>Giurisprudenza tributaria di merito settimana n. 11

Rassegna settimanale delle sentenze più interessanti della giurisprudenza di merito e di legittimità a cura di Orazio Esposito e Giovanni Mondelli per l'associazione Contribuenti Web

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170. Processo tributario - disconoscimento di firma - mancata richiesta di verificazione - inutilizzabilità documento - consegue
Nel processo tributario, in forza del rinvio operato dall’art. l, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 alle norme del codice di procedura civile, trova applicazione l’istituto di cui all’art. 214 c.p.c. e segg., con la conseguenza che, in presenza del disconoscimento della firma - la cui tempestività deve valutarsi con riferimento alla proposizione del ricorso con cui è impugnato l’atto impositivo fondato sulla scrittura privata - il giudice ha l’obbligo di accertare l’autenticità delle sottoscrizioni, altrimenti non utilizzabili ai fini della decisione, ed a tale accertamento procede ove ricorrano le condizioni per l’esperibilità della procedura di verificazione, attivando, in caso positivo, i poteri istmttori nei limiti delle disposizioni speciali dettate per il contenzioso tributario.
CTP CATANIA SEZ. 15 SENTENZA N. 3749 DEL 22.04.2021

171. Riscossione - cartella di pagamento - notifica a mezzo pec da indirizzo non certificato - nullità - sussiste - sanatoria - esclusione
E’ nulla la notifica della cartella di pagamento effettuata a mezzo pec qualora l’indirizzo del mittente non risulti incluso in alcuno dei pubblici elenchi indicati dall’art 16-ter D.L. 179/2012. Benché l’art. 3-bis, comma 1, secondo capoverso, L. 53/1994, non menzioni espressamente la sanzione della nullità, l’utilizzo dell’espressione “esclusivamente” depone senz’altro in tal senso. Difatti, sebbene ai sensi dell’art. 156 c.c. la nullità debba essere espressamente prevista dalla legge, la sua comminazione non richiede tuttavia formule sacramentali, ed è quindi agevolmente ricavabile dall’uso normativo l’art. 3-bis, comma 1, secondo capoverso, L. 53/1994, di un’espressione che non ammette modalità alternative (“esclusivamente”), specie ove, come nel caso delle notifiche a mezzo PEC, il legislatore abbia posto una serie di norme a presidio di una determinata forma, evidentemente ritenuta indispensabile allo scopo. Tali ragioni di certezza abbracciano, fra le altre considerazioni, anche le esigenze di sicurezza informatica, non potendosi configurare un onere a carico del destinatario di aprire messaggi di posta elettronica provenienti da indirizzi sconosciuti. Ciò esclude, peraltro, qualsivoglia sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c.
CTP VERONA SEZ. 21 SENTENZA N. 103 DEL 19.04.2021

172. Riscossione - cartella di pagamento - notifica a mezzo pec ad indirizzo non certificato - inesistenza - sussiste - sanatoria - esclusione
La notifica ad un indirizzo pec non presente nei pubblici registri non certificata deve considerarsi inesistente e dunque non suscettibile di sanatoria ai sensi dell’articolo 156 del codice di procedura civile che, com’è noto, può trovare applicazione solo nei casi di nullità e di raggiungimento dello scopo dell’atto nullo, ma non è applicabile ai casi di inesistenza.
CTP TARANTO SEZ. 1 SENTENZA N. 314 DEL 12.04.2021

173. Imposta di registro - contratti di locazione pluriennali - tardiva registrazione - riferimento a tutti i ratei - esclusione
L’imposta “dovuta” per i contratti di locazione pluriennali al momento della registrazione va determinata, secondo la previsione della norma speciale dell’art. 17. co. 3°, d.P.R. 131186, sulla base della frazione annuale dell’ammontare complessivo dei canoni pattuiti, poiché non si tratta di una mera rateizzazione di un importo comunque e in ogni caso dovuto, ma di un corrispettivo contrattualmente previsto in importi e termini già distinti per anno. Il tributo ha dunque carattere annuale, tant’è che in caso di successiva risoluzione del contratto di locazione esso non è più dovuto, come ha riconosciuto del resto la stessa Agenzia fin dalla sua risoluzione 24-5-2007.
CTR LOMBARDIA SEZ. 17 SENTENZA N. 1266 DEL 30.03.2021

174. Riscossione - cartella di pagamento derivante da controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR 600/1973 - valutazione di ultratardività della dichiarazione integrativa - necessità di un avviso di accertamento - sussiste - nullità cartella di pagamento - consegue
L’art. 36 bis DPR 600/1973 attribuisce all’Amministrazione Finanziaria il potere di ‘’f) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti dell’imposta”. Si tratta di un controllo formale che viene effettuato “avvalendosi di procedure automatizzate” (art. 36 bis, comma l) e si conclude con l’iscrizione a ruolo dell’imposta dovuta e la notificazione della cartella di pagamento. Tale controllo non prevede una diversa ricostruzione sostanziale dei dati esposti dal contribuente nella dichiarazione, nè una loro vera e propria valutazione e nemmeno la risoluzione di questioni giuridiche. Pertanto, qualora il presupposto della pretesa erariale espressa nella cartella di pagamento sia una valutazione sulla validità della dichiarazione integrativa presentata da parte contribuente per il 2012, i cui riflessi si manifestano sulla dichiarazione dei redditi presentata per l’anno successivo, e non riguardi aspetti meramente formali della dichiarazione per l’anno 2013, si pone una questione giuridica che, in quanto tale, esula dai confini della procedura ex art. 36 bis DPR 600/1973. Ne deriva che la pretesa erariale presupponeva l’emissione di un atto di accertamento antecedentemente l’emissione della cartella di pagamento, questione assorbente di ogni altra deduzione formulata nel presente giudizio.
CTR LOMBARDIA SEZ. 25 SENTENZA N. 1311 DEL 31.03.2021

175. Riscossione - pagamento parziale del debito - effetto interruttivo della prescrizione - esclusione
L’imposta “dovuta” per i contratti di locazione pluriennali al momento della registrazione va determinata, secondo la previsione della norma speciale dell’art. 17. co. 3°, d.P.R. 131186, sulla base della frazione annuale dell’ammontare complessivo dei canoni pattuiti, poiché non si tratta di una mera rateizzazione di un importo comunque e in ogni caso dovuto, ma di un corrispettivo contrattualmente previsto in importi e termini già distinti per anno. Il tributo ha dunque carattere annuale, tant’è che in caso di successiva risoluzione del contratto di locazione esso non è più dovuto, come ha riconosciuto del resto la stessa Agenzia fin dalla sua risoluzione 24-5-2007.
CDA ROMA SEZ. 3 LAVORO SENTENZA N. 15421 DEL 16.04.2021.

176. Processo tributario - accertamento di maggior reddito a carico di società di persone e dei soci per trasparenza - litisconsorzio necessario - fattispecie
La vertenza concernente l’accertamento di maggior reddito d’impresa a carico di una società di persone cui consegue l’imputazione, per trasparenza, di reddito da partecipazione in capo ai singoli soci in proporzione alle rispettive quote, integra gli estremi di litisconsorzio necessario originario che può considerarsi rispettato anche qualora si sia in presenza di distinte pronunce riguardanti la società ed i soci purché adottate dallo stesso Collegio, in identica composizione, nel contesto di una trattazione sostanzialmente unitaria. In tal modo, infatti, deve ritenersi soddisfatta l’esigenza del simu/taneus processus nei gradi di merito in quanto in essi, i diversi ricorsi trattati contestualmente e dal medesimo Giudice, seppur resi oggetto di distinte decisioni, hanno ugualmente ricevuto completezza del contraddittorio.
CTR LOMBARDIA SEZ. 25 SENTENZA N. 1301 DEL 31.03.2021

177. Sponsorizzazioni ASD - rispetto del limite di 200.000 euro - rilievo di sovratturazione da parte dell’Ufficio - illegittimità
Il parametro di euro 200.000,00 fissato dall’art. 90 Legge 289/2000 inibisce, nel caso venga rispettato, qualsiasi disquisizione in ordine alla ragionevole aleatorietà della spesa pubblicitaria ed all’entità della spese medesima esclusa quindi ogni valutazione critica sulla congruità dell’esborso.
CTR LOMBARDIA SEZ. 25 SENTENZA N. 1304 DEL 31.03.2021

178. Associazione non riconosciuta - estinzione . disciplina art. 2495 cc. - applicabilità - esclusione
L’associazione non riconosciuta (diversamente da quella riconosciuta) si estingue immediatamente, ipso facto, con il verificarsi di una delle cause di estinzione (identiche a quelle previste per l’associazione riconosciuta): la liquidazione si attua secondo le modalità stabilite dallo statuto o dall’assemblea, senza che si applichi ex · lege il particolare procedimento di liquidazione previsto per le associazioni riconosciute dagli arti. 29, 30, 31 e 32 cod. civ. e 11 delle relative disposizioni di attuazione. Pertanto deve ritenersi che la disciplina di cui all’art. 2495 c.c. (nel testo introdotto dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, art. 4) non è estensibile alle vicende estintive del soggetto non iscritto nel registro, sicché l’inizio e la fine della qualità d’imprenditore sono subordinati all’effettivo svolgimento o al reale venir meno dell’attività imprenditoriale e non alla formalità della cancellazione dal registro delle imprese, che resta, pertanto, priva di ogni effetto sulla legittimazione e sulla capacità processuale
CTR CALABRIA SEZ. 3 SENTENZA N. 583 DEL 24.02.2021

179. Imposta di registro - decreto ingiuntivo fondato su operazioni di finanziamento - applicazione imposta in misura fissa - sussiste
Le operazioni di finanziamento rientrano nel campo di applicazione dell’IVA quali prestazioni di servizi ex art. 3 DPR 633/72, sia pure in regime di esenzione ai sensi dell’art. 10 c.l n.1) stesso decreto. Pertanto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 40 DPR 131/86 la somma oggetto di condanna deve essere sottoposta ad imposta fissa e non in misura proporzionale.
CTR LOMBARDIA SEZ. 5 SENTENZA N. 1315 DEL 1.04.2021

180. Agevolazione acquisto prima casa - immobile in corso di costruzione - verifica dei requisiti dimensionali dell’immobile per il riconoscimento dell’agevolazione - fattispecie
La procedura che consente, ai fini del riconoscimento dell’agevolazione per l’acquisto della prima casa, la verifica dei requisiti dimensionali dell’immobile a conclusione dei lavori di costruzione o ristrutturazione deve essere applicata in relazione alle condizioni reali dell’immobile alla data dell’acquisto e cioè al momento del rogito e non può tenere conto di fatti intervenuti successivamente a tale data. Del resto, se il legislatore avesse ritenuto che la verifica delle caratteristiche dell’immobile potesse essere, in via generale, effettuata in data successiva alla data dell’avvenuta compravendita, esso avrebbe certamente previsto un termine temporale, all’interno del quale effettuare le verifiche, non lasciando all’arbitrio delle Parti di stabilire se lavori effettuati un mese dopo l’acquisto - oppure dopo un anno - fossero o meno da considerare, al fine della verifica del possesso da parte dell’immobile dei requisiti previsti dalla norma agevolativa.
CTR VENETO SEZ. 2 SENTENZA N. 358 DEL 26.02.2021

181. Processo tributario - rigetto parziale interpello disapplicativo ex art. 37-bis co. 8 del DPR n. 600/1973 della normativa sulle società di comodo - impugnabilità - sussiste
Deve considerarsi impugnabile il provvedimento di rigetto parziale di istanza di interpello disapplicativo, ex art. 37-bis co. 8 del DPR n. 600/1973, della normativa sulle società di comodo di cui all’art. 30, co. 4 .bis della L. n. 724/1994, in quanto, sebbene l’elencazione degli atti impugnabili contenuta nell’art. 19 del D. Lgs n. 546/92 rivesta natura tassativa, non è tuttavia preclusa al contribuente la facoltà di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi l’Amministrazione Finanziaria porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria sorretta da ragioni fattuali e giuridiche.
CTR VENETO SEZ. 1 SENTENZA N. 388 DEL 3.03.2021

182. Accertamento reddituale - irrogazione sanzioni contestuale - necessità - sussiste - atto di contestazione sanzioni successivo - illegittimità
L’avviso di accecrtamento deve considerare e riportare nell’atto le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono e le stesse devono essere irrogate con atto contestaule all’avviso di accertamento o di rettifica, non essendo consentito emettere atti di contesazione separati tra loro. La mancata irrogazione contestuale delle sanzioni non è condizione di nullità dell’atto presupposto (avviso di accertaemtno) che deve ritenersi regolare, indicando esattamente tutti i fatti attribuiti al contribuente, essendo lo stesso però primvo di un componente (la sanzione) e non riportando i criteri applicati per l’irrogazione e l’importo delle stesse, la richiesta delle sanzioni non puà avvenire successivamente con atto separato.
CTR VENETO SEZ. 8 SENTENZA N. 486 DEL 31.03.2021

183. Imposta di registro - contratto di locazione - cedolare secca - necessità che il conduttore sia esclusivamente una persona fisica - esclusione
Il sistema della cedolare secca, introdotto dall’art.3 D. Lgs. 14/3/11 n.23, a partire dal 2011 ha previsto il regime facoltativo di tassazione dei redditi derivanti da locazione di immobile a destinazione abitativa. Si tratta di un sistema di tassazione alternativo a quello ordinario, che esclude le seguenti imposte: IRPEF, registro e bollo. Nulla prevede la norma in relazione al conduttore (se debba essere esclusivamente una persona fisica o anche persona giuridica). Pertanto, tale regime non può essere negato qualora il conduttore sia persona giuridica, a prescindere dall’effettiva destinazione d’uso dell’immobile locato, in quanto occorre fare espresso riferimento alla disposizione di legge in forza del principio indiscutibile: ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit. Le circolari dell’Agenzia n. 26/E/2001 e n. 50/E/2019, atti amministrativi a valenza interna e che quindi nessun vincolo hanno nei confronti del contribuente e del Giudice poiché non costituiscono, in nessun caso, fonte del diritto, vanno pertanto disattese.
CTP TREVISO SEZ. 1 SENTENZA N. 138 DEL 15.04.2021

184. Notifica cartella di pagamento a mezzo poste private - licenza individuale speciale - necessità - sussiste
La P.A., per procedere alla notifica degli atti giudiziari e tributari, possa avvalersi dell’ausilio di “licenziatari privati” nel solo caso in cui costoro abbiano richiesto ed ottenuto dal Ministero la concessione della apposita “licenza individuale speciale” che comprovi il possesso dei requisiti di “affidabilità, professionalità ed onorabilità” richiesti dalla legge per la fornitura dei servizi di cui trattasi, a nulla rilevando l’eventuale e, in ogni caso, inidoneo precedente ottenimento di licenze diverse da quelle previste dalla nuova disciplina normativa. Pertanto a fronte di specifica contestazione in merito alla data di rilascio della licenza individuale speciale alla Nexive Spa, l’Ufficio ha l’onere di produrre estratto di tale licenza comprovante la data del rilascio della stessa.
CTR SICILIA SEZ. 15 SENTENZA N. 4302 DEL 10.05.2021

185. Società estinta - portata retroattiva norme Dlgs 175/2014 - esclusione
Il venir meno della legittimazione attiva e passiva della società conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese preclude all’Ufficio la possibilità di emanare o notificare atti impositivi, con la conseguenza che gli atti comunque emanati e/o notificati devono ritenersi giuridicamente inesistenti e privi di ogni effetto giuridico. La bontà della tesi è confermata dalla recente introduzione dell’art. 28, quarto comma, del dlgs 175/2014, a mente del quale ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l’estìnzione della società di cui all’art. 2495 cc.ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione, norma che ha natura sostanziale e non può avere portata retroattiva;
CTR PUGLIA SEZ. 22 SENTENZA N. 1373 DEL 30.04.2021

186. Accertamento induttivo - omessa esibizione documenti in fase amminsitrativa - inutilizzabilità - fattispecie
L’omessa esibizione da parte del contribuente dei documenti in sede amministrativa determina l’inutilizzabilità della successiva produzione in sede contenziosa solo ove l’amministrazione dimostri che vi era stata una puntuale richiesta degli stessi, accompagnata dall’avvertimento circa le conseguenze della mancata ottemperanza, e che il contribuente ne aveva rifiutato l’esibizione, dichiarando di non possederli, o comunque sottraendoli al controllo, con uno specifico comportamento doloso volto ad eludere la verifica.
CTR SICILIA SEZ. 10 SENTENZA N. 2960 DEL 30.03.2021

187. Notifica avviso di accertamento - irreperibilità relativa - applicabilità art. 140 cpc - sussiste - raccomandata informativa - necessità - avviso di ricevimento - caratteristiche - conseguenze
La notifica degli avvisi e degli atti tributari impositivi deve essere effettuata secondo il rito previsto dall’articolo 140 c.p.c., quando siano conosciuti la residenza e l’indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perché questi, nella circostanza, non è stato ivi rinvenuto (irreperibilità relativa). L’avviso di ricevimento della raccomandata informativa ha i suoi riflessi sulla validità della notifica: se manca la compilazione della dichiarazione di irreperibilità o se dallo stesso si desume che il destinatario non l’abbia ricevuto la notifica è nulla.
CTR PUGLIA SEZ. 4 SENTENZA N. 721 DEL 25.02.2021

188. Avviso di accertamento - ricavi occulti - equivalenza con maggior reddito occulto - non sussiste - mancato riconoscimento costi percentuali - illegittimità - sussiste
Devesi ritenere inammissibile che dai maggiori ricavi accertati in sede di accertamento reddituale possa pervenirsi ad un maggior reddito coincidente con i maggiori ricavi occultati. A ciò osta una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 53 della Costituzione il cui precetto inviolabile risiede nella tassazione in base alla capacità contributiva. Vanno pertanto riconosciuti maggiori costi con la medesima incidenza avuta dai costi dichiarati rispetto ai ricavi dichiarati.
CTR PUGLIA SEZ. 4 SENTENZA N. 1249 DEL 21.04.2021

189. Notifica cartella di pagamento a mezzo poste private - assenza della licenza individuale speciale - inesistenza notifica - consegue
Se è pur vero che la Legge 124/2017 all’art.1 comma 57 ha soppresso la norma in base alla quale le Poste Italiane avevano l’esclusiva titolarità degli atti giudiziari di cui alla legge 890/1982, liberalizzando di fatto tale attività, è anche vero che la richiamata legge diventa comunque operativa solamente dopo il rilascio da parte dell’AGCOM di nuove licenze individuali. Pertanto, ove tale assunto non sia stato comprovato dall’Ufficio la notifica è inesistente.
CTR SICILIA SEZ. 12 SENTENZA N. 2928 DEL 26.03.2021

190. IVA - liquidazione automatizzata - credito IVA - mancata presentazione F24 a saldo zero - semplice violazione formale - emendabilità anche in sede contenziosa - sussiste
La mancata presentazione del modello F24 a saldo zero che avrebbe dovuto riportare la compensazione tra IVA a debito ed IVA a credito, deve essere considerata una semplice violazione formale emendabile anche in sede contenziosa; infatti l’omissione non impedisce all’Ufficio di effettuare i dovuti controlli né tantomeno arreca alcun danno all’erario, tanto che l’Ufficio non contesta l’esistenza del credito portato in compensazione, né contesta alcuna imposta non versata ma si limita ad irrogare le sanzioni.
CTR VENETO SEZ. 1 SENTENZA N. 424 DEL 10.03.2021

191. IRES - inerenza costi sostenuti per esposizione bancaria - contestazione dell’ufficio in presenza di consistente disponibilità di cassa - illegittimità
E’ illegittima la contestazione della deduzione degli interessi passivi bancari su una apertura di credito, in virtù della sola circostanza che detta esposizione non troverebbe giustificazione in presenza di una consistente disponibilità di cassa, qualora la società ricorrente risulti avere oltre cento dipendenti ed un fatturato annuo di oltre dieci milioni di euro. E’ evidente, difatti, che a fronte di tali dimensioni la disponibilità di cassa pari a € 400.000,00 non è incompatibile con una significativa esposizione debitoria.
CTR SICILIA SEZ. 10 SENTENZA N. 2983 DEL 31.03.2021

192. Imposta di registro - cessione impianto fotovoltaico - natura di pertinenza rispetto all’immobile compravenduto - applicabilità delle agevolazioni prima casa - sussiste
L’impianto fotovoltaico può essere considerato pertinenza dell’abitazione principale ai fini delle agevolazioni sull’acquisto della prima casa in quanto la norma dell’articolo 1, nota 2-bis della Tariffa, parte prima, allegata al dPR 26 aprile 1986, n. 131 (TUR) non ne limita l’applicabilità alle sole pertinenze di cui alle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, in quanto il legislatore non ha inteso compilare una elencazione esclusiva. Pertanto, ai fini dell’Imposta di Registro, la cessione dell’impianto fotovoltaico che abbia natura pertinenziale deve essere assoggettata allo stesso trattamento fiscale previsto per la abitazione principale oggetto della vendita.
CTP CATANIA SEZ. 13 SENTENZA N. 3486 DEL 19.04.2021

193. Processo tributario - mancato deposito della ricevuta attestante la notifica del ricorso - applicabilità art. 291 cpc - esclusione
Al processo tributario non si applicano le norme di cui all’art. 309 cpc e 291 cpc. Pertanto, qualora il ricorrente non abbia depositato, neanche in grado d’appello, prova della ricevuta attestante il pervenimento del ricorso presso il Comune resistente contumace, la notifica deve essere considerata inesistente e non può farsi luogo alla rinnovazione della notificazione.
CTR SICILIA SEZ. 5 SENTENZA N. 4330 DEL 25.03.2021

194. Accertamento “integrativo” - difetto del presupposto della “sopravvenienza” di nuovi elementi sconosciuti - illegittimità - sussiste
L’integrazione dell’accertamento mediante l’emissione di ulteriori atti impositivi, ai sensi dell’art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, è ammessa solo ove gli elementi posti a fondamento deglì stessi siano nuovi, ipotesi che non ncorre in presenza di diversa, o più approfondita, valutazione del “materiale probatorio” già acquisito dall’ufficio, dovendosi rltenere che con l’emissione dell’avviso di rettifica l’amministrazione consumi il proprio potere di accertamento in relazione agli elementi posti a propria disposizione.
CTP FORLI SEZ. 1 SENTENZA N. 108 DEL 15.03.2021

195. Transfer pricing - applicabilità dell’art 110, comma 7 del TUIR, ad operazioni intercorse fra soggetti entrambi residenti in Italia - esclusione
L’Amministrazione finanziaria non può estendere alle transazioni tra imprese residenti nel territorio dello Stato, la disciplina sul valore normale dei beni ceduti o servizi prestati stabilita per le transazioni internazionali infragruppo dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 110, comma 7, anche perchè la norma è finalizzata alla repressione dello spostamento di impo-nibile fiscale derivanti da operazioni tra società appartenenti al medesimo gruppo e soggette a normative nazionali differenti. .
CTR LOMBARDIA SEZ. 2 SENTENZA N. 1337 DEL 2.04.2021

196. IVA - esenzione per la diagnosi, cura e guarigione delle malattie - estensione del beneficio alle prestazioni ed attività strumentali - legittimità - sussiste
Il beneficio dell’esenzione dall’IVA di cui all’art. 10, n. 18, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 riguarda anche prestazioni ed attività strumentali rispetto alla prestazione di diagnosi, cura e guarigione delle malattie. Il rapporto che si instaura tra struttura sanitaria, medico esterno e paziente è di natura trilatera, nel senso che la prestazione medica svolta dal medico professionista viene fatturata dalla struttura sanitaria la quale gira il compenso al professionista decurtando una percentuale per l’utilizzo d locali, delle attrezzature e dei servizi di segreteria da essa offerti. Se la ratio dell’esenzione dell’Iva è quella di favorire prestazioni mediche per ragioni sociali è evidente che anche attività strumentali, necessarie all’esplicazione di queste perché strettamente connesse trattandosi di attività finalizzate all’erogazione dell’unica prestazione sanitaria, devono essere assoggettate ad una disciplina di favore. Se così non fosse le maggior somme richieste verrebbero recuperate alzando il costo della prestazione finale ( che rimarrebbe comunque esente da Iva) per l’utente - paziente in spregio alla ratio della normativa.
CTP VIBO VALENTIA SEZ. 1 SENTENZA N. 441 DEL 10.05.2021

197. Società ristretta base azionaria - presunzione distribuzione utile in nero derivante da minori costi fiscalmente deducibili - illegittimità
E’ solo dai maggiori, eventuali, ricavi “in nero” che i soci possono trarre la provvista per dividersi l’utile “in nero” non, necessariamente, dai minori costi assunti come fiscalmente deducibili che, di per sé, non creano provvista finanziaria. Ne risulta l’infondatezza logica dell’assunto dell’Agenzia che presume una distribuzione, di provvista sulla base di minori costi deducibili accertati e non di maggiori ricavi accertati.
CTP FORLI SEZ. 1 SENTENZA N. 108 DEL 15.03.2021





Orazio Esposito

Orazio Esposito, avvocato cassazionista, è fondatore nel 2011 della rivista DirittoItaliano.com di cui attualmente è Direttore responsabile. I suoi campi di attività solo il diritto tributario e il contenzioso tributario. E' possibile contattarlo all'indirizzo email

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