Il giudice non può decidere la lite in base ad una questione rilevata d’ufficio senza averla previamente sottoposta alle parti, al fine di provocare sulla stessa il contraddittorio e consentire lo svolgimento delle rispettive difese in relazione al mutato quadro della materia del contendere, dovendo invece procedere alla segnalazione della questione medesima e riaprire su di essa il dibattito, dando spazio alle conseguenziali attività delle parti.
Infatti, ove lo stesso giudice decida in base a questione rilevata d’ufficio e non segnalata alle parti, si avrebbe violazione del diritto di difesa per mancato esercizio del contraddittorio, con conseguente nullità della emessa pronuncia.
E' quanto ha avuto modo di ribadire la Corte di Cassazione con ordinanza n. 6329 del 25/2/2022.
Bruno Maviglia
Bruno Maviglia, avvocato cassazionista, presidente dell'associazione ContribuenteWeb, esperto in diritto tributario e contenzioso tributario è entrato a far parte della redazione di DirittoItaliano.com nel 2015. E' possibile contattarlo all'indirizzo email