TRIBUNALE DI GELA
Sezione Civile
DECRETO DI AUTORIZZAZIONE IN ORDINE A BENI DOTALI
Il Tribunale collegiale di Gela, composto dai sigg.ri Giudici
Dott.ssa Veronica Vaccaro Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Vincenzo Accardo Giudice
Dott. Giorgio Nobile Giudice Onorario
Visto il ricorso presentato da C. M. e G. V. rappresentati e difesi dagli Avv.ti Debora Gandolfo e Danisa Duri del foro di Catania, finalizzato ad ottenere la vendita di bene dotale pervenuto a C. M. in forza dell'atto di dote di cui all’ atto pubblico a firma del notaio Giacomo Gagliani, con rogito del 15 febbraio del 1966, registrato in Niscemi al numero di repertorio 50141 e regolarmente trascritto, immobile rappresentato da: fondo rustico seminativo sito in Gela al foglio __, particella __, superficie are settantadue e centiare cinquanta

Motivazione

OSSERVA
quanto segue.

La dote, secondo la definizione che ne dava l'art. 177 c.c. prima della Riforma del 1975 (L. 19.5.1975, n. 151) consisteva nell'apporto al marito, da parte della moglie (o di altri per essa), di determinati beni mobili o immobili, espressamente a titolo di dote, per sostenere gli oneri del matrimonio. Essa poteva essere costituita prima o durante il matrimonio.
Secondo il vecchio regime la proprietà dei beni dotali era acquistata dal marito, quando si trattava di denaro, o di beni mobili oggetto di stima (e salvo che fosse diversamente disposto). Nel caso di immobili, invece, la titolarità dei beni restava della moglie (o del terzo), anche se fossero stati oggetto di stima, in difetto di una espressa dichiarazione di trasferimento (art. 182 nel testo abrogato).
I beni dotali erano sottoposti ad un vincolo di (relativa) indisponibilità, ed erano impignorabili (artt. 187ss. nel testo abrogato).
La loro amministrazione, così come il godimento dei frutti, spettava in modo esclusivo al marito (art. 184 nel testo abrogato)
Allo scioglimento del matrimonio, poi, i beni dotali dovevano essere restituiti dal marito, o dai suoi eredi, con tempi e modi differenti a seconda chi, in quel momento, ne fosse titolare (artt. 193 ss.).

La Riforma del diritto di famiglia (L. 19.5.1975, n. 151) ha abrogato l'istituto della dote: il legislatore ha vietato la costituzione di nuove doti. Sono state, tuttavia, fatte salve tutte le doti costituite anteriormente al 20.9.1975, vale a dire anteriormente all'entrata in vigore della L. 19.5.1975, n. 151. A queste ultime, l'art. 227, L. 19.5.1975, n. 151, ha stabilito continui ad applicarsi la disciplina previgente.
A tal uopo vengono in considerazione due norme, tuttora applicabili al caso di specie: L'art. 187 c.c. nella precedente formulazione disponeva: "Se non è stato espressamente consentito nell'atto di costituzione della dote, non si possono durante il matrimonio alienare od obbligare i beni e le ragioni dotali, e neppure si possono ridurre o restringere le ragioni medesime, se non col consenso del marito e della moglie e con l’autorizzazione per decreto del tribunale, nei soli casi di necessità o utilità evidente";
L'art. 189 c.c. nella precedente formulazione disponeva: "Se è autorizzata la permuta di beni dotali, il bene ricevuto in permuta diviene dotale, ed è dotale anche l'eventuale supplemento in danaro, che si deve come tale impiegare. Si deve, parimenti impiegare come dotale il prezzo ricavato dalla vendita di beni dotali, autorizzata per motivi di evidente utilità. In ambedue i casi il tribunale provvede a che il prezzo sia impiegato nel modo da esso stabilito".

Ciò posto, nel caso di specie sussiste l’utilità evidente alla alienazione di bene immobile atteso che il fondo rustico è incolto e i coniugi non possono provvedervi attesa l’avanzata età, inoltre il prezzo di vendita pari a 11.500,00 € è leggermente inferiore a quello di mercato stimato in euro 12.688,00 € dal Geom. D. C. (v. doc in atti), il che non appare di pregiudizio per i ricorrenti,
Ciò posto, l’autorizzazione richiesta può essere concessa, con impiego della somma ricavata dalla vendita di euro 11.500,00 per spese sanitarie ed esigenze di vita di C. M.
Non essendovi parte soccombente, il Collegio non deve provvedere sulla regolamentazione delle spese di lite.

PQM

In accoglimento del ricorso,
AUTORIZZA la vendita del bene dotale pervenuto a C. M. in forza dell'atto di dote di cui all’ atto pubblico a firma del notaio Giacomo Gagliani, con rogito del 15 febbraio del 1966, registrato in Niscemi al numero di repertorio 50141, immobile rappresentato da: fondo rustico seminativo sito in Gela al foglio __, particella __, superficie are settantadue e centiare cinquanta, con obbligo di impiego della somma ricavata dalla vendita pari a 11.500,00 euro, per spese sanitarie ed esigenze di vita di C. M.
Così deciso in Gela nella camera di consiglio del 18/6/2021.
Il Presidente rel. ed est.
dott.ssa Veronica Vaccaro


 

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