Illegittima l'intimazione su ruoli sospesi da precedenti provvedimenti
Deve escludersi che gli enti convenuti abbiano diritto di procedere all'esecuzione forzata in relazione ai crediti portati nelle cartelle di pagamento sospese da precedente provvedimento giudiziale
L'azione proposta dal contribuente ha ad oggetto una intimazione di pagamento, contenente "l'invito" a pagare, entro 5 giorni dalla notifica dello stesso atto, la somma di €. 107.906,32, richiamante un consistente carico previdenziale meglio descritto nel prospetto alla stessa allegato con particolare riferimento a diverse cartelle Inps che egli ha affermato di non aver mai ricevuto.
In conseguenza della mancata notifica delle cartelle – come rilevato dal contribuente – la prescrizione quinquennale era giunta ormai a compimento per decorso di un lasso di tempo ultraquinquennale.
Non avendo ricevuto le notifiche di tali cartelle, è stato possibile proporre una opposizione all’esecuzione secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618-bis c.p.c. e 29 D.Lgs n. 46/1999, al fine di contestare il diritto a procedere all’esecuzione forzata per mancata conoscenza dei ruoli a causa della mancata notifica delle cartelle.
Nelle proprie difese il ricorrente ha ricordato che secondo l´art. 24, comma 1, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 "i contributi e i premi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati dal debitore nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, sono iscritti a ruolo, unitamente alle sanzioni e alle somma aggiuntive"; al successivo comma 5, la richiamata disposizione di legge prevede che "contro l´iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al Giudice del Lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento"; ma l'art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 46/1999 citato precisa che "le opposizioni all´esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie".
Tanto più che quasi tutti i ruoli sottesi all'intimazione di pagamento erano già stato oggetto di sospensione giudiziale in altro giudizio davanti allo stessa Sezione Lavoro e che, pertanto, sia l'Ente Impositore sia l'Agente della Riscossione ne erano a conoscenza. Deve pertanto escludersi che gli enti convenuti abbiano diritto di procedere all'esecuzione forzata in relazione ai crediti portati nelle cartelle di pagamento sospese da precedente provvedimento giudiziale.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Cagliari ha accolto in toto il ricorso accertando l'insussistenza della Agenzia delle Entrate Riscossione di procedere all'esecuzione forzata.
Le spese di lite hanno fatto seguito alla soccombenza.