REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2024 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Santo Botta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Morello 40;

contro

Università degli Studi di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Simona Viola, Francesca Paola Di Gregoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Università degli Studi di Palermo- Area Qualità Programmazione e Supporto Strategico, Commissione Esaminatrice Corso di Formazione per Specializzazione in Attività di Sostegno, A.A. 2019-20, Scuola Primaria, Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca non costituiti in giudizio;
per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

a) dell'avviso di convocazione dei candidati ammessi alle prove orali per la Scuola primaria della procedura selettiva per l'accesso ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al Decreto Rettorale n. 528/2020, pubblicato sul sito istituzionale dell'Università degli Studi di Palermo in data 12.11.2020, privo di protocollo;

b) dell'elenco dei candidati ammessi alle prove orali all'esito delle prove scritte pubblicato sul sito istituzionale dell'Università degli Studi di Palermo in data 12.11.2020, privo di protocollo, nella parte in cui non reca il numero di pratica identificativo della ricorrente;

c) dell'esito delle prove scritte pubblicate sul sito istituzionale dell'Università degli Studi di Palermo in data 12.11.2020, privo di protocollo, nella parte in cui non reca il numero di pratica identificativo della ricorrente;

d) del Decreto Rettorale n. 528 del 20.02.2020 recante il Bando relativo alle modalità di ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità e del successivo Decreto Rettorale n. 2460 del 25 agosto 2020, recante modifiche ed integrazioni al Bando ai sensi del Decreto Interministeriale n. 90 del 07.08.2020, laddove viene disposta l'esclusione dei candidati non presenti alle prove di accesso anche per causa di forza maggiore o caso fortuito (“per qualunque motivo”), non prevedendo la possibilità di fissare una sessione suppletiva in favore di candidati impossibilitati a presentarsi siccome collocati in isolamento fiduciario ovvero in quarantena in applicazione delle vigenti misure sanitarie di prevenzione epidemiologica (COVID-19);

e) ove occorra e per quanto di ragione, delle procedure di identificazione e del modello di autocertificazione COVID;

f) ove occorra e per quanto di ragione, della nota del 08.010.2020 dell'Università degli Studi di Palermo;

g) di ogni altro atto, presupposto, connesso e/o conseguenziale anche non conosciuto.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Università degli Studi di Palermo;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2021 il dott. Luca Girardi e trattenuta la causa in decisione secondo quanto disposto dall’art. 25, comma 2, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137;

Premesso che, a prescindere dalla considerazione che non sono stati impugnati atti statali tali da poter radicare la competenza del TAR Lazio, il Collegio ritiene sussistente la propria competenza essendo la procedura de qua interamente gestita dall’Università degli Studi di Palermo a cui è delegata anche l’organizzazione delle prove di accesso;

Considerato che la ricorrente, posta in isolamento domiciliare obbligatorio, come da certificato allegato, non ha potuto partecipare alla prova concorsuale scritta tenutasi il giorno 9 ottobre 2020, in quanto oggettivamente impossibilitata;

- che per pacifica giurisprudenza, anche di questo TAR, la causa di forza maggiore legittima, in via di principio, la rimessione in termini del cittadino e pertanto, allo stato, appare convincente la censura rivolta alla rigida previsione dell’art. 8 del bando, secondo cui “… coloro che, per qualunque motivo, risultassero assenti alle prove di accesso saranno considerati rinunciatari”, senza in alcun modo contemplare possibili cause oggettive e di forza maggiore come quelle legate all’attuale gravissima emergenza sanitaria mondiale dovuta al COVID-19;

Ritenuto, pertanto, che debba essere predisposta una sessione suppletiva d’esame allorquando ci saranno le condizioni di sicurezza sanitaria, in continuità con quanto già deciso in casi del tutto similari richiamati anche dalla ricorrente nei propri scritti difensivi (Cfr. Consiglio di Stato, ordinanza 4/12/2020, n. 7145; T.A.R. Lazio, Roma, ordinanza16/12/2020, n. 7652);

Ritenuto che la misura cautelare in commento è necessaria per scongiurare il pregiudizio irreparabile di non avere potuto l’odierna ricorrente partecipare alla sessione d’esame già svoltasi il 9 ottobre 2020 per causa di forza maggiore;

Considerato che, ai fini della decisione nel merito, è necessario, altresì, integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti i cui interessi sarebbero pregiudicati da un eventuale accoglimento;

Ritenuto opportuno autorizzare la parte ricorrente a integrare il contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami del ricorso, disponendo, ai sensi dell’art. 52, comma 2, c.p.a., il quale richiama l’art. 151 c.p.c., che la stessa avvenga mediante pubblicazione, per 30 giorni, sul sito dell’Università degli Studi di Palermo, da effettuarsi entro 10 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, di un apposito avviso contenente: a) copia di quest’ultima e di un sunto del ricorso; b) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) su cui potere individuare ogni altra informazione utile;

Ritenuto di assegnare un termine per il deposito in giudizio della relativa documentazione sugli esiti della procedura notificatoria di 5 giorni prima dell’udienza pubblica stabilita in dispositivo;

Ritenuto di richiamare l’attenzione della parte ricorrente sul combinato disposto dell’art. 49, comma 3, e 35, comma 1, lettera c), secondo il quale, se l'atto di integrazione del contraddittorio non è notificato nei termini assegnati e successivamente depositato, il giudice dichiara il ricorso improcedibile;

Ritenuto di poter rinviare la decisione sulle spese della presente fase alla statuizione nel merito della vicenda;

PQM

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima):

- accoglie l’istanza cautelare e dispone l’effettuazione di prove suppletive nei termini di cui in motivazione;

- ordina l’integrazione del contraddittorio e autorizza la notifica per pubblici proclami secondo le modalità in motivazione;

- differisce la trattazione della causa alla prima udienza pubblica di gennaio 2022, ore di rito.

Spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2021 con l'intervento dei magistrati:
Calogero Ferlisi, Presidente
Aurora Lento, Consigliere
Luca Girardi, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Luca Girardi Calogero Ferlisi


 

Collabora con DirittoItaliano.com

Vuoi pubblicare i tuoi articoli su DirittoItaliano?

Condividi i tuoi articoli, entra a far parte della nostra redazione.

Copyright © 2020 DirittoItaliano.com, Tutti i diritti riservati.