>Cassazione: la pronuncia di accoglimento parziale priva di efficacia gli atti impositivi Credit:

La Corte di Cassazione ha recentemente affrontato una questione relative all'efficacia degli atti impositivi nel contenzioso tributario, nell'ordinanza n. 36429 del 13.12.2022.

La sentenza della Corte ha stabilito che, in tema di contenzioso tributario, anche qualora il ricorso sia accolto solo parzialmente, gli avvisi impugnati perdono la loro efficacia di atti impositivi, poiché il contribuente non è tenuto ad adempiere all'obbligazione in conformità a tali atti, ma ad ottemperare alla sentenza che, nel processo di "impugnazione-merito", li sostituisce.

Di conseguenza, fino alla nuova liquidazione del tributo effettuata dall'Amministrazione finanziaria in ossequio alla pronuncia giudiziale, l'obbligazione tributaria non è esigibile. L'iscrizione a ruolo, pertanto, ove sia stata disposta a tutela di un credito tributario, diviene illegittima a seguito della sentenza che, accogliendo il ricorso proposto dal contribuente, annulla l'atto impositivo.

La sentenza della Cassazione Civile n. 36429 del 13.12.2022 ha, quindi, ribadito che, in caso di ricorso accolto, sia totalmente che parzialmente, gli atti impositivi perdono la loro efficacia, e l'obbligazione tributaria non è esigibile fino alla nuova liquidazione effettuata in ossequio alla sentenza. Per tale motivo, l'iscrizione a ruolo diviene illegittima a seguito della sentenza che annulla l'atto impositivo.

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