>Massime sentenze Cassazione: deposito del 20 settembre Credit:

Cassazione civile sentenza n.25433/2021 depositata in data 20.09.2021
"Se è vero che l'avviso di liquidazione può essere impugnato solo per vizi propri, è altrettanto vero che quando però un giudizio pregiudiziale esiste, o si riuniscono i due giudizi (se ciò è possibile), oppure diventa doveroso attendere, prima di decidere sulle questioni relative alla liquidazione delle imposte consequenziali all’atto pregiudicante, che il giudizio pregiudiziale venga definito con un giudicato (il che non risulta sia avvenuto nella fattispecie), posto che una terza soluzione non è praticabile proprio per non vanificare le esigenze sottese alla disciplina prevista dall'articolo 295 c.p.c., che contiene principi generali sicuramente applicabili."

Cassazione civile sentenza n.25422/2021 depositata in data 20.09.2021
"L'Amministrazione finanziaria, nella sua attività di accertamento della evasione fiscale, può avvalersi di qualsiasi elemento con valore indiziario, con esclusione di quelli la cui inutilizzabilità discenda da una disposizione di legge o dal fatto di essere stati acquisiti dalla Amministrazione in violazione di un diritto del contribuente."

Cassazione civile sentenza n.25421/2021 depositata in data 20.09.2021
"In caso di mancato superamento del test di operatività da parte delle società di comodo - anche a seguito delle modifiche apportate all'art. 30 della l. n. 724 del 1994 dalla l. n. 296/2006 - il contribuente, al fine di vincere la presunzione legale della finalità elusiva delle società non operative, è onerato della prova contraria qualificata della ricorrenza di una situazione oggettiva, a sé non imputabile, che abbia reso impossibile il conseguimento di ricavi e la produzione di reddito entro la soglia minima stabilita ex lege, senza peraltro che sia necessario esperire il preventivo rimedio dell'interpello disapplicativo."

Cassazione civile sentenza n.25419/2021 depositata in data 20.09.2021
"L'art. 342 c.p.c., come novellato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. conv. con modif. in 1. n. 134 del 2012, non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata."

Cassazione civile sentenza n.25417/2021 depositata in data 20.09.2021
"In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, la previsione contenuta nell'art. 133, comma 1, lett. t), del d.lgs. n. 104 del 2010, che devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative al suddetto prelievo, deve essere interpretata alla luce del principio di concentrazione delle tutele, di cui è espressione anche la giurisdizione esclusiva del G.A. Ne consegue che, ove le domande, attraverso la proposizione di una sostanziale opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., comportino una contestazione del quantum accertato dall'Autorità amministrativa nell'esercizio delle sue potestà pubbliche, il sindacato di legittimità attiene a posizioni di interesse legittimo e quindi alla giurisdizione del G.A. che, in tal modo, diventa il dominus dell'intera controversia, ancorché caratterizzata dall'intreccio di posizioni di interesse legittimo e diritti soggettivi."

Cassazione civile sentenza n.25406/2021 depositata in data 20.09.2021
"Nell'ambito del processo del lavoro, il dispositivo letto in udienza e depositato in cancelleria ha una rilevanza autonoma poiché racchiude gli elementi del comando giudiziale, i quali non possono essere mutati in sede di redazione della motivazione, e non è suscettibile di interpretazione per mezzo della motivazione medesima, sicché le proposizioni contenute in quest'ultima, contrastanti col dispositivo, devono considerarsi come non apposte e non sono suscettibili di passare in giudicato od arrecare un pregiudizio giuridicamente apprezzabile."

"In materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché, mentre va escluso - siccome incongruo - il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della I. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l'indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l'onere probatorio del danno subito".

Cassazione civile sentenza n.25405/2021 depositata in data 20.09.2021
"Il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa, mentre l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità se non nei ristretti limiti dell'art. 360 n. 5 c.p.c. "

Cassazione civile sentenza n.25404/2021 depositata in data 20.09.2021
"Integra violazione di legge la valutazione del giudice che prescinda dall'esame della tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e le malattie invalidanti, approvata con d.m. 5.2.1992, in attuazione dell'art. 2, d.lgs. n. 509/1988 (Cass. nn. 5571 del 2001, 6128 del 2006, 6850 del 2014, 23825 del 2018), e risultando nella specie per tabulas che il CTU ha valutato il diabete mellito e la piastrinopenia con una percentuale inferiore rispetto a quella prevista nei codici di riferimento."

Gennaro Esposito

Gennaro Esposito, avvocato, è editor per DirittoItaliano.com dal 2015. Si occupa di diritto commerciale, contenzioso societario, locazioni. E' possibile contattarlo all'indirizzo email

Ultime Decisioni

Segnala Giurisprudenza ›

Vai alle altre Sentenze →

 

Collabora con DirittoItaliano.com

Vuoi pubblicare i tuoi articoli su DirittoItaliano?

Condividi i tuoi articoli, entra a far parte della nostra redazione.

Copyright © 2020 DirittoItaliano.com, Tutti i diritti riservati.