Regola del cognome paterno: la Corte Costituzionale solleva la questione di legittimità davanti a sé stessa
La Corte ha deciso di sollevare davanti a se stessa la questione di costituzionalità del primo comma dell’articolo 262 del Codice civile che stabilisce come regola l’assegnazione del solo cognome paterno
14 Jan 2021
La Corte costituzionale, riunita oggi in camera di consiglio, ha esaminato la questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Bolzano sull’articolo 262, primo comma, del Codice civile là dove non consente ai genitori di assegnare al figlio, nato fuori dal matrimonio ma riconosciuto, il solo cognome materno.
In attesa del deposito dell’ordinanza, l’Ufficio stampa della Corte fa sapere che il Collegio ha deciso di sollevare davanti a se stesso la questione di costituzionalità del primo comma dell’articolo 262 del Codice civile che stabilisce come regola l’assegnazione del solo cognome paterno. La Corte ha ritenuto che tale questione sia pregiudiziale rispetto a quella sollevata dal Tribunale di Bolzano. Le motivazioni dell’ordinanza saranno depositate nelle prossime settimane.
LA QUESTIONE AL VAGLIO DELLA CORTE
Il Tribunale di Bolzano aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’articolo 262, primo comma, del codice civile, che disciplina il cognome del figlio nato fuori dal matrimonio, nella parte in cui non
consente ai genitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio, al momento della nascita, il solo cognome materno. Il rimettente muoveva dall’osservazione che la disciplina censurata, risultante dall’intervento conseguente alla sentenza della Corte costituzionale n. 286 del 2016, consentirebbe ai genitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio, al momento della nascita, anche il cognome materno, in aggiunta al cognome del padre che effettua il riconoscimento, mentre non risulta disciplinato il caso in cui i genitori, di comune accordo, intendano attribuire il solo cognome della madre.
Nella decisione richiamata, prosegue il rimettente, la Corte costituzionale ha risolto la questione portata al suo esame e, pertanto ha invocato un nuovo intervento, ispirato ai medesimi principi, con riguardo alla differente fattispecie ora in esame. Il rimettente ha ritenuto che la questione di legittimità costituzionale non sia manifestamente infondata rilevando un contrasto tanto con l’articolo 2 della Costituzione, sotto il profilo della tutela dell’identità personale, quanto con l’articolo 3 della Costituzione, sotto il profilo del riconoscimento dell’eguaglianza tra donna e uomo. Il rimettente ha sollevato, inoltre, la questione con riferimento agli articoli 11 e 117, primo comma, della Costituzione in relazione agli articoli 8 e 14 della CEDU e agli articoli 7 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE), intesi quali rispetto della vita privata e della vita familiare e divieto di discriminazione.