>Giurisprudenza tributaria di merito n. 14

Quattordicesimo numero settimanale della Giurisprudenza tributaria di Merito, patrocinata dalla Camera Avvocati Tributaristi di Catania.

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246. Processo tributario - tardivo accoglimento in autotutela delle ragioni del contribuente - cessazione materia del contendere - condanna alle spese dell’Ufficio - necessità - consegue

L’Agenzia va condannata al pagamento delle spese di lite processuali, qualora non abbia annullato la pretesa tributaria prima del ricorso, ma abbia invece atteso che la parte proponesse il relativo ricorso e sostenesse le spese di giudizio. Invero, limitando l’art. 46 D.lgv. 546/92 la compensazione delle spese di giudizio ai soli casi di “definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge”, è consentito pronunciarsi sulle spese di lite, tenendo conto l’istituto della soccombenza virtuale.

CTP NAPOLI SEZ. 7 SENTENZA N. 5307 DEL 20.05.2021

247. Processo tributario - intervento volontario Agenzia entrate - mancato rispetto delle formalità prescritte per la costituzione di parte resistente - produzione documentale - inammissibilità - consegue

Nel processo tributario la violazione del termine previsto dall’art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992 per la costituzione in giudizio della parte resistente comporta la decadenza dalla facoltà di fare istanza per la chiamata di terzi. Da parte sua, l’Agenzia delle Entrate non può sopperire a tale ostacolo intervenendo volontariamente in giudizio ai sensi dell’art. 14 co.3 d.lgs. 546/1992 in quanto il comma 5 della norma citata prevede espressamente che, in tal caso, debbono essere rispettate le formalità prescritte per la costituzione di parte resistente. Ne consegue che essendosi costituita solo dodici giorni prima della udienza, all’Agenzia delle Entrate è preclusa la possibilità di produrre nuovi documenti.

CTP CATANIA SEZ. 13 SENTENZA N. 4766 DEL 27.05.2021

248. Cartella di pagamento - notifica - temporanea assenza destinatario - produzione distinta spedizione CAD - sufficienza - esclusione

In caso di temporanea assenza del destinatario, e consegna ad un familiare convivente, la prova del perfezionamento della procedura notifìcatoria può essere data dal notìficante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell’avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l’avvenuto deposito dell’atto notificando presso l’uffìcio postale, c.d. CAD non essendo sufficiente l’elenco contenente la distinta delle raccomandate spedite, tra cui le raccomandate informative

CTP CATANIA SEZ. 13 SENTENZA N. 4765 DEL 27.05.2021

249 . Avviso di accertamento - temporanea assenza destinatario - omessa produzione CAD - illegittimità - sussiste

In caso di temporanea assenza del destinatario, la produzione dell avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (CAD) costituisce l’indefettibile prova di un presupposto implicito dell’effetto di perfezionamento della procedura notificatoria. Pertanto, in assenza di provata notifica dell’avviso di accertamento presupposto, l’iscrizione a ruolo deve essere dichiarata illegittima per mancanza del suo presupposto giuridico.

CTP CATANIA SEZ. 13 SENTENZA N. 4740 DEL 27.05.2021

250. Cartella di pagamento - errore nella compilazione dell’avviso bonario - successivo sgravio parziale - emissione cartella ex art. 36 bis DPR 602/1973 - illegittimità - necessità di avviso di accertamento - sussiste

E’ illegittimità la cartella di pagamento relativa a somme iscritte a ruolo che non siano la conseguenza del controllo automatizzato della dichiarazione del contribuente, in forza dell’art 36 bis DPR 602/1973, quanto ad una attività di controllo e verifica successiva, conseguente ad errori operati dall’ufficio in sede di compilazione dell’avviso bonario. L’Ufficio avrebbe deve in tal caso quanto meno instaurare il contraddittorio preventivo con il contribuente per chiarire le diverse pretese, vantate rispetto al primo controllo.

CTR SICILIA SEZ. 7 SENTENZA N. 4942 DEL 24.05.2021

251. IRES - Tremonti Ambiente - mancata immediata fruizione del beneficio fiscale - incertezza interpretativa - sussiste

La mancata immediata fruizione del beneficio fiscale prevista dall’art. 6 del D. Lgs. n. 388/2000 commi da 13 a 19 nel relativo anno di imposta non può imputarsi ad una scelta discrezionale della società, ma all’incertezza interpretativa relativa alla cumulabilità delle agevolazioni consistenti nella tariffa incentivante prevista dal conto energia e della detassazione degli investimenti ambientali previsti dalla Tremonti-Ambientale2

Infatti nel modello unico 2013 (che occorreva utilizzare per l’integrativa a favore) non era presente alcun prospetto “errori contabili” nel quadro RS.

CTR LIGURIA SEZ. 4 SENTENZA N. 366 DEL 7.05.2021

252. Imposta di registro - atto di cessione di indici di cubatura di un terreno agricolo - applicazione dell’imposta proporzionale del 15% - illegittimità

E’ nullo l’avviso di liquidazione con cui l’agenzia delle entrate rettifichi l’imposta di registro versata relativamente ad atto di cessione di indici di cubatura di un terreno agricolo e recuperi l’imposta principale ipotecaria, applicando l’aliquota del 15 %, cioè l’aliquota propria delle cessioni a titolo oneroso dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari, in luogo di quella dell’8%, cioè l’aliquota propria delle cessioni a titolo oneroso di beni diversi dagli immobili e di diritti diversi dai diritti reali immobiliari. Ciò che osta a una tale ricostruzione è proprio l’ontologica autonomia giuridica ed economica del diritto edificatorio rispetto al suolo dal quale emana giacché il diritto edificatorio non ha natura reale, non inerisce al terreno, non costituisce una sua qualità intrinseca ed è trasferibile separatamente da esso.

CTR LIGURIA SEZ. 4 SENTENZA N. 357 DEL 27.04.2021

253. Riscossione - notifica cartella di pagamento - servizio postale privato - mancanza di licenza abilitativa - presunzione di veridicità - esclusione

Le notifiche delle cartelle di pagamento, prodromiche alle intimazioni di pagamento, realizzate tramite servizio postale privato, non dotato di specifica licenza abilitativa, non godono di alcuna presunzione di veridicità, né consentono di assicurare l’effettività della funzione probatoria dell’invio raccomandato.

CTR SICILIA SEZ. 9 SENTENZA N. 4200 DEL 6.05.2021

254. IMU - contratto di leasing - risoluzione - ritardata consegna - fattispecie

In materia di soggettività passiva IMU nel caso di risoluzione del contratto di leasing immobiliare con ritardata consegna materiale dell’immobile da parte dell’utilizzatore va rilevato che l’Imu, imposta di natura prettamente patrimoniale, ha riguardo, nell’individuare il soggetto passivo ad una nozione di possesso civilistica per cui quello che conta è il titolo contrattuale che giustifica il possesso del bene (proprietà, diritto reale di godimento, contratto di leasing vigente) e non la disponibilità di fatto dello stesso. La detenzione sine titulo non può inoltre ragionevolmente essere posta alla base di un valido rapporto tributario con l1ente impositore, la cui pretesa erariale è ancorata ab

origine al rapporto fra la formale titolarità (possesso) e il bene immobile posto sul territorio comunale, con la relativa eccezione - disciplinata dalla normativa - di una traslazione dal proprietario al soggetto titolare di un valido e riconosciuto rapporto contrattuale che gli attribuisce specifici diritti di utilizzo ( e quindi vantaggi di godimento/uso) sull’immobile stesso. Venuta meno la validità del rapporto contrattuale di godimento sul bene, come avviene a seguito della risoluzione contrattuale, automaticamente viene ripristinato il rapporto principale debitorio fra proprietario (possessore) del bene ed ente impositore

CTP PIACENZA SEZ. 2 SENTENZA N. 82 DEL 27.05.2021

255. Processo tributario - competenza territoriale - tributi locali - Commissione Tributaria del luogo in cui ha sede il concessionario - fattispecie

Ai sensi dell’art, 4 DLGS n. 546 del 1992 la competenza appartiene alla Commissione Tributaria del luogo ove ha sede il concessionario che ha emesso l’atto l’impugnato. E’ bensì’ vero che in forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 44 del 3-3-2016 in materia di tributi locali la competenza è determinata dalla sede dell’ente impositore. Senonché occorre considerare che il fondamento della decisione del giudice delle leggi sta nel favore del contribuente, che sotto la previgente disciplina poteva essere costretto ad agire in sedi anche lontane con aggravio degli oneri a suo carico. Pertanto, ove il Comune ove non risiede il ricorrente, incarichi l’ufficio esattore del Comune di residenza, una lettura “costituzionalmente orientata” della normativa in vigore proprio alla luce degli stessi principi evocati dalla Corte Costituzionale impone l’applicazione della regola generale anche in materia di tributi locali.

CTP PARMA SEZ. 1 SENTENZA N. 147 DEL 1.06.2021

256. Processo tributario - principio di non contestazione - applicabilità - fattispecie

Il principio di non contestazione, di cui all’art. 115, comma l, c.p.c., si applica anche nel processo tributario, pur con la precisazione che, attesa l’indisponibilità dei diritti controversi, esso riguarda esclusivamente i profili probatori del fatto non contestato. In altre parole, il principio di non contestazione deve ritenersi operante in relazione ai fatti che siano stati chiaramente esposti da una delle parti presenti in giudizio e non siano stati contestati dalla controparte che ne abbia avuto l’opportunità.

CTR SICILIA SEZ. 1 SENTENZA N. 4446 DEL 12.05.2021

257. Agevolazioni prima casa - calcolo superficie dell’immobile - muri perimetrali - irrilevanza - scostamento di pochi centimetri - irrilevanza

In materia di beneficio delle agevolazioni della prima casa, ai fini del calcolo della superficie utile per la determinazione della superficie totale dell’immobile e del superamento o meno del limite dei 240 mq stabilito dalla norma per l’inclusione nella categoria “di lusso” e la conseguente esclusione del beneficio, non rilevano i muri perimetrali, né può portare al diniego del beneficio uno scostamento di pochi centimetri dal limite indicato normativamente.

CTR VENETO SEZ. 2 SENTENZA N. 536 DEL 12.04.2021

258. Processo tributario - rapporti con il processo penale - valutazione elementi indiziari da parte del giudice penale - rilevanza - sussiste

Pur nel rispetto della separazione fra il processo penale ed il processo tributario, va rilevato che nel caso in cui il giudice penale entri nel merito della valutazione degli elementi indiziari e/o delle prove che hanno indotto l’Ufficio a presentare la denuncia penale e la Procura della Repubblica a rinviare a giudizio il contribuente, le risultanze del processo costituiscono pur sempre un elemento indiziario rilevante ai fini della decisione nel procedimento tributario.

CTR VENETO SEZ. 6 SENTENZA N. 555 DEL 19.04.2021

259. IMU - impianto fotovoltaico - rilevanza di per sé quale bene immobile assoggettabile ad imu - esclusione

La base imponibile per l’imposta IMU è costituita dal fabbricato a cui è stata attribuita una rendita catastale; l’impianto fotovoltaico semplicemente imbullonato all’immobile non può essere considerato di per sé un bene immobile assoggettabile all’IMU poiché lo stesso può essere facilmente rimosso e posizionato in altro luogo mantenendo inalterata la sua funzione produttiva..

CTR VENETO SEZ. 6 SENTENZA N. 569 DEL 19.04.2021

260. Processo tributario - parte in giudizio senza il patrocinio del difensore - omesso ordine alla parte privata di munirsi del difensore ex art. 12 D.lgs 546/1992 - nullità sentenza - sussiste - rimessione causa al Giudice di primo grado - esclusione

E’ affetta da nullità, relativa e non assoluta, la sentenza nel caso in cui il Giudice ometta l’ordine alla parte privata di munirsi di difensore ai sensi dell’art. 12 comma 5 del D.lgv 546/92, e tale doglianza sia stata correttamente dedotta in appello. Tuttavia l’art. 354 c.p.c. dispone che il giudice d’appello fuori dai casi ivi indicati - e quindi nel caso in esame, non può rimettere la causa al giudice di primo grado, dovendo quindi pronunciare nel merito.

CTR VENETO SEZ. 3 SENTENZA N. 600 DEL 20.04.2021

261. Accertamento induttivo - saldo negativo conto cassa - ritardo nell’aggiornamento della contabilità - prova di evasione - esclusione

La circostanza che la cassa abbia avuto un risultato negativo, giustificata con il ritardo nell’aggiornamento della contabilità, pur non essendo comportamento commendevole, nondimeno non vale a dimostrare di per sé l’evasione in assenza di positivi riscontri.

CTR LIGURIA SEZ. 3 SENTENZA N. 376 DEL 13.05.2021

262. Imposta di registro - decreto di omologa concordato fallimentare con intervento di terzo assuntore - effetto traslativo - sussiste - applicabilità imposta proporzionale - consegue

In tema d’imposta di registro, il decreto di omologa del concordato fallimentare con intervento di terzo assuntore deve essere tassato in misura proporzionale ai sensi della lett. a) dell’art. 8 lettera a} della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, in ragione degli effetti immediatamente traslativi del provvedimento, con il quale il terzo assuntore acquista i beni fallimentari, senza che assuma conseguentemente rilevanza il generico e nominalistico riferimento agli “atti di omologazione” contenuto nella lett. g) del detto articolo.

CTR LOMBARDIA SEZ. 26 SENTENZA N. 1518 DEL 19.04.2021

263. Riscossione - iscrizione ipotecaria sui beni del fondo patrimoniale - mancata notifica dell’avviso di iscrizione ipotecaria al coniuge non debitore - illegittimità - sussiste

La notifica dell’avviso di iscrizione ipotecaria deve essere notificato anche al coniuge non debitore quale beneficiario dei beni conferiti nel fondo patrimoniale, realizzandosi in tale caso un litisconsorzio necessario, ancorché il coniuge non debitore non sia neppure proprietario dei beni costituiti nel fondo stesso, in quanto beneficiario dei relativi frutti, destinati a soddisfare i bisogni della famiglia, e, quindi, destinatario anche di eventuali eventi pregiudizievoli..

CTR LOMBARDIA SEZ. 26 SENTENZA N. 1510 DEL 13.04.2021

264. Operazioni inesistenti - regolare tenuta delle scritture contabili - onere prova della inesistenza delle operazioni a carico dell’Agenzia - sussiste

Ai fini del diritto alla dedu­zione di costi inerenti ex art. 109 TUIR e della detrazione di Iva ex art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, è necessaria la regolare tenuta delle scritture contabili e delle fatture che, ai fini dell’Iva, sono idonee a rappresentare il costo dell’impresa e che devono contenere oggetto e corrispettivo di ogni operazione commerciale, sicché, in caso di operazioni ritenute dall’Amministrazione ine­sistenti, spetta a quest’ultima l’onere di dimostrare, attraverso la prova logica (o indiretta) o storica (o diretta) e anche con indizi integranti presunzione semplice, la fittizietà dell’operazione e non al contribuente la sua effettività, essendo questi chiamato a fornire la prova contraria soltanto quando sia assolto l’onere probatorio gravante sulla prima

CTR LOMBARDIA SEZ. 19 SENTENZA N. 1502 DEL 13.04.2021

265. Redditi prodotti all’estero – pagamento delle imposte all’estero - imputazione temporale credito di imposta – limite temporale - sussiste

L’art. 165, comma 7, del d.P.R. n. 917 del 1986 precisa che, qualora il pagamento all’estero delle imposte (con costituzione del relativo credito) si verifichi successivamente all’avvenuta presentazione della relativa dichiarazione in Italia, l’interessato deve procedere ad un nuova liquidazione dell’imposta dovuta ed il credito che ne risulta deve essere inserito nella prima dichiarazione utile. Ciò che la norma certamente esclude è che il contribuente possa arbitrariamente decidere in quale annualità di imposta inserire il credito per imposte pagate all’estero, poiché ciò sarebbe contrario al principio generale della autonomia di ciascun periodo di imposta; inoltre l’art.165 comma 7 d.P.R. 22 dicembre 1986 N.917 stabilisce che la detrazione per il credito di imposta non spetta in caso di omessa indicazione dei redditi prodotti all’estera nella dichiarazione presentata, da intendersi quale dichiarazione tempestivamente presentata.

CTP MILANO SEZ. 12 SENTENZA N. 2847 DEL 30.11.2020

266. IRES - spese sostenute per la difesa dell’amministratore in giudizio penale - indebita contabilizzazione - esclusione

E’ illegittima la contestazione della indebita contabilizzazione, in violazione dell’art. 109, comma 5 del TUIR e dell’art.5 del Dlgs 446/97, dei costi per consulenza fiscale-tributaria relativi a due parcelle per la difesa dell’amministratore della società in un giudizio penale. Ciò in quanto la procura rilasciata per una difesa penale dall’amministratore di una società non esclude di per sé che il mandato al legale (che non richiede obbligatoriamente la forma scritta) possa essere più complesso e riguardare anche attività di consulenza a favore della società, come sembra assolutamente verosimile nel caso in cui l’incarico al legale presuppone la verifica della regolarità di operazioni commerciali addebitabili fiscalmente alla società e penalmente all’amministratore. CTP MILANO SEZ. 20 SENTENZA N. 2851 DEL 9.12.2020

267. Processo tributario - difensore - rinuncia al mandato - momento di rilevanza

La rinuncia espressa al mandato da parte del difensore non ha alcuna rilevanza ai fini della prosecuzione del processo, in ragione di quanto disposto dall’articolo 85 del c.p.c., che testualmente recita: “La procura può essere sempre revocata e il difensore può sempre rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell’altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore”.

CTR PUGLIA SEZ. 28 SENTENZA N. 1444 DEL 06.05.2021

268. Imposta registro - vendita terreno e fabbricato rurale pertinenziale - agevolazioni piccola proprietà contadina - caratteristiche dei beni venduti - conseguenze

L’acquisto di terreni e relative pertinenze da parte di agricoltori è agevolato con l’imposta di registro e ipotecaria fissa e catastale 1%. La norma di cui all’articolo 2, c. 4 bis del decreto legge numero 194 del 2009 non fa riferimento alla formale categoria catastale attribuita ai beni, purché si tratti di pertinenza, come emergente dallo strumento urbanistico. Il carattere di ruralità del fabbricato non può essere contestato se il bene strumentale è destinato alla conservazione dei prodotti agricoli o al ricovero di macchine o animali..

CTR PUGLIA SEZ. 1 SENTENZA N. 1170 DEL 07.04.2021

Orazio Esposito

Orazio Esposito, avvocato cassazionista, è fondatore nel 2011 della rivista DirittoItaliano.com di cui attualmente è Direttore responsabile. I suoi campi di attività solo il diritto tributario e il contenzioso tributario. E' possibile contattarlo all'indirizzo email

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