;

Considerato, per tutto quanto precede, di dover respingere l’istanza cautelare così come proposta;

Considerato di dover fissare l’udienza per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare come in dispositivo;

PQM

Respinge l’istanza cautelare.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 16 marzo 2021.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i ricorrenti.
Così deciso in Napoli il giorno 16 febbraio 2021.
Il Presidente
Maria Abbruzzese


 

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