Il lavoro, dichiaratamente non esaustivo della ricognizione di tutta la normativa vigente sul tema, si propone di coglierne solo gli aspetti più utili su un piano squisitamente pragmatico.

Il presente lavoro valga solo per civilisti e tributaristi, anche se bisogna premettere che, a differenza dell'art. 83 di marzo, il cui ultimo comma diceva le disposizioni applicabili al rito tributario ove compatibili, l'art. 221 di maggio non ripete tale formula, si rivolge al solo processo civile (e penale); mentre una norma apposita è dedicata al rito tributario (art. 135) all'interno del medesimo decreto legge n. 34 di maggio.

E' giusto scrupolo rimettersi alla migliore scienza ed esperienza di chi legge.

Ad ottobre 2020 sono in vigore importanti norme in tema di processi civili e tributari dalla vigenza temporanea, per lo più sino al 31 dicembre 2020.

L’art. 83 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, che ha riassunto per lungo tempo la quasi totalità delle disposizioni emergenziali in materia di giustizia, è stato quasi del tutto cancellato e rimediato dall’art. 221 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020.

Delle norme sulla sospensione emergenziale dei termini processuali e negoziali, previsti dai primi commi del vecchio art. 83 di marzo, rimane solo l’effetto della postergazione delle situazioni soggettive, delle azioni e degli atti eventualmente legati a quei termini sospesi per 63 giorni dal 9 marzo all’11 maggio.

Anche la fonte giuridica (comma 6 del predetto art. 83) circa il potere dei capi degli uffici giudiziari di adottare misure organizzative al fine di evitare assembramenti, sembra venuta meno, salvo miglior indagine, ed assorbita dai D.P.C.M. in fatto di norme comportamentali in pubblico e negli ambienti di lavoro, valevoli per la generalità delle persone, senza più specificazioni per chi frequenta gli uffici o ambienti giudiziari.

Di conseguenza, sembra rimessa al singolo giudice, e non più previo provvedimento del capo dell’ufficio giudiziario, la facoltà (“può”) di disporre la cd. udienza cartolare, la cui procedura viene ora meglio normata dal predetto art. 221.

Lo stesso articolo 221 del D.L. n. 34, che di fatto ha l’intento di sostituirsi al vecchio art. 83 del D.L. n. 18 in tema di giustizia ai tempi del coronavirus, propone poi la possibilità di udienze mediante collegamenti audiovisivi a distanza, ma previo provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Stessa cosa è prevista per le udienze del procedimento tributario.

Viene riproposto identico l’obbligo di utilizzare sempre e solo ("esclusivamente") il mezzo telematico per il deposito degli atti e documenti, anche per le parti non ancora costituite, e la possibilità (“può”) che ciò avvenga anche in Cassazione.

Invece, pare venuto meno, in quanto non riproposto, il deposito esclusivamente con modalità telematiche degli atti del magistrato.

Curiosa quanto utile la possibilità per i CTU di giurare mediante deposito telematico della formula di giuramento sottoscritta digitalmente, senza udienza.

Oltre alle nuove norme ex art. 221 di maggio scadenti il 31 dicembre 2020, si esamineranno le 2 disposizioni sopravvissute nel vecchio art. 83 di marzo. Tra cui quella che prevede la possibilità della procura alle liti a distanza, di cui si propone una possibile formula.

Infine, si esaminerà, in breve e sempre su un piano strettamente pragmatico, la norma introdotta dal D.L. semplificazioni, che prevede la possibilità di utilizzare l’IPA - Indice delle Pubbliche Amministrazioni per trarne il recapito di p.e.c. degli enti pubblici, e non più solo ed esclusivamente il “Registro delle PP.AA” presso il PST del Min. Giustizia. Anche di tale forma di notificazione si propone una possibile formulazione.

Sul piano delle fonti del diritto, limitandoci a quanto interessa civilisti e tributaristi, le norme “a scadenza” previste dal vecchio art. 83 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 non sono state prorogate.

L’art. 221 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 ha riproposto la vigenza, anch’essa temporanea, di alcune norme ricopiate dal testo del vecchio art. 83, ed altre di nuove ne ha aggiunte.

Il periodo di vigore delle norme emergenziali in questione è dettato dal comma 2 del medesimo art. 221.
Ad oggi, ottobre 2020, la loro vigenza scade il 31 dicembre 2020.
Questo perché il comma 2 dell’art. 221 del D.L. 34/2020 è indicato nell’allegato 1 del D.L. n. 83 del 30 luglio 2020.
Allegato 1 che cerca di fare un sunto, non esaustivo, delle norme emergenziali di vigenza temporanea o “a scadenza”.
La detta scadenza è indicata nel comma 3 dell’art. 1 del D.L. 83.
Ed è stata prorogata dal 15 ottobre al 31 dicembre 2020 dal D.L. n. 125 del 7 ottobre 2020.

Nello spirito semplificativo e pragmatico dei precedenti lavori, si offre una prima esposizione approssimativa delle cose da sapere che paiono più rilevanti.

- 6 REGIMI TEMPORALI nell’art. 221 -
fino al 31 dicembre 2020 (comma 2)


1. L'obbligo di utilizzare sempre e solo ("esclusivamente") il mezzo telematico per il deposito degli atti e documenti, anche per le parti non ancora costituite, insomma non si possono produrre in cartaceo nemmeno i primi atti e documenti di costituzione e comparsa (comma 3 primo prd.).
Tale norma è riformulata dal comma 11 del vecchio art. 83 di marzo.
Si auspica che tale norma valga anche dopo l’emergenza. Stante la bislacca situazione di fascicoli composti in parte in dimensione telematica e in parte cartacea per i primi depositi di costituzione o comparsa.

2. Non è previsto l’obbligo, ma una mera facoltà, del deposito degli atti e dei documenti da parte degli avvocati nei procedimenti civili innanzi alla Corte di cassazione con modalità telematica, previo provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia (comma 5 primo prd.).
Tale norma è riformulata dal comma 11-bis del vecchio art. 83 di marzo.

3. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica presso PST Giustizia (comma 3 ultimo prd.).
Tale norma è riformulata dal comma 11 del vecchio art. 83 di marzo.

4. E’ possibile lo svolgimento della cd. udienza cartolare (“Il giudice può disporre”) che non richieda la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni (comma 4).
Tale norma è riformulata dalla lett. h comma 7 del vecchio art. 83 di marzo, ma sembra rimessa ai singoli giudici senza più la necessità di un previo provvedimento del capo dell’ufficio in quanto non più riproposto nell’art. 221 in commento.
La procedura è ora meglio normata rispetto al vecchio art. 83 di marzo.
Il giudice comunica il provvedimento alle parti almeno trenta giorni prima dell’udienza e assegna alle stesse un termine fino a cinque giorni per il deposito delle note scritte.
E’ fatta salva la facoltà, in capo a ciascuna delle parti, di presentare istanza di trattazione orale, ma entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento.
Il giudice provvede sulla predetta istanza di parte, entro i successivi cinque giorni.
Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del c.p.c. rubricato “Mancata comparizione delle parti”.

5. In luogo dell'udienza fissata per il giuramento del CTU, è facoltà del giudice (“può”) disporre che il consulente, prima di procedere all'inizio delle operazioni peritali, presti giuramento, di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate, con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico (comma 8).
Anche questa norma si auspica possa rimanere vigente oltre il periodo emergenziale.
Pare invece abbandonata la norma, prevista da lett. h-bis comma 7 del vecchio art. 83 di marzo, per la quale lo svolgimento dell’attività degli ausiliari del giudice potesse svolgersi con collegamenti da remoto tali da salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti.

6. Avveniristiche sembrano poi due, distinte, previsioni, circa la possibilità (“può”) di partecipare alle udienze mediante collegamenti audiovisivi a distanza, previo provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia (commi 6 e 7).
Le due ipotesi, a cagione di una contorta formulazione, sembrano l'un l'altra mettere in evidenza alcune carenze, la cui indagine si rimette al lettore.
La prima ipotesi è prevista su istanza di parte, anche di una sola parte, depositata almeno quindici giorni prima dell’udienza. In tal caso il giudice dispone la comunicazione alle parti dell'istanza, dell'ora e delle modalità del collegamento, almeno cinque giorni prima dell'udienza.
Più restrittiva la seconda ipotesi, che prevede l’iniziativa da parte del giudice.
Giudice il quale deve avere il consenso preventivo delle parti, e l’udienza prevista non deve richiedere la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzata all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione.
L'udienza è tenuta con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario.
La parte può partecipare all'udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore.
Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione. All'udienza il giudice da' atto a verbale delle modalità con cui accerta l’identità dei soggetti partecipanti a distanza e, ove si tratta delle parti, la loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale.
Per le udienze nel processo tributario, analoghe disposizioni sembrano previste dall’art. 135 che precede il 221 in commento.
La partecipazione da remoto all'udienza di cui all'articolo 34 proc. trib. (“Discussione in pubblica udienza”) può essere richiesta dalle parti processuali nel ricorso o nel primo atto difensivo ovvero con apposita istanza da depositare in segreteria e notificata alle parti costituite prima della comunicazione dell'avviso di cui all'articolo 31 (“Avviso di trattazione”).


- 2 REGIMI TEMPORALI sopravvissuti nell’art. 83 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 –

1. Sembra destinata a perdurare oltre il periodo emergenziale, la disposizione per cui gli incontri di mediazione possono svolgersi in ogni caso in via telematica “Anche successivamente a tale periodo” (periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020) (comma 20-bis).

2. Invece permane “Sino alla cessazione delle misure di distanziamento previste dalla legislazione emergenziale in materia di prevenzione del contagio da COVID-19” la possibilità per l’avvocato di ottenere la procura alle liti trasmessa con ogni mezzo da parte del proprio cliente, anche via email ordinaria, wathsapp, ecc., unitamente a un documento d’identità in corso di validità (comma 20-ter).
Una possibile formula da riportare in calce alla Procura alle liti:
“la sottoscrizione della procura alle liti che precede è stata apposta dalla parte su documento analogico trasmesso al sottoscritto difensore, in copia informatica per immagine, unitamente a copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, a mezzo di strumento di comunicazione elettronica. Avv. ... firmato digitalmente anche per certificazione dell'autografia.”

- L’art. 28 del D.L. “Semplificazioni” n. 76 del 17 luglio 2020
per le notificazioni e comunicazioni in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale-


La nostra, personalissima e continua (se ve ne fossero state altre, non sono pervenute), impresa attraverso la pubblicazione di articoli e le dirette sollecitazioni all'ufficio legislativo del Min. Giustizia, ha sortito o contribuito a sortire l’effetto desiato.
Ossia, quello di vanificare la norma che costringeva gli avvocati ad utilizzare, per le notifiche agli enti pubblici, esclusivamente il cd. “Registro delle PP.AA” presso il PST del Min. Giustizia, povero di indirizzi di p.e.c. e con accesso riservato, anziché il più articolato iPA - Indice delle Pubbliche Amministrazioni, accessibile al pubblico e completo della quasi totalità degli indirizzi pec della pubblica amministrazione.

Modificando gli artt. 16 e 16-ter del d.l. 179/2012 (conv. in legge 221/2012), per le notificazioni e comunicazioni in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale, l’art. 28 del D.L. semplificazioni non ha soppresso il cd. “Registro delle PP.AA”, però ha previsto che, nel caso in cui ivi non si rinvenissero gli indirizzi pec di un ente pubblico, come accade per es. per l’Inps o l’Inail, allora gli stessi potranno essere tratti dall’ iPA - Indice delle Pubbliche Amministrazioni.
L’utilizzo dell’uno registro piuttosto che dell’altro non è quindi alternativo.
Sarà necessario per l’avvocato ricercare e, se si vuole, attestare il mancato rinvenimento presso il “Registro delle PP.AA” dell’indirizzo pec del destinatario e la conseguente, estrazione del medesimo recapito presso l’ iPA - Indice delle Pubbliche Amministrazioni.

Il Legislatore è anche intervenuto a risolvere una grave deficienza, o baco nella dimensione telematica dei processi, già sollevata da noi con le sollecitazione evocate, relativa alla asincronia tra le regole tecniche che prevedono l'indicazione di un indirizzo pec univoco e le norme, processuali o negoziali, che prevedono invece di recapitare la notificazione presso una articolazione, territoriale o interna, specie quando il destinatario è una pubblica amministrazione, appunto.
L’art. 28 in commento ha previsto in proposito che le PP.AA. possano eleggere più indirizzi pec da riferire alle loro diverse articolazioni.
Sappiamo bene che l’ iPA - Indice delle Pubbliche Amministrazioni prevede già diversi indirizzi pec suddivisi secondo le articolazioni interne e/o territoriali degli enti.
Da qui, l’imbarazzo di chi, rinvenendo nel “Registro delle PP.AA” presso il PST del Min. Giustizia un unico recapito pec nazionale, conscio della necessità di dover notificare all’articolazione per es. territoriale secondo norme processuali o negoziali, si chiederà se potrà trarre quest’ultimo dall' iPA - Indice delle Pubbliche Amministrazioni.
Ebbene, la lettera della norma, che indica come prioritaria la ricerca nel “Registro delle PP.AA” presso il PST del Min. Giustizia, e meramente succedaneo l’utilizzo dell’ iPA - Indice delle Pubbliche Amministrazioni, suggerirebbe la necessità, nel caso supposto, di utilizzare l’unico recapito pec trovato nel primo registro poiché, essendo l’unico ivi registrato dall’ente, lo si può intendere voluto per tutte le sue articolazioni.
Ma soccorre, all’imbarazzo teroretico, una soluzione terrena.
Ossia quella di notificare l’atto sia all’indirizzo unico/univoco trovato nel “Registro delle PP.AA” presso il PST del Min. Giustizia sia all’indirizzo dell’articolazione, interna o territoriale, indicato nell’ iPA - Indice delle Pubbliche Amministrazioni.
Questo per una sorta di tuziorismo difensivo, che peraltro non ha nessun costo materiale.

Le formule della Relazione di notificazione qui proposte riguardano solo la parte di narrativa interessata dall’indicazione del pubblico elenco da cui s’è tratto il recapito di p.e.c. del destinatario:

a) per il mancato rinvenimento presso il “Registro delle PP.AA”
“...notifico a ..., mediante invio di messaggio di posta elettronica certificata, dalla mia casella di p.e.c. iscritta nel Reginde, all’indirizzo di posta elettronica certificata (inserire indirizzo pec del destinatario), estratto dall’elenco iPA - Indice delle Pubbliche Amministrazioni, in quanto non si è rivenuto pari recapito nel “Registro delle PP.AA” del PST del Min. Giustizia, ...”

b) per il rinvenimento presso il “Registro delle PP.AA” del PST del Min. Giustizia di un unico indirizzo nazionale e non di quello riferibile all’articolazione territoriale o interna presso cui si dovrebbe notificare per norma processuale o negoziale:

“...notifico a ..., mediante invio di messaggio di posta elettronica certificata, dalla mia casella di p.e.c. iscritta nel Reginde, agli indirizzi di posta elettronica certificata (inserire l’unico indirizzo pec nazionale del destinatario trovato nel “Registro delle PP.AA”) e (inserire il secondo indirizzo pec dell’articolazione interna o territoriale del destinatario estratto dall’ iPA - Indice delle Pubbliche Amministrazioni), estratti rispettivamente dal “Registro delle PP.AA” presso il PST del Min. Giustizia e, per l’articolazione interna/territoriale, dall’elenco iPA - Indice delle Pubbliche Amministrazioni in quanto non rinvenuto nel primo elenco, ...”

Rinvio delle nuove competenze del giudice di pace

Per fortuna è stato rimandato al 31 ottobre 2025 l'ampliamento della competenza del giudice di pace in materia civile (art. 8-bis d.l. 162/2019).
Perché, in assenza della dimensione telematica del processo innanzi al predetto ufficio, si sarebbe tornati indietro di almeno 10 anni.
L'effetto dell'entrata in vigore della norma, prima dell'implementazione telematica del processo innanzi al giudice di pace, sarebbe risultata in antitesi con la sua stessa ratio probabilmente finalizzata al recupero dell'arretrato.

*Potrete rileggere l’articolo aggiornato sul mio sito.
Luigi Stissi,
avvocato del foro di Catania
luigistissi@tiscali.it
www.studiolegalestissi

Luigi Stissi

Luigi Stissi è avvocato del foro di Catania. E' possibile contattarlo all'indirizzo email

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