Cassazione civile sentenza n.26869/2021 depositata in data 4.10.2021
"Nel giudizio instaurato ai sensi dell'art. 33, secondo comma, della l. n. 287 del 1990, per il risarcimento dei danni derivanti da illeciti anticoncorrenziali, nell'ipotesi in cui il procedimento avanti all'AGCOM si sia concluso con una decisione con impegni assunti dall'impresa a norma dell'art. 14- ter della stessa legge a proposito della posizione rivestita sul mercato e della sussistenza di un comportamento implicante abuso di posizione dominante, il giudice del merito, considerate le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza comunitaria (e in particolare dalla sentenza 23 novembre 2017, causa C-547/16, della Corte di giustizia), non è in alcun modo limitato nelle sue valutazioni e deve anzi porre a fondamento del proprio accertamento anche gli elementi di prova acquisiti nel corso dell'istruttoria svolta; in particolare deve tener conto della valutazione preliminare della Commissione e degli elementi desumibili dalla comunicazione delle afferenti risultanze, onde considerarle quale indizio, o addirittura quale principio di prova, della natura anticoncorrenziale della condotta contestata, nel contesto di tutte le emergenze, anche di diverso tenore, acquisite in giudizio”.
Cassazione civile sentenza n.26858/2021 depositata in data 4.10.2021
"L'indennizzo per la durata irragionevole del processo non deve essere superiore al danno, neppure se il giudizio presupposto aveva carattere non bagatellare; ne consegue che è legittima l'applicazione di un moltiplicatore annuo congruo alla posta in gioco, seppur inferiore allo standard giurisprudenziale."
Cassazione civile sentenza n.26857/2021 depositata in data 4.10.2021
"In tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, il ricorrente, dopo che la sua domanda è stata respinta con decreto ex art. 3, 6° co., della legge n. 89 del 2001, può produrre gli atti e i documenti mancanti nella successiva fase di opposizione di cui all'art. 5 ter della stessa legge, opposizione che, per la sua natura pienamente devolutiva, non subordina l'esercizio di tale facoltà alla previa concessione, ora per allora, del termine in precedenza non assegnato ai sensi dell'art. 640, 1° co., cod. proc. civ."
Cassazione civile sentenza n.26856/2021 depositata in data 4.10.2021
"Nel procedimento d'equa riparazione disciplinato dalla legge 24.3.2001, n. 89, la liquidazione dell'indennizzo in misura inferiore a quella richiesta dalla parte, per l'applicazione, da parte del giudice, di un "moltiplicatore" annuo diverso da quello invocato dall'attore, non integra un'ipotesi di accoglimento parziale della domanda che legittima la compensazione delle spese, ai sensi dell'art. 92, 2° co., cod. proc. civ., poiché, in assenza di strumenti di predeterminazione anticipata del danno e del suo ammontare, spetta al giudice individuare in maniera autonoma l'indennizzo dovuto, secondo criteri che sfuggono alla previsione della parte, la quale, nel precisare l'ammontare della somma richiesta a titolo di danno non patrimoniale, non completa il "petitum" della domanda sotto il profilo quantitativo, ma soltanto sollecita, a prescindere dalle espressioni utilizzate, l'esercizio di un potere ufficioso di liquidazione."
Cassazione civile sentenza n.26855/2021 depositata in data 4.10.2021
"Nei casi di assistenza e di difesa di più parti comportante l'esame di identiche questioni e posizioni, la maggiorazione del 20% dell'onorario, ai sensi (ratione temporis) dell'art. 5, 4° co., della tariffa professionale forense approvata con D.M. n. 585 del 1994, per l'assistenza e la difesa di ogni parte oltre la prima è rimessa al potere discrezionale del giudice, il quale, comunque, ha l'obbligo di motivare indicando le ragioni che hanno determinato l'esercizio del potere conferitogli; tale obbligo di motivazione sussiste anche nel caso in cui il giudice ritenga di non far proprie le argomentazioni in base alle quali la parte abbia richiesto la detta maggiorazione e non aderisca a tale motivata richiesta."
Cassazione civile sentenza n.26854/2021 depositata in data 4.10.2021
"In caso di irragionevole durata del giudizio di appello della Corte dei conti, la domanda di equa riparazione, ai sensi dell'art. 4 della I. n. 89 del 2001 (nel testo originario -in sostanza ripristinato dalla sentenza n. 88/2018 della Consulta-), può essere proposta anche all'esito del giudizio di revocazione ordinaria, sempre che questo sia stato introdotto entro sei mesi dal deposito della sentenza che ha concluso il giudizio "presupposto" - introduzione entro sei mesi di cui viceversa non si è fornito riscontro nel caso di specie - essendo irrilevante, perché assolutamente straordinario, il termine di tre anni previsto per la revocazione dall'art. 68 del r.d. n. 1214 del 1934 (cfr. Cass. 14.12.2015, n. 25179)."
Cassazione civile sentenza n.26853/2021 depositata in data 4.10.2021
"In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, qualora la parte sia deceduta prima della conclusione del processo "presupposto", l'erede ha diritto al riconoscimento dell'indennizzo "iure proprio" soltanto per il periodo successivo alla sua costituzione in giudizio: infatti, non è possibile equiparare la posizione dello stesso al contumace, atteso che l'ineliminabile presupposto per la legittimazione all'indennizzo è la durata irragionevole del giudizio, incidente soltanto su chi è chiamato ad assumere, al suo interno, la qualità di parte."
Cassazione civile sentenza n.26850/2021 depositata in data 4.10.2021
"In materia di equa riparazione per durata irragionevole del processo, la dichiarazione di perenzione del giudizio da parte del giudice amministrativo non consente tout court di ritenere insussistente il danno per disinteresse della parte a coltivare il processo, in quanto, altrimenti, verrebbe a darsi rilievo ad una circostanza sopravvenuta - la dichiarazione di estinzione del giudizio - successiva rispetto al superamento del limite di durata ragionevole del processo."
Cassazione civile sentenza n.26846/2021 depositata in data 4.10.2021
"La raccomandata informativa è prescritta nelle ipotesi di consegna del piego a persona diversa dal destinatario, ma "nel caso di notificazione alle persone giuridiche ex art. 145 c.p.c., il destinatario va individuato non solo nel legale rappresentante, ma anche negli altri soggetti indicati nella disposizione e, cioè, nelle persone incaricate di ricevere le notificazioni o, in mancanza, addette alla sede"
Gennaro Esposito
Gennaro Esposito, avvocato, è editor per DirittoItaliano.com dal 2015. Si occupa di diritto commerciale, contenzioso societario, locazioni. E' possibile contattarlo all'indirizzo email