>Revoca amministratore condominio – La mediazione non è condizione di procedibilità

Il Tribunale di Catania, con recentissimo provvedimento depositato in data 24.03.2022, rel. Dott. Accardo, ha escluso l'applicabilità della mediazione obbligatoria in relazione al procedimento di revoca dell'amministratore di condominio.

Il Giudice, inoltre, ha disatteso l'eccezione di improcedibilità per mancata preventiva convocazione dell'assemblea condominiale, ipotesi questa applicabile solo in caso di gravi irregolarità fiscali o di mancata apertura e utilizzazione del conto corrente intestato al condominio.

"Orbene, quanto all’eccezione di improcedibilità per omessa attivazione della procedura di mediazione obbligatoria, essa va disattesa, posto che l’art.5, comma quarto, D. L.vo n.28/2010, come sostituito dal D.L. n.69/2013, convertito in legge n.98/2013, esclude l’applicabilità della norma di cui al comma 1 bis dello stesso articolo nell’ipotesi (come quella in esame) dei procedimenti in camera di consiglio, mentre appare frutto di una svista legislativa il disposto di cui all’art.71 quater disp. att. c.c. laddove sembra ricomprendere tra le controversie in materia condominiale di cui alla normativa in tema di mediazione anche l’ipotesi del procedimento di cui al precedente art.64 (revoca dell’amministratore).Invero, premesso che va considerata erronea la massimazione dell’ordinanza della S.C. n.1237/2018 (invocata da entrambe le parti), va osservato che nella motivazione del condivisibile provvedimento si afferma chiaramente l’inapplicabilità dell’istituto in argomento al procedimento di revoca di amministratore e si giustifica tale interpretazione con il suo carattere eccezionale ed urgente ispirato dall’esigenza di assicurare una rapida ed efficace tutela della corretta gestione dell’amministrazione condominiale; peraltro, tali argomentazioni sono riscontrate, dal punto di vista esegetico, dalla significativa elencazione nel comma quarto citato di tutti i procedimenti logicamente collegati dalle caratteristiche di celerità, informalità e semplicità, oltre che dalla definibilità degli stessi con provvedimenti non aventi il carattere della definitività e decisorietà (senza omettere la considerazione in ordine alla circostanza che il precedente comma terzo ha riguardo ai provvedimenti cautelari ed urgenti).Anche l’eccezione sulla improcedibilità per mancata preventiva convocazione dell’assemblea condominiale va disattesa sia perché le condizioni di procedibilità (per la loro caratteristica di limitazione all’esercizio dei diritti) devono essere tassativamente previste (senza possibilità di applicazione analogica) sia perché la norma invocata (art.1129, comma undicesimo, c.c.) fa riferimento alla semplice possibilità di chiedere la convocazione dell’assemblea per far cessare la condotta illecita dell’amministratore, ma soltanto con riferimento alle ipotesi di gravi irregolarità fiscali o di mancata apertura ed utilizzazione del conto corrente intestato al condominio (ipotesi estranee alla fattispecie in esame)"

Il Tribunale, inoltre, accogliendo le tesi del ricorrente, difeso dall'avv. Di Pietro, ha riconosciuto che la irregolare tenuta delle scritture contabili costituisce grave violazione del rapporto di fiducia, tale da giustificare la revoca giudiziale dell'amministratore: 
"Invero, l’avere taciuto per circa 18 mesi l’avvenuta notifica del verbale di contravvenzione ed il pagamento di una rilevante somma (svelando la circostanza sol perché “costretto” dal OMISSIS, il quale aveva “scoperto” il bonifico esaminando l’estratto del conto corrente condominiale), l’avere omesso di annotare contabilmente il prelievo dal conto corrente, l’avere omesso di regolarizzare per lungo tempo le scritture contabili ed il rendiconto e l’avere di fatto impedito ai condomini di impugnare l’atto irrogativo della sanzione sono circostanze che evidenziano una condotta dell’amministratore connotata da una persistente grave irregolarità e violazione del rapporto di fiducia alla base del contratto di mandato (l’art.1710 c.c. impone al mandatario di eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia e l’avere consapevolmente agito all’insaputa dei condomini mandanti allo scopo di nascondere il mancato rispetto degli obblighi, siccome accertato dall’ASP di Catania, appare davvero una grave negligenza)" 

Marco Di Pietro

Avvocato del foro di Catania, cassazionista, esperto in diritto tributario e diritto scolastico collabora dal 2018 con la rivista DirittoItaliano.com. E' possibile contattarlo all'indirizzo email

Ultime Decisioni

Segnala Giurisprudenza ›

Vai alle altre Sentenze →

 

Collabora con DirittoItaliano.com

Vuoi pubblicare i tuoi articoli su DirittoItaliano?

Condividi i tuoi articoli, entra a far parte della nostra redazione.

Copyright © 2020 DirittoItaliano.com, Tutti i diritti riservati.