Per dimostrare la tempestività di un deposito telematico, non è sufficiente produrre le due ricevute di accettazione e consegna, ma è necessario produrre anche le due ulteriori ricevute previste dal comma 7 dell'art. 13 del D.M. 44/2011, ovvero quelle in cui viene data contezza dell'esito dei controlli automatici sul deposito e dell'esito dei controlli effettuati dagli operatori della cancelleria.

E' quanto affermato dal Giudice di Milano, dott.ssa Arianna Chiarentin, con ordinanza dell'8 ottobre.
Nel caso di specie, una delle parti processuali aveva provveduto al deposito telematico di memoria ex art. 426 c.p.c. nei termini fissati. Tuttavia, tale memoria non si rinveniva all'interno del fascicolo telematico.
La parte chiedeva pertanto di essere rimessa in termini ed autorizzata al deposito cartaceo della memoria; allegava le due ricevute di accettazione e consegna dell'invio del deposito telematico al fine di provare il deposito telematico nei termini previsti

Tuttavia, la mancata produzione delle ulteriori ricevute relative all'esito dei controlli sul deposito ha impedito al giudice di verificare se il mancato deposito fosse dipeso da un errore del sistema oppure da un errore attribuibile all'attrice nella compilazione dell'atto.

Nel secondo caso, rileva il Giudice che "Il deposito di un atto processuale in un fascicolo non pertinente è affetto da nullità perché mancante dei requisiti indispensabili al raggiungimento dello scopo (art. 156 cpv. c.p.c.). Il deposito in cancelleria ha, infatti, la funzione di comunicare la memoria alla controparte (art. 170 co. 4 c.p.c.), oltre che al giudice. Questa funzione viene del tutto a mancare se l’atto non può essere reso accessibile nel pertinente fascicolo telematico perché indirizzato altrove. Le stesse considerazione valgono nel caso di atto non firmato."

Non producendo le due ricevute, pertanto, la parte non ha assolto all'onere di dimostrare che il deposito in via telematica non si sia perfezionato per causa a lei non imputabile. Da tanto, ne discende l'inaccoglibilità dell'istanza di rimessione in termini.

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