>Covid-19 e rito emergenziale nel processo amministrativo: la risoluzione delle problematiche è a svantaggio degli avvocati

Con il diffondersi dell'udienza da remoto nei procedimenti amministrativi, prevista dall'art. 4 del D.L. n. 84 del 2020 e ex art. 25 del D.L. n. 137 del 2020 per far fronte all'emergenza del Covid-19, è inevitabile che sorgano le prime difficoltà tecniche applicative. Nei primi arresti giurisprudenziali che si segnalano si nota una particolare rigidità con la quale vengono applicati i protocolli e le linee guida per il processo amministrativo a distanza.

SE PRESENTE PERSONA NON AUTORIZZATA NELLA STANZA DEL LEGALE L'AVVOCATO VA DISCONNESSO
La pubblicità dell'udienza sembra ormai esser stata sacrificata sull'altare dell'udienza da remoto. Tanto addirittura da giustificare la disconnessione del legale dall'aula di udienza da remoto qualora si intraveda la presenza di una persona non autorizzata nella stessa stanza del legale.

Deve essere disconnesso dalla discussione in udienza da remoto l’avvocato se nel luogo da cui è collegato telematicamente è visibile la presenza di un’altra persona non identificata e non preventivamente autorizzata a partecipare alla camera di consiglio se non trova riscontro il reiterato invito del Presidente del Collegio a far allontanare il soggetto non autorizzato, invito rimasto senza seguito per evidente malfunzionamento del collegamento informatico, non imputabile al sistema informatico della giustizia amministrativa. ​​​​​​​
Consiglio Giustizia Amministrativa - Sez. Sezione Giurisdizionale - Sentenza n. del 21.12.2020

IRRILEVANTE SE IL MICROFONO DELL'AVVOCATO NON FUNZIONA
Non ha maggior fortuna il legale a cui, per avventura, non dovesse funzionare il microfono durante il tempo di connessione all'udienza a distanza. Nel caso simile affrontato dal Consiglio di Giustizia Amministrativa l'impedimento tecnico è stato giudicato "irrilevante ex se".

In caso di udienza da remoto non può gravare sull’Ufficio giudiziario la circostanza che al momento del collegamento si sia verificato un malfunzionamento del microfono di un avvocato che ne ha impedito la partecipazione, avuto riguardo alle previsioni di cui alle “Regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico, nonché per la sperimentazione e la graduale applicazione dei relativi aggiornamenti (ed in particolare l’All.3, contenente le “Specifiche tecniche per le udienze da remoto”)”, di cui al decreto 22 maggio 2020 del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa (in G.U.R.I. n.135 del 27-5- 2020), secondo cui “i difensori o le parti che agiscono in proprio garantiscono la corretta funzionalità del dispositivo utilizzato per collegarsi alla videoconferenza”. ​​​​​​​
Consiglio Giustizia Amministrativa - Sez. Sezione Giurisdizionale - Sentenza n. del 18.12.2020

ATTENZIONE ALL'ORA DI UDIENZA
Non meno rigido il rispetto da parte dei Giudici del Consiglio di Giustizia Amministrativa degli orari di connessione all'udienza a distanza. SE il legale non risulta connesso all'aula di udienza da remoto nel tempo comunicato dalla segreteria a nulla rileverà l'esser stato connesso in un tempo antecedente o successivo.

Ai sensi del d.l. n. 28 del 2020, delle Regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico (ed in particolare l’All.3, contenente le “Specifiche tecniche per le udienze da remoto”)”, nonchè del decreto 22 maggio 2020 del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa, le parti ricevono dalla segreteria l’avviso dell’ora e delle modalità di collegamento e sono tenute ad essere presenti nella fascia oraria indicata, a nulla rilevando la presenza in orario anteriore o posteriore. ​​​​​​​
Consiglio Giustizia Amministrativa - Sez. Sezione Giurisdizionale - Sentenza n. del 18.12.2020


DEPOSITO DELLE MEMORIE ENTRO MEZZOGIORNO E NON ENTRO MEZZANOTTE
Secondo l'interpretazione dei giudici del Consiglio di Giustizia Amministrativa il momento ultimo per il deposito di note difensive ex art. 4 DL 28/2020 è da individuarsi nelle ore 12:00 del giorno antecedente l'udienza e non nella mezzanotte del medesimo giorno.

Ai sensi dell’art. 4, comma 1, penultimo periodo, d.l. n. 28 del 2020, richiamato dall’art. 25, d.l. n. 137 del 2020, sono tardive le note d’udienza depositate pervenute oltre le ore 12 del giorno antecedente l’udienza, con la duplice precisazione che: a) il momento ultimo delle ore 12 del giorno antecedente l’udienza deve essere inteso come mezzogiorno (ossia 21 ore prima dell’udienza) e non come mezzanotte, perché questa seconda interpretazione non consentirebbe al Collegio di prendere visione dei depositi in tempo utile per l’udienza; b) il termine delle ore 12 del giorno antecedente l’udienza riguarda sia le note di udienza che le istanze di passaggio in decisione menzionate nell’art. 4, d.l. n. 28 del 2020, al fine della fictio iuris della presenza in udienza. ​​​​​​​
Consiglio Giustizia Amministrativa - Sez. Sezione giurisdizionale - Sentenza n. del 18.12.2020

Orazio Esposito

Orazio Esposito, avvocato cassazionista, è fondatore nel 2011 della rivista DirittoItaliano.com di cui attualmente è Direttore responsabile. I suoi campi di attività solo il diritto tributario e il contenzioso tributario. E' possibile contattarlo all'indirizzo email

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