Con un unico motivo il ricorrente ha fatto valere l’eccessività delle sanzioni irrogategli per la mancata applicazione dell’istituto della continuazione di cui al comma 5° articolo 12 del d.lgs. n. 472 del 1997, formulando perciò richiesta di integrale annullamento degli atti, oltre che le altre in epigrafe trascritte.
"Come rilevato dalla giurisprudenza della Suprema Corte la disposizione “opera anche in caso di violazioni della stessa disposizione in materia di ICI poste in essere in periodi di imposta diversi, non rilevando la natura periodica del tributo, rapportato all'anno solare. Ne consegue che, quando le sanzioni per le diverse annualità siano state irrogate con avvisi notificati contemporaneamente al contribuente, la continuazione si applica per tutte le violazioni antecedenti a tale contestazione, operando l'interruzione solo per quelle successive (così Cass. Sez. 5, Sentenza n. 11612 del 16/06/2020, che richiama anche il precedente di Cass., Sez. 5, n. 16051 del 7 luglio 2010). Ed anzi – come precisato dalla detta giurisprudenza - l'interruzione, una volta avvenuta, non impedisce che la continuazione possa nuovamente operare limitatamente alle violazioni della stessa indole perfezionatesi successivamente."
Così la CTP di Napoli, con sentenza n. 7494/2021 (depositata il 3 luglio), si è espressa sulla applicabilità del cumulo giuridico delle sanzioni inflitte per omesso versamento di tributi locali, ancorché riguardanti periodi d'imposta differenti, accertati con atti distinti, ma notificati contemporaneamente.
Mario Avino
Dottore Commercialista e Revisore Legale E' possibile contattarlo all'indirizzo email