REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CALTANISSETTA SEZIONE 1
riunita con l'intervento dei Signori:
- PALMA ROMEO ERMENEGILDO Presidente
- TONA GIOVANBATTISTA Relatore
- RICCOBENE GIUSEPPE SALVATORE Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 111/2020
depositato il 14/02/2020
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 29220190004773673 IRPEF-ALTRO 2015
contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE Dl CALTANISSETTA
VIALE REGINA MARGHERITA 43 93100 CALTANISSETTA
proposto dal ricorrente:
R.O. S.
difeso da:
DURI DANISA
VIA EUROPA 93 93012 GELA CL

Conclusioni del ricorrente:
“In via principale dichiarare la nullità della cartella di pagamento impugnata per vizio di motivazione, nonché per omesso invio del/a comunicazione di irregolarità 36 ter;
In subordine, dichiarare la nullità dell‘impugnata cartella di pagamento per infondatezza nel merito;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, maggiorati di spese generali ed accessori di legge, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ai sensi e per gli effetti de/l’art. 93 c.p.c."


Conclusioni di Agenzia delle Entrate di Caltanissetta:
"il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese del giudizio".

Svolgimento del processo

Con il ricorso in epigrafe, R. O. S. ha impugnato la cartella di pagamento n 29220190004773673 notificata in data il 01.09.2019, con la quale Riscossione Sicilia di Caltanissetta gli ha intimato il pagamento della complessiva somma di E 6.673,52, di cui E 1.601,00 a titolo di omesso o carente versamento IRPEF ex art. 36 ter Dpr 600/73 anno 2015, oltre sanzione ed interessi.
Eccepiva la nullità assoluta della cartella di pagamento impugnata per mancanza di motivazione, la nullità per violazione dell’art. 7 l.n. 212/2000 e per omessa notifica della comunicazione di irregolarità ex art. 36 ter dpr n. 600/73, e in subordine l’illegittimità dell’atto per infondatezza della pretesa.

Si costituisce l’Agenzia delle Entrate che contesta il ricorso.
Deduce che al controllo formale ex art. 36 ter del Dpr n. 600/1973 sulla dichiarazione Modello Unico/2016 per l’anno d’imposta 2015 è emerso che R., soggetto esercente attività professionale, al Quadro RE rigo 26 ha esposto di avere subito ritenute d’acconto per complessivi E 6.486,00 mentre al Sistema Informativo dell’Anagrafe Tributaria le ritenute d’acconto effettivamente versate dai sostituti
d’imposta risultano pari ad E 4.885,00.
La comunicazione di irregolarità della dichiarazione, secondo parte resistente, era stata inviata presso il domicilio fiscale del ricorrente in Gela Via P. n. 52 con raccomandata n. 91009939475929 e regolarmente ricevuta in data 19/11/2018; ne produceva in allegato copia.
L’Agenzia deduceva ancora che, pur avendo ricevuto regolarmente l’avviso bonario, in sede di controllo formale, R. non aveva prodotto alcuna documentazione relativa alle fatture emesse nell'anno in esame (2015) né, tantomeno, aveva dimostrato di avere incassato le fatture al netto delle ritenute operate.

Parte ricorrente depositava memorie integrative ed eccepiva che la notifica della comunicazione di irregolarità doveva considerarsi nulla perché eseguita con poste private a persona non adeguatamente identificata. Insisteva per l’insussistenza della pretesa tributaria.

Motivazione

Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
La notifica della comunicazione di cui all’art. 36ter cit. è stata effettuata a mezzo di poste private il 19.11.2018.
Come ha affermato di recente la Corte di cassazione (sentenza n. 15260/2020), “in tenia di notificazioni a mezzo posta di atti impositivi, per effetto dell’art. 4 del d.lgs. n. 261 del 1999 e succ. modif., è valida la notifica compiuta - nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata col d. lgs. n. 58 del 2011 e quella portata a pieno compimento dalla L. n. 124 del 2017 - tramite operatore postale privato in possesso dello specifico titolo abilitativo costituito dalla “licenza individuale” di cui all’art. 5, comma 1, del d. lgs. n. 261 cit., configurandosi l‘ipotesi di inesistenza della notificazione in casi assolutamente residuali".

In ogni caso dalla ricevuta controfirmata di consegna della raccomandata emerge che la firma del soggetto ricevente nello spazio dedicato all'incaricato non è accompagnata dall'identificazione dello stesso.
La sottoscrizione non richiama affatto il nome del contribuente e non è chiara dunque la qualità del soggetto che ha ricevuto l’atto.
Il contribuente ha disconosciuto la sottoscrizione e ha contestato che potesse essere riferibile ad un suo incaricato.

L’Ufficio nulla ha provato di più.
Coma afferma la giurisprudenza di legittimità, "in tema di imposte sui redditi, la cartella di pagamento, che non sia preceduta dalla comunicazione dell’esito del controllo ex art. 36 ter del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è nulla poiché tale comunicazione assolve ad una funzione di garanzia e realizza la necessaria interlocuzione tra l'Amministrazione finanziaria ed il contribuente prima dell’iscrizione al ruolo, in ciò differenziandosi dalla comunicazione della liquidazione della maggiore imposta ex art. 36 bis dello stesso decreto, che avviene all’esito di un controllo meramente cartolare ed ha il solo scopo di evitare al contribuente la reiterazione di errori e di consentirgli la regolarizzazione di aspetti formali, per cui l’eventuale omissione non incide sull’esercizio del diritto di difesa e non determina alcuna nullità. “ (Cass. n. 15311/2014).

L’omessa previa notifica della comunicazione ex art. 36ter cit. rende pertanto la cartella illegittima e ogni altra questione rimane assorbita.
Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso, annulla l’atto impugnato e condanna parte resistente a rifondere le spese sostenute dal ricorrente che liquida in € 702,00, oltre accessori dì legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario, Avv. Danisa Duri.
Caltanissetta, 21.9.2020
Depositata in segreteria il 30/09/2020


 

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