REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Commissione Tributaria Provinciale di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 28/03/2022 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
CACCIATO NUNZIO, Presidente
SCIACCA MARIANO, Relatore
BIANCO BRUNA, Giudice

in data 28/03/2022 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 3481/2017 depositato il 15/05/2017
proposto da
G. C.
Difeso da
Marco Di Pietro - DPTMRC77R28C351V
ed elettivamente domiciliato presso marco.dipietro@pec.ordineavvocaticatania.it

contro
Ag. Entrate Dir. Provin. Uff. Controlli-Legale Catania elettivamente domiciliato presso dp.catania@pce.agenziaentrate.it

Avente ad oggetto l’impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2016/001/SC/00000501/0/001 REGISTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza

Svolgimento del processo

G. C. ricorre avverso l’avviso di liquidazione meglio descritto\a in ricorso, notificato il 12.1.2017 per imposta registro, deducendo:
- omessa sottoscrizione da parte del funzionario responsabile dell’atto impugnato;
- difetto di motivazione e violazione dell’art. 7, L. 241\1990;
- mancata allegazione e notificazione della sentenza tassata;
Si è costituita l’Agenzia delle Entrate di Catania, deducendo l’infondatezza nel merito del ricorso.
Alla pubblica udienza il ricorso è stato deciso.

Motivazione

Osserva il Collegio che
- l'atto risulta essere
sottoscritto da parte di un funzionario appartenente alla carriera direttiva delegato dal direttore dell'ufficio impositore;
- l'eccezione relativa al difetto di motivazione risulta essere fondata ove si consideri che nell'avviso di liquidazione impugnato si fa solo espresso riferimento alla sentenza civile numero 501 del 24 novembre 2016 emessa dal Tribunale di Caltagirone con l'espressa indicazione dell'omessa registrazione della sentenza e l'indicazione della base imponibile e dell'aliquota applicata. Orbene la Cassazione ha convincentemente rilevato che, in tema di imposta di registro, l’avviso di liquidazione emesso ex art. 54, comma 5, del Dpr. 26 aprile 1986 n. 131, che indichi soltanto la data e il numero della sentenza civile oggetto della registrazione, senza allegarla, è illegittimo, per difetto di motivazione, in quanto l’obbligo di allegazione, previsto dall’art. 7, comma 1, della Legge 27 luglio 2000 n. 212, mira a garantire al contribuente il pieno ed immediato esercizio delle sue facoltà difensive, laddove, in mancanza, egli sarebbe costretto ad una attività di ricerca, che comprimerebbe illegittimamente il termine a sua disposizione per impugnare (così: Cass., 10 agosto 2010, n. 18532; Cass., 17 giugno 2015, n. 12468; Cass., 7 dicembre 2017, n. 29402; Cass., 16 novembre 2018, n. 29491; Cass., 9 dicembre 2020, n. 28095; e Cass., 16 dicembre 2020, nn. 28800, 28801, 28802, 28803, 28804).
Spese compensate.

PQM

La Commissione Tributaria Provinciale di Catania, Sez. X, definitivamente pronunciando sul ricorso,
come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso e annulla l’atto impugnato
Spese compensate.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio della X sezione della Commissione Tributaria di
Catania il .28/03/2022.

Depositata in segreteria l'11.04.2022


Scarica copia del provvedimento: TESTO SENTENZA

 

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