>Giurisprudenza tributaria di merito n. 13

Tredicesimo numero settimanale della Giurisprudenza tributaria di Merito, patrocinata dalla Camera Avvocati Tributaristi di Catania.

per scaricare le sentenze integrali clicca qui

226. Processo tributario - intervento volontario agenzia - rispetto delle preclusioni processuali - necessità - sussiste
L’intervento volontario della Agenzia Entratate - che intervenga in giudizio “ai fini della difesa del suo operato” - deve ritenersi inammissibile ove sia fatto aggirando le preclusioni processuali di cui all’art. 39 D.lgs n. 112/1999, dal momento che tale intervento è ammesso solo per le parti private e non anche per l’Ente impositore, che può correttamente entrare in giudizio solo a seguito di invito dell’Agenzia della Riscossione, e solo se questa è regolarmente, tempestivamente, correttamente costituita.
CTP CHIETI SEZ. 2 SENTENZA N. 168 DEL 20.04.2021

227. Processo tributario - giudicato esterno - rilevabilità d’ufficio - sussiste
L’eccezione di giudicato esterno è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio; esso, al pari di un giudicato interno, è rilevabile d’ufficio anche nell’ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata. Tale regola, posta a tutela del principio del ne bis in idem, identifica il giudicato al pari della norma di diritto, da tenere necessariamente in considerazione nella formazione del giudizio.
CTR SICILIA SEZ. 5 SENTENZA N. 4917 DEL 24.05.2021

228. Riscossione - iscrizione a ruolo a titolo definitivo - pendenza ricorso avverso avvisi di accertamento prodromici - illegittimità - esito giudizio - irrilevanza
In tema di riscossione delle imposte dirette, a norma dell’art. 14 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, possono essere iscritte definitivamente a ruolo solo le imposte basate su accertamenti definitivi. A nulla rileva che, nelle more della decisione, gli accertamenti siano divenuti definitivi, rilevando l’epoca in cui venne notificata la cartella.
CTR SICILIA SEZ. 6 SENTENZA N. 3500 DEL 14.04.2021

229. Agevolazioni prima casa - vendita infraquinquennale - riacquisto immobile - limite temporale per il trasferimento di residenza - non sussiste
La normativa vigente non impone alcun termine per il trasferimento di residenza al contribuente che abbia venduto ed entro un anno abbia acquistato una nuova abitazione da adibire a “prima casa”. Anche se il comportamento del contribuente appare non corretto, esso non configura un abuso né una condotta illecita o violativa di una norma tributaria, da cui discenda una pretesa erariale e una pretesa sanzionatoria.
CTR LOMBARDIA SEZ. 24 SENTENZA N. 1432 DEL 13.04.2021

230. Processo tributario - prescrizione diritto al rimborso - eccezione rilevabile d’ufficio - esclusione
La prescrizione del diritto al rimborso non costituisce eccezione rilevabile d’ufficio, dovendosi anche in materia tributaria fare riferimento agli artt. 2934 e 2938 c.c., poiché, a differenza della decadenza per il mancato rispetto dei termini fissati per chiedere il rimborso del tributo, il termine di prescrizione ha carattere generale, non è previsto specificamente in favore dell’Amministrazione finanziaria, né attiene ad una situazione non disponibile, poiché si riferisce ad un diritto del contribuente rientrante nella sua libera disponibilità
CTR LOMBARDIA SEZ. 12 SENTENZA N. 1405 DEL 8.04.2021

231. Imposta di registro - contratto di locazione - clausola penale - applicabilità imposta in misura fissa - sussiste
In tema di imposta di registro il discrimine per evitare la regola dell’autonoma tassazione di ciascuna disposizione non è il collegamento o l’accessorietà di una disposizione rispetto all’altra, bensì la “derivazione necessaria e naturale” di una disposizione da un’altra. Ne consegue che è soggetta a imposta in misura fissa la clausola penale apposta ad un contratto di locazione in quanto non è in alcun modo una clausola in rapporto di derivazione necessaria con le altre disposizioni del contratto, salvi i casi in cui sia prevista per legge (ad esempio nei contratti di appalto di opere pubbliche, ovvero nei contratti di locazione dove il locatore sia un ente pubblico laddove fonte normativa preveda che nello schema contrattuale, a tutela dell’ente, sia inserita clausola contrattuale). Essa è quindi accessoria, non certo autonoma, ma indubbiamente non necessaria.
CTP MILANO SEZ. 12 SENTENZA N. 2836 DEL 30.11.2020

232. Accertamento induttivo - determinazione percentuale di ricarico - confronto con fatture relative ad altri anni di imposta - illegittimità

Il principio dell’effettività della capacità contributiva, posto dall’art. 53 della Costituzione a fondamento a baluardo di qualsiasi prelievo fiscale, esclude la legittimità a un principio di supposizione della costanza del reddito in anni diversi (anteriori o, come nel caso successivi) da quello per il quale è stata accertata la produzione di un determinato reddito, non rinvenendosi alcun potere dell’ufficio di avvalersi nell’accertamento del reddito e/o del maggior reddito di dati e notizie comunque raccolti. La la determinazione induttiva del reddito deve basarsi pertanto su dati e notizie relative allo stesso anno di cui all’accertamento e non può ricavare le sue motivazioni su dati e notizie di anni successivi o precedenti

CTR SICILIA SEZ. 14 SENTENZE NN. 5120 E 5121 DEL 27.05.2021

233. IRAP - canoni leasing afferenti alle aree su cui insistono i beni strumentali dell’impresa – detraibilità – sussiste – applicabilità disciplina IRES - esclusione

Ai fini IRAP non è applicabile l’art. 36, commi 7 e 7-bis, del d.l. n. 223 del 2006, convertito con legge n. 248 del 2006, che, per la determinazione della base imponibile IRES, esclude la possibilità di detrarre i costi dei canoni leasing afferenti alle aree su cui insistono i beni strumentali dell’impresa. E giacchè nessuna disposizione contenuta nel d.lgs. n. 446 del 1997 esclude la detraibilità dei suddetti canoni leasing, deve ritenersi la nullità dell’atto impositivo che applichi una regola opposta. Ciò in quanto con l’art. 5 del d.lgs. n. 446 del 1997 il legislatore ha sancito lo sganciamento delle regole per la determinazione della base imponibile IRAP da quelle previste ai fini IRES, non essendo peraltro possibile ritenere che le norme dettate ai tini IRES possano essere applicate in via analogica in materia di IRAP: costituisce principio generale quello secondo cui la disciplina dei tributi, e soprattutto quella riguardante la loro base imponibile, non è integrabile analogicamente.

CTP MILANO SEZ. 3 SENTENZA N. 2869 DEL 14.12.2020

234. Imposta di registro - atto di ricognizione di debito enunciato in decreto ingiuntivo - tassazione im misura proporzionale - esclusione

E’ illegittimo l’avviso di liquidazione che applichi l’imposta di registro in misura proporzionale ( con aliquota all’l %) su atto di ricognizione di debito enunciato in un procedimento monitorio. Il riconoscimento di debito è infatti per la sua intrinseca natura idoneo a dispiegare effetti solo sul piano probatorio dispensando il creditore dall’onere di provare il proprio credito. Sul piano sostanziale non dispiega alcun effetto atteso che il rapporto probatorio sottostante esiste già ed è consacrato in fatture assoggettate ad imposta Iva, mentre nessun nuovo rapporto debitorio è creato dal richiamato riconoscimento.

CTR LOMBARDIA SEZ. 14 SENTENZA N. 1436 DEL 13.04.2021

235. Trust - autonomo e sufficiente presupposto di nuova imposta - esclusione - applicazione imposta di donazione - esclusione

La costituzione del trust - come è normale che avvenga per «vincoli di destinazione» - produce soltanto efficacia «segregante» i beni eventualmente in esso conferiti e questo sia perché degli stessi il trustee non è proprietario bensì amministratore e sia perché i ridetti beni non possono che essere trasferiti ai beneficiari in esecuzione del programma negoziale stabilfto per la donazione indiretta (arti. 2e11 Convenzione de L’Aja del1luglio1985, recepita in L.16 ottobre 1989 n. 364). Pertanto a costituzione del vincolo di destinazione di cui all’.art 2, comma 47, d.l n. 262 del 2006, conv. in l n. 286 del 2006, non integra autonomo e sufficiente presupposto di una nuova imposta, in aggiunta a quella di successione e di donazione. Inoltre, per l’applicazione dell’imposta di donazione, così come di quella proporzionale di registro ed ipocatastale, è necessario che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale. Tuttavia nel trust di cui alla L n. 364 del 1989, un trasferimento così imponibile non è riscontrabile, né nell’atto istitutivo, né nell’atto di dotazione patrimoniale tra disponente e trustee - in quanto meramente strumentali ed attuativi degli scopi di segregazione e di apposizione del vincolo di destinazione - ma soltanto in quello di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario, a compimento e realizzazione del trust medesimo.

CTR EMILIA-ROMAGNA SEZ. 7 SENTENZA N. 569 DEL 20.04.2021

235. Società estinte - sanzioni per inosservanza norme tributarie - applicabilità ai soci - fattispecie

La estinzione della società fa sì che le sanzioni previste dalla legge per l’innosservanza di norme tributarie possano essere irrogate solo alla società solo all’organo amministrativo e quindi al liquidatore in virtù delle disposizioni del D.Lgs.n.472 del 1997 e non anche ai soci. Per questi ultimi, una eventuale loro responsabilità anche per le sanzioni potrebbe discendere solo se, nella misura e nel limiti in cui agli stessi in sede di bilancio finale di llquldazione è stata attribuita qualche somma di denaro, come è dato desumere dall’art.2495, comma 2, c.c.

CTP FOGGIA SEZ. 4 SENTENZA N. 471 DEL 21.05.2021

237. Avviso di accertamento integrativo - novità dell’indagine - scopo di supplire alla carenza investigativa della prima verifica - illegittimità - sussiste

Il solo dato cronologico non è idoneo a giustificare e legittimare l’esercizio del potere integrativo o modificativo dell’accertamento già notificato al contribuente da parte dell’Amministrazione finanziaria, e ancora più ove si basi sulla movimentazione dei conti bancari dei soci, movimentazione che, priva della documentazione giustificativa, viene ricondotta all’attività sociale e al reddito sociale e pro quota. Invero, già in occasione della prima verifica erano noti all’Amministrazione i conti correnti in questione, già nella sua disponibilità, e la novità dell’indagine - come richiesta dal legislatore - non può dirsi tale ove vada, in realtà, a supplire alla carenza investigativa della “prima verifica”, riguardando gli avvisi lo stesso anno d’imposta e analogo accertamento.

CTP FORLI’ SEZ. 1 SENTENZA N. 108 DEL 19.04.2021

238. Riscossione - preavviso di fermo amminsitrativo - mancata notificazione di uno solo degli atti prodromici - illegittimità - sussiste

La mancata notificazione di anche di uno solo degli atti presupposti rende nullo l’atto conseguenziale, nel caso di specie il Preavviso di Fermo Amministrativo, costituendo vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato. Tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l’atto consequenziale notificatogli rimanendo esposto all’eventuale successiva azione dell’amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l’emanazione e la notificazione dell’atto presupposto - o di impugnare cumulativamente anche quest’ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria: con la conseguenza che spetta al giudice di merito interpretare la domanda proposta dal contribuente al fine di verificare se egli abbia inteso far valere la nullità dell’atto consequenziale in base all’una o all’altra opzione.

CTP VARESE SEZ. 3 SENTENZA N. 186 DEL 25.05.2021

239. Imposta di registro - cessione di quote precedura da cessione di ramo d’azienda - riqualificazione in cessione di azienda - illegittimità - nuova formulazione dell’art. 20 DRP 131/86 - applicazione retroattiva - sussiste

La disposizione dell’art. 1, comma 87, lettera a), della legge n. 205 del 2017, modificativa dell’art. 20 DRP 131/86, nello stabilire che l’imposta di registro deve essere applicata sulla base degli effetti giuridici riconducibili allo schema negoziale adottato dalle parti ed emergente dall’atto, non consente il ricorso ad elementi extratestuali e ad atti collegati (salvo specifiche disposizioni legislative), dovendo l’interpretazione essere limitata al contenuto complessivo dell’atto stesso.Tale modifica si è resa necessaria per dirimere i dubbi interpretativi in merito all’applicazione del richiamato art 20, statuendo che detta norma deve essere applicata per determinare la tassazione dell’atto presentato alla registrazione prescindendo da interpretazioni esterne all’atto stesso. In tal modo nella specie poiché l’atto in questione è quello relativo alla cessione di quote e non alla cessione di azienda esso andrà tassato con l’imposta di registro ad aliquota fissa.

CTR LAZIO SEZ. 10 SENTENZA N. 2092 DEL 22.04.2021

240. Società di comodo - avviso di accertamento - asssenza di contraddittorio - illegittimità

E’ nullo l’avviso di accertamento di una condotta rilevante in materia di elusione (società di comodo) notificato alla parte senza averle previamente contestato le circostanze che avrebbero fondato l’accertamento e di averle consentito di difendersi al riguardo. A mente dell’art. 10 bis, comma dello Statuto del contribuente, “...l’abuso del diritto è accertato con apposito atto, preceduto, a pena di nullità, dalla notifica al contribuente di una richiesta di chiarimenti da fornire entro il termine di sessanta giorni, in cui sono indicati i motivi per i quali si ritiene configurabile un abuso del diritto”. Stante la chiarezza della norma, quando, come nel caso di specie, l’avviso di accertamento non sia stato preceduto dalla richiesta di chiarimenti contenente l’indicazione dei motivi per cui si ritenga configurabile il comportamento elusivo, la conseguenza non può che essere la nullità dell’atto di accertamento.

CTR VENETO SEZ. 6 SENTENZA N. 524 DEL 9.04.2021

241. Verifica fiscale - estensione ad altre annualità per mere finalità esplorative - illegittimità - sussiste

La verifica fiscale , relativa ad un periodo temporale definito (2008/2011) , non può essere estesa ad altra annualità per mere finalità esplorative dell’Ufficio. Al contribuente, deve essere data chiara e specifica ragione/contezza sulla ulteriore documentazione da acquisire ( contabile /fatture ed extra contabile) , che verrà posta a base dell’estensione ad altra annualità , sulle modalità operative dei verificatori e sulle contestazioni/illeciti che vengono mosse dai verificatori, consentendo al verificato una adeguata difesa.

CTR LIGURIA SEZ. 4 SENTENZA N. 322 DEL 30.04.2021

242. Imposta di registro - settore radiotelevisivo - cessione ramo d’azienda - avviso rettifica - rideterminazione valore avviamento - comparazione con altre cessione dello stesso settore - illegittimità - sussiste

La comparazione tra cessioni di rami d’azienda può risultare utile, al fine della formazione del convincimento dell’Ufficio sul maggior valore dell’avviamento, laddove le realtà economiche siano effettivamente (o di per sé) comparabili, così come può avvenire, solamente ad esempio, tra esercizi commerciali, ma, più difficilmente per aziende operanti nel settore radiotelevisivo, nell’attività delle quali non è facile riconoscere elementi contrassegnati dalla serialità.

CTR LOMBARDIA SEZ. 12 SENTENZA N. 1412 DEL 8.04.2021

242. Violazioni tributarie - manifesta sproporzione fra tributo e sanzioni - applicabilità art. 7, comma 4, D.Lgs. 472/1997 - sussiste

E’ legittima l’applicazione dell’art. 7 c.4, del D.Lgs. 472/97 che prevede la riduzione della sanzione con al 50% del minimo edittale sul dovuto, qualora l’accertamento dell’Ufficio sia lacunoso e con molti errori sia sull’”an” che sul “quantum” e sul sistema di tassazione, fortemente lesivo degli interessi del contribuente. (Nel caso di specie questi si è visto notificare un atto nel quale il dovuto all’Erario era complessivamente superiore al riscosso dalla vendita di un terreno adibito a suolo edificatorio).

CTR PUGLIA SEZ. 29 SENTENZA N. 1180 DEL 09.04.2021

243. Riqualificazione energetica - recupero agevolato del 55% delle spese - obbligo comunicazione ENEA entro 90 giorni dalla fine lavori - sussiste - richiesta di conversione della detrazione in ristrutturazione edilizia al 36% - legittimità - rispetto degli adempimenti - sufficiente - accoglimento

Per la detrazione d’imposta per le spese di riqualificazione energetica degli immobili nella misura del 55% degli oneri sostenuti, è previsto l’invio, entro 90 giorni dalla dei lavori, all’ENEA di una copia dell’attestato di certificazione o di riqualificazione energetica e della scheda informativa, relativa agli interventi realizzati. I termini contenuti nella normativa agevolativa non possono essere considerati ordinatori, stante la tassatività della prescrizione. Tuttavia, la domanda subordinata, tendente ad usufruire delle detrazioni per le ristutturazioni edilizie di cui all’art. 16-bis del d.p.r. 917/86, con detrazione d’imposta del 36% degli oneri sostenuti, può trovare accoglimento, dal momento che per questa non è prevista alcuna comunicazione preventiva all’Enea, e la contribuente ha provveduto ad adempiere a quanto previsto dalla Legge ed è in possesso di tutta la documentazione comprovante la sussistenza di tale diritto.

CTR PUGLIA SEZ. 28 SENTENZA N. 1104 DEL 25.03.202

244. Processo tributario - eccessiva lunghezza appello incidentale - violazione del dovere di sinteticità e chiarezza espositiva - sussiste - inammissibilità - consegue

E’ inammissibile dichiarata l’appello incidentale della lunghezza di 116 pagine, per palese violazione del dovere di sinteticità e chiarezza espositiva, il cui mancato rispetto collide con l’obiettivo di realizzare lo scopo del processo, tendente alla decisione di merito, al duplice fine di assicurare l’effettiva tutela del diritto di difesa ex art. 24 Cost e di assicurare la ragionevole durata del processo, sgravando sia lo Stato che le parti di oneri processuali superflui. Nulla impedisce l’applicabilità anche al giudizio tributario dei suddetti principi, sia per ragioni di ordine sistematico sia per il rinvio espressamente operato dagli artt. 49, 61, 62 D.Lgs. 546/1992 alle disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili..

CTR PUGLIA SEZ. 6 SENTENZA N. 1047 DEL 03.06.2020

245. Redditi prodotti all’estero – imputazione temporale credito di imposta – limite temporale - esclusione

L’art. 165, comma 7, del d.P.R. n. 917 del 1986 stabilisce che qualora l’imposta italiana relativa ad un reddito prodotto all’estero sia già stata liquidata (evidentemente in quanto tale reddito è stato esposto nella dichiarazione relativa all’anno in cui esso è stato prodotto), ed il contribuente non abbia provveduto a chiedere la detrazione in quella stessa dichiarazione, la detrazione può essere richiesta in una dichiarazione relativa ad un anno di imposta successivo e si opera sull’imposta dovuta per tale anno. La norma non pone nessun limite temporale, sicché si deve ritenere che essa abbia sancito il principio per cui il contribuente possa far valere il suo credito di imposta entro l’ordinario termine di prescrizione decennale previsto dall’art. 2946 cod. civ..

CTP MILANO SEZ. 3 SENTENZA N. 2871 DEL 14.12.2020

Orazio Esposito

Orazio Esposito, avvocato cassazionista, è fondatore nel 2011 della rivista DirittoItaliano.com di cui attualmente è Direttore responsabile. I suoi campi di attività solo il diritto tributario e il contenzioso tributario. E' possibile contattarlo all'indirizzo email

Ultime Decisioni

Segnala Giurisprudenza ›

Vai alle altre Sentenze →

 

Collabora con DirittoItaliano.com

Vuoi pubblicare i tuoi articoli su DirittoItaliano?

Condividi i tuoi articoli, entra a far parte della nostra redazione.

Copyright © 2020 DirittoItaliano.com, Tutti i diritti riservati.