>Massime Cassazione: deposito del 19 maggio Credit:

Cassazione civile sentenza n.16290/2022 depositata in data 19.05.2022
"L'acquiescenza alla sentenza consiste nell'accettazione della pronuncia, ossia nella manifestazione, da parte del soccombente, della volontà di non impugnare, la quale può avvenire sia in forma espressa che tacita, potendo, in quest'ultimo caso, ritenersi sussistente soltanto quando l'interessato abbia posto in essere atti assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi dell'impugnazione e dai quali sia possibile desumere, in maniera precisa ed univoca, il proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia. Ne consegue che la spontanea esecuzione della decisione di primo grado favorevole al contribuente da parte della P.A. non comporta acquiescenza alla sentenza, trattandosi di un comportamento che può risultare fondato anche sulla mera volontà di evitare le eventuali ulteriori spese di precetto e dei successivi atti di esecuzione."

"Nel giudizio tributario di ottemperanza di cui all’art. 70 d.lg. n. 546 del 1992, il giudice dell’ottemperanza, adito dal contribuente per l’esecuzione del giudicato scaturente da decisione
ricognitiva del diritto al rimborso d’imposte per effetto di benefici fiscali accordati in conseguenza di eventi calamitosi, deve accertare la disponibilità degli appositi fondi stanziati ai sensi dell’art. 1, comma 665, legge n. 190 del 2014 - come modificato dall'art. 16-octies d.l. n. 91 del 2017 e dall’art. 29 d.l. n. 162 del 2019- e, in caso di verificata incapienza, deve attivare, con determinazioni specifiche anche tramite la nomina di un commissario ad acta, le procedure particolari previste dalla normativa di contabilità pubblica per dare completa esecuzione alla decisione del giudice di merito, compresa l’emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso, non essendo desumibile dalla normativa di riferimento, interpretata alla luce dei principi costituzionali e convenzionali, alcuna possibile falcidia di diritti patrimoniali del contribuente giudizialmente accertati.».

Cassazione civile sentenza n.16279/2022 depositata in data 19.05.2022
"In tema di equa riparazione, l'art. 2, comma 2 quater, della l. n. 89 del 2001 (a mente del quale, "ai fini del computo non si tiene conto del tempo in cui il processo è sospeso e di quello intercorso tra il giorno in cui inizia a decorrere il termine per proporre l'impugnazione e la proposizione della stessa") deve interpretarsi - anche in ossequio al canone che impone di attribuire alla legge, nei limiti in cui ciò sia permesso dal suo testo, un significato conforme alla CEDU - nel senso che non si tiene conto del periodo di decorrenza del termine per proporre impugnazione solo nei confronti della parte che ha il potere di impugnazione, così come non rientra nel perimetro della norma il periodo intercorso dalla sentenza penale di appello che dispone il rinvio al primo grado per nullità della sentenza e quello necessario per la rinnovazione del giudizio, atteso che la finalità della disciplina del diritto all'equa riparazione si sostanzia nel ristoro del patimento subito a causa della pendenza del processo attribuibile a disfunzioni dell'apparato statuale."

Cassazione civile sentenza n.16278/2022 depositata in data 19.05.2022
"In tema di azione di regolamento di confini, per l'individuazione della linea di separazione fra fondi limitrofi la base primaria dell'indagine del giudice di merito è costituita dall'esame e dalla valutazione dei titoli d'acquisto delle rispettive proprietà."

"Nell'accertamento del confine tra due fondi limitrofi costituenti lotti separati di un appezzamento originariamente unico va attribuita peculiare rilevanza ai tipi di frazionamento allegati ai singoli atti di acquisto e, in particolare, nel caso in cui i dati sul confine siano discordanti e gli acquisti siano stati effettuati in tempi diversi, al confine indicato nel tipo di frazionamento allegato al titolo di acquisto più risalente nel tempo."

Cassazione civile sentenza n.16277/2022 depositata in data 19.05.2022
"La morte dell'autore della violazione amministrativa comporta l'estinzione dell'obbligazione di pagare la sanzione pecuniaria irrogata dall'Amministrazione, la quale non si trasmette agli
eredi, con conseguente cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione, la cui declaratoria può essere effettuata anche in sede di legittimità ove il decesso sia documentato ex art. 372 cod. proc. civ. "

Cassazione civile sentenza n.16271/2022 depositata in data 19.05.2022
"Il terzo estraneo ad un giudizio reso "inter alios", può chiedere, con azione diretta in separato giudizio, l'accertamento dei propri autonomi diritti, cioè statuizioni nuove e di contenuto diverso rispetto a quelle della sentenza resa tra le altre parti e contro la quale avrebbe potuto proporre opposizione."

Cassazione civile sentenza n.16269/2022 depositata in data 19.05.2022
"Il principio dell’onere della prova nell’ambito dell’inadempimento contrattuale, secondo cui la parte che eccepisce l’altrui inadempimento deve provare il titolo da cui deriva il suo diritto di credito, mentre è il debitore a dover provare di avere adempiuto o di non averlo fatto per causa a lui non imputabile, è dettato ed è quindi applicabile in relazione alla prova del solo fatto dell’inadempimento e non si dispiega anche sul terreno della prova del danno, il cui onere spetta, secondo le regole generali, alla parte che lamenta il pregiudizio sofferto, quale fatto costitutivo della sua pretesa."

Cassazione civile sentenza n.16265/2022 depositata in data 19.05.2022
"Per integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia, non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto. Il che non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi, in proposito, una specifica argomentazione; dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia."

Cassazione civile sentenza n.16233/2022 depositata in data 19.05.2022
"In presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell'art. 6 del d.l n.193 del 2016, conv. con modificazioni in legge n.225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell'esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, che il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente"

Gennaro Esposito

Gennaro Esposito, avvocato, è editor per DirittoItaliano.com dal 2015. Si occupa di diritto commerciale, contenzioso societario, locazioni. E' possibile contattarlo all'indirizzo email

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