>Formazione continua avvocati: novità dal CNF per l'emergenza COVID-19 Credit:

I crediti formativi per il 2021 potranno essere acquisiti dagli avvocati integralmente in modalità FAD. E' quanto ha stabilito il consiglio Nazionale Forense nella seduta del 18.12.2020.

LE ALTRE NOVITA'
L’anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 non verrà conteggiato ai fini del triennio formativo di cui al comma 3 dell’art. 12 del Regolamento CNF 6 del 16 luglio 2014 e ss mm.
Durante l’anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 ciascun iscritto adempie l’obbligo formativo di cui all’art. 11 della L. 247 del 31 dicembre 2012 mediante il conseguimento di minimo quindici crediti formativi, di cui almeno tre nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi e deontologia ed etica professionale e dodici nelle materie ordinarie;
Tali crediti formativi potranno essere conseguiti anche integralmente in modalità FAD.

I crediti formativi acquisiti nell’anno 2020 in esubero rispetto ai minimi, (cinque di cui tre nelle materie ordinarie e due nelle materie obbligatorie), e residuati rispetto
alla compensazione con i crediti conseguiti negli anni del triennio formativo 2017/2019, ove concluso, sia con i crediti da conseguire nel triennio formativo successivo, potranno essere imputati all’obbligo formativo per l’anno 2021 sino a copertura integrale dei crediti di cui al punto 2) che precede.


Scarica il PDF: delibera CNF n. 310 del 18.12.2020


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