>Difetto di idonea procura alle liti: soccombenza dell'Agente di Riscossione

La mancata produzione in atti di un’idonea procura alle liti da parte dell’agente della riscossione in seguito all'ordine di esibizione impartito dal giudice, comporta irrimediabilmente la declaratoria d’inammissibilità della sua costituzione in giudizio.

Ciò è quanto si ritrae dalla statuizione della Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento, n. 924/2022, resa lo scorso 14 giugno e depositata il 12 luglio 2022, controversia patrocinata dai Dottori Commercialisti Pietro Cocchiara e Gaspare di Maria, che ha ritenuto meritevole di accoglimento le censure sollevate dalla parte ricorrente sulla nullità della gravata comunicazione preventiva d’ipoteca e prodromiche cartelle di pagamento, stante l’irritualità del relativo procedimento di notifica.

Su tali premesse, la mancata produzione in atti di idonea procura alle liti sulla scorta della contestazione sollevata dalla parte ricorrente sull’inamissibilità delle controdeduzioni della già Riscossione Sicilia spa, ora Agenzia delle Entrate Riscossione, per difetto di legitimatio ad causam e ad processum, non ha consentito ai primi giudici di verificare la sussistenza e la natura del potere rappresentativo in capo al suo procuratore, rimanendo precluso al collegio adito il vaglio dell’atto di comparsa del concessionario della riscossione ed i documenti allegati.

A corroborare l’assunto dei giudici di prime cure depone la Suprema Corte di Cassazione Ordinanza n. 6996 del 2019, pubblicata l’11.03.2019, che ha accolto le ragioni del contribuente sull’inammissibilità dell’atto processuale proveniente dalla Riscossione Sicilia S.p.A. per difetto di legitimatio ad processum. In tale contesto il Supremo Consesso ha disposto che la procura a favore del difensore è stata conferita da un soggetto dichiaratosi rappresentante dell’ente medesimo, in virtù di una procura rilasciata dal suo Presidente ed autenticata da Notaio e che tuttavia, della stessa non vi era alcuna evidenza negli atti di causa, non potendosi appurare né l’esistenza di detta procura speciale, né tantomeno la sussistenza in capo al procuratore speciale della rappresentanza sostanziale e processuale.

In ragione di quanto precede, i giudici agrigentini in aderenza ai superiori postulati, hanno ritenuto non provata la notifica delle gravate cartelle di pagamento propedeutiche e sottese all’impugnata Comunicazione preventiva di ipoteca.

Pietro Cocchiara

Dottore Commercialista in Agrigento. Esperto in contenzioso tributario, collabora con DirittoItaliano.com dal 2020 E' possibile contattarlo all'indirizzo email

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