>Intermediazione in forma societaria: iscrizione albo per diritto alla provvigione Credit:

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 01 giugno 2020, n. 10350
Mediazione – Provvigione e attività di mediazione - svolgimento in forma societaria – Diritto al compenso – Condizioni e limiti.

Nel corso del giudizio di merito la corte d’appello confermava la sentenza di primo grado che riconosceva il diritto del mediatore esercente la professione in forma societaria, al pagamento della provvigione in relazione a una compravendita immobiliare, nonostante i suoi collaboratori non avessero la predetta iscrizione.
Il primo giudice aveva riconosciuto la infondatezza della eccezione di nullità del contratto per mancata iscrizione della società al ruolo dei mediatori (sollevata solo con la comparsa conclusionale), e che l’opposta aveva comunque dato la prova della iscrizione indicando il numero nella memoria di replica, cui aveva allegato la visura camerale.
Secondo la corte d’appello tale valutazione era corretta, e aggiungeva che l’iscrizione all’albo non era richiesta per i collaboratori del “mediatore società”.

Per la cassazione della sentenza ricorreva ovviamente il soccombente.
L’unico complesso motivo di ricorso denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 6 della legge n. 39 del 1989, che condiziona il diritto del mediatore alla provvigione all’iscrizione nei ruoli degli agenti di mediazione. I ricorrenti sostenevano che la prova della iscrizione era stata data limitatamente alla società, mentre non era stata data affatto relativamente a coloro che avevano in concreto svolto l’attività di mediazione.
La Suprema Corte ha ritenuto iI motivo infondato richiamando un principio granitico secondo cui «In tema di mediazione, qualora l’attività di intermediazione sia svolta in forma societaria, è necessario, ai fini del riconoscimento del diritto alla provvigione, che siano iscritti nell’albo di cui alla legge 3 febbraio 1989 n. 39 (nel testo applicabile ratione temporis) la società o il suo legale rappresentante. Ne consegue che l’iscrizione nel ruolo dei mediatori del legale rappresentante a titolo personale (come persona fisica) non è sufficiente a far sorgere in capo alla società il diritto alla provvigione (Cass. n. 26781/2013).

A tale principio la si è puntualmente attenuta la Corte di merito, avendo accertato che «l’opposta aveva dimostrato in corso di causa, per documenti, che la società era iscritta al ruolo degli agenti».
In quanto alla mancata dimostrazione della iscrizione dei collaboratori che avevano operato nella vicenda, si sosteneva che costoro, contrariamente a quanto supposto dalla corte di merito, non avevano esplicato una semplice attività accessoria e strumentale a quella di vera e propria mediazione, ma attività univoca e principale in senso proprio, compiendo atti a rilevanza esterna.
Secondo i ricorrenti, da ciò discendeva che fosse necessaria anche l’iscrizione delle persone fisiche in proprio.
Ma la stessa risalente giurisprudenza invocata in memoria riaffermava i principi consolidati nella giurisprudenza della Corte secondo cui è insufficiente, al fine del sorgere del diritto alla provvigione in capo alla società non iscritta nell’apposito ruolo che abbia esercitato attività di mediazione, il fatto che il suo legale rappresentante sia iscritto nel ruolo dei mediatori come persona fisica (lo deve essere la società, o il suo legale rappresentante, o il preposto o i mediatori), in quanto ciò lo abilita a svolgere l’attività di mediazione in proprio e a percepire la provvigione in nome proprio, non anche a nome della società.

Avv. Lorenzo Mosca (www.avvocatolorenzomosca.it)

Lorenzo Mosca

Avvocato Patrocinante in Cassazione, si occupa nello specifico anche e soprattutto di rapporti di Agenzia, quindi tutto ciò che riguarda gli Agenti di Commercio e Rappresentanti di Commercio; dei Mediatori e dei Procacciatori d’Affari. E' possibile contattarlo all'indirizzo email

Ultime Decisioni

Segnala Giurisprudenza ›

Vai alle altre Sentenze →

 

Collabora con DirittoItaliano.com

Vuoi pubblicare i tuoi articoli su DirittoItaliano?

Condividi i tuoi articoli, entra a far parte della nostra redazione.

Copyright © 2020 DirittoItaliano.com, Tutti i diritti riservati.