>Pignoramento esattoriale: sussiste la giurisdizione tributaria qualora si faccia valere l’omessa notifica della cartella di pagamento

La Commissione Tributaria Regionale di Palermo, con sentenza n. 3675 del 09/07/2020 si è pronunciata sulla sussistenza o meno della giurisdizione di tributaria in caso di opposizione a pignoramento esattoriale e sulla idoneità delle copie fotostatiche a provare l'avvenuta notifica di una cartella a mezzo pec.

SUSSISTE LA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA SE IL VIZIO RIGUARDA L'OMESSA NOTIFICA DELLA CARTELLA
Con riguardo all’eccepita inammissibilità del gravame avverso l’atto di pignoramento presso terzi, che secondo l’assunto dell'appellante Riscossione Sicilia, sarebbe escluso dalla giurisdizione del giudice tributario, i giudici di secondo grado, hanno stabilito che, in materia di esecuzione forzata tributaria, sussiste la giurisdizione del giudice tributario nel caso di opposizione riguardante l’atto di precetto, che si assume viziato per l’omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento di natura tributaria. (Cfr. Cass. Sez. 5, sent 114841 dell’11/05/2018, SS.UU 13193 del 05/06/2017, e Ordinanza n. 17126 del 28/06/2018).

I giudici del gravame hanno rimarcato che in materia di riscossione forzata per la riscossione di entrate di natura tributaria, le opposizioni c.d. recuperatorie, con le con le quali l’opponente intenda contestare il diritto dell’ente impositore o dell’agente della riscossione di agire “in executivis” per ragioni riferibili agli atti prodromici dei quali deduce di non essere venuto a conoscenza per omessa e invalida notificazione, devono proporsi mediante ricorso al giudice tributario ai sensi degli artt. 2 e 19 del D.lgs 546/1992 ( Cfr. Cass. SS.UU Ord. n. 7822 del 14/04/2020 e Sez. 6 -3 Ord. n. 11900 del 07.05.2019).

NON E' SUFFICIENTE LA PRODUZIONE DI COPIE FOTOSTATICHE PER DIMOSTRARE LA NOTIFICA VIA PEC
Relativamente al secondo motivo di ricorso, il Collegio ha condiviso in toto la motivazione del giudice di prime cure che merita di essere qui ribadita: "E' inidonea ad attestare la regolare notifica dell'atto impugnato la riproduzione fotografica della mail di posta elettronica certificata inviata, non risultando in alcun modo dimostrato che l'atto impugnato possegga tutti i requisiti previsti dagli artt. 20 e 40 del d.lgs 82/2005 ( Codice dell'Amministrazione Digitale) di recente modificato attraverso il d.lgs 217 del 2017."

Adeguandosi a tale principio la Commissione Tributaria Regionale di Sicilia, con la sentenza in esame, ha pertanto osservato che anche in questa fase dl giudizio l’appellante Riscossione Sicilia, nulla ha prodotto a supporto della pretesa notificata e, dunque nessuna idonea documentazione comprovante tale avvenuta notifica della impugnata cartella di pagamento.

Pietro Cocchiara

Dottore Commercialista in Agrigento. Esperto in contenzioso tributario, collabora con DirittoItaliano.com dal 2020 E' possibile contattarlo all'indirizzo email

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