>Massime sentenze Cassazione: deposito del 7 gennaio Credit:

Cassazione civile sentenza n.300/2022 depositata in data 7.01.2022
"Il decreto di liquidazione del compenso – emesso dal giudice ed opponibile innanzi al capo dell’ufficio cui appartiene quel magistrato – deve considerarsi equiparato all’ordinanza del giudice monocratico, appellabile ex art. 702-quater cod. proc. civ. Pertanto, all’opposizione avverso il decreto sulle spese di giustizia è riferibile il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento (Corte cost. n. 106/2016). In assenza di tale notificazione o comunicazione, rimane applicabile, con decorrenza dalla data della pubblicazione del decreto, il termine lungo d'impugnazione di cui all'art. 327 c.p.c., che opera per tutti i provvedimenti a carattere decisorio e definitivo."

Cassazione civile sentenza n.299/2022 depositata in data 7.01.2022
"La presentazione di una denuncia, come di un esposto, all’autorità giudiziaria o amministrativa, seppur rivelatasi infondata, non può essere fonte di responsabilità per danni a carico del denunciante o dell’esponente, ai sensi dell'art. 2043 c.c., se non quando possano considerarsi calunniosi. Al di fuori, infatti di tale ipotesi, l'attività pubblicistica dell'organo titolare della funzione giurisdizionale o della potestà provvedimentale si sovrappone in ogni caso all'iniziativa del denunciante, togliendole ogni efficacia causale e così interrompendo ogni nesso tra tale iniziativa ed il danno eventualmente subito dal denunciato."

Cassazione civile sentenza n.291/2022 depositata in data 7.01.2022
“La mancata costituzione in giudizio della Amministrazione convenuta, non implicando acquiescenza alla pretesa dell'attore, non è sufficiente di per sé a giustificare la compensazione delle spese processuali, la quale postula che il giudice motivi adeguatamente la propria decisione in tal senso”

Cassazione civile sentenza n.290/2022 depositata in data 7.01.2022
"Il condomino, proprietario del piano sottostante al tetto comune dell'edificio, può trasformarlo in terrazza di proprio uso esclusivo, sempre che un tale intervento dia luogo a modifiche non significative della consistenza del bene, in rapporto alla sua estensione, e sia attuato con tecniche costruttive tali da non affievolire la funzione di copertura e protezione delle sottostanti strutture svolta dal tetto preesistente, quali la coibentazione termica e la protezione del piano di calpestio di una terrazza mediante idonei materiali."

Cassazione civile sentenza n.289/2022 depositata in data 7.01.2022
"In seguito all'abrogazione dell'ultimo comma dell'art. 23 della l. n. 689 del 1981, intervenuta con il d.lgs. n. 40 del 2006, la sentenza che definisce il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa ex art. 6 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, compresa quella del giudice di pace, nella specie relativa a sanzione per l'emissione di assegno bancario senza provvista, è soggetta all'appello e non al ricorso per cassazione."

Cassazione civile sentenza n.287/2022 depositata in data 7.01.2022
“Nei rapporti tra avvocato e cliente sussiste sempre la possibilità di concreto adeguamento degli onorari al valore effettivo e sostanziale della controversia, ove sia ravvisabile una manifesta sproporzione rispetto a quello derivante dall'applicazione delle norme del codice di rito. Pertanto, il giudice deve verificare, di volta in volta, l'attività difensiva che il legale ha svolto, tenuto conto delle peculiarità del caso specifico, in modo da stabilire se l'importo oggetto della domanda possa costituire un parametro di riferimento idoneo ovvero se lo stesso si riveli del tutto inadeguato all'effettivo valore della controversia, perché, in tale ultima eventualità, il compenso preteso alla stregua della relativa tariffa non può essere ritenuto corrispettivo della prestazione espletata”

Cassazione civile sentenza n.284/2022 depositata in data 7.01.2022
"La valutazione di “novità della questione”, come quella di sussistenza delle "gravi ed eccezionali ragioni", che possono sorreggere il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese, devono essere esplicitamente motivate e riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa."

Cassazione civile sentenza n.279/2022 depositata in data 7.01.2022
"L'opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso l'ingiunzione ottenuta dall'avvocato nei confronti del proprio cliente ai fini del pagamento degli onorari e delle spese dovute, ai sensi del combinato disposto degli artt. 28 della L. n. 794 del 1942, 633 c.p.c. e 14 del D. Lgs. n. 150 del 2011, proposta, come nella specie, con atto di citazione, anziché con ricorso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. e dell'art. 14 del D. Lgs. n. 150 del 2011, è da reputare utilmente esperita qualora la citazione sia stata comunque notificata entro il termine di quaranta giorni, di cui all'art. 641 c.p.c., dalla notificazione dell'ingiunzione di pagamento. In tale evenienza, infatti, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del D. Lgs. n. 150 del 2011, gli effetti sostanziali e processuali correlati alla proposizione dell'opposizione si producono alla stregua del rito tempestivamente attivato, ancorché erroneamente prescelto, mentre il giudice adito deve disporre con ordinanza il mutamento del rito, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D. Lgs. n. 150 del 2011."

Cassazione civile sentenza n.278/2022 depositata in data 29.11.2021
"Il difensore d'ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine.”

Gennaro Esposito

Gennaro Esposito, avvocato, è editor per DirittoItaliano.com dal 2015. Si occupa di diritto commerciale, contenzioso societario, locazioni. E' possibile contattarlo all'indirizzo email

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