La Suprema Corte, con sentenza n.23202 depositata in data 13 novembre 2015, è intervenuta in materia di responsabilità degli insegnanti per i sinistri occorsi agli allievi durante il periodo in cui sono affidati alla loro sorveglianza.

Nel caso concreto sottoposto all'attenzione degli Ermellini, il sinistro si era verificato in una scuola media statale mentre gli alunni dipingevano le pareti dell'aula: il figlio dei ricorrenti cadeva a terra perchè, mentre stava per sedersi, una compagna gli sottraeva la sedia; il tutto alla presenza non dell'insegnante ma del bidello.
La domanda formulata dagli attori contro la scuola e il Ministero dell'Istruzione veniva rigettata sia in primo che in secondo grado perchè il comportamento dell'allieva veniva qualificato come imprevedibile e, comunque, avvenuto in un aula dove "era comunque presente il bidello."

Per la Corte, il ragionamento dei Giudici di merito non è sufficiente ad escludere la responsabilità dell'insegnante.
Il presupposto della responsabilità dell'insegnante per il danno subito dall'allievo, nonchè fondamento del dovere di vigilanza sul medesimo, è la circostanza che costui gli sia stato affidato, "sicchè chi agisce per ottenere il risarcimento deve dimostrare che l'evento dannoso si è verificato nel tempo in cui l'alunno era sottoposto alla sorveglianza del docente, restando indifferente che venga invocata la responsabilità contrattuale per negligente adempimento dell'obbligo di sorveglianza o la responsabilità extracontrattuale per omissione delle cautele necessarie" (cfr. Cass. civ. 16 febbraio 201, n.3081; Cass. civ. 10 ottobre 2008, n.24997).
In tema di prova liberatoria, la giurisprudenza di legittimità considera dirimente la dimostrazione da parte dell'insegnante dell'esercizio della vigilanza nella misura dovuta nonchè della imprevedibilità e repentinità in concreto dell'azione dannosa, ma non devono in ogni caso mancare "le più elementari misure organizzative per mantenere la disciplina tra gli allievi".
Pertanto, l'imprevedibilità del fatto ha portata liberatoria solo nell'ipotesi in cui non sia stato possibile evitare l'evento nonostante l'approntamento di un sistema di vigilanza adeguato alle circostanze (cfr. Cass. civ. 22 aprile 2009, n.9542; Cass. civ. 18 aprile 2001, n.5668; Cass. civ. 21 agosto 1997, n.7821; Cass. civ. 24 febbraio 1997, n.1683).

Ebbene, il decidente della sentenza impugnata ha, di fatto, ignorato l'assoluta centralità dell'assolvimento, da parte dell'insegnante, dell'obbligo di vigilanza nella misura dovuta.
La Corte sottolinea, infatti, come "non può invero sfuggire che, per poter ritenere raggiunta la prova liberatoria nei termini imposti dall'art. 2048 cod. civ., era necessario indagare sulle condizioni dell'affidamento dei discenti, impegnati peraltro in un'attività extracurricolare, alla sorveglianza dell'ausiliario, a partire dalla eventuale adibizione di questi anche ad altre incombenze".

Non solo, ma la Corte non ritiene che nella caduta conseguente alla contesa di una sedia tra due ragazzini di scuola media vi sia l'imprevedibilità e la repentinità richieste per escludere la responsabilità del precettore.

Pertanto, nel cassare la sentenza con rinvio, la Corte enuncia il seguente principio di diritto:

"In tema di responsabilità civile dei maestri e dei precettori, per superare la presunzione di responsabilità che ex art. 2048 cod. civ. grava sull'insegnante, è necessario dimostrare che sono state adottate, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee a evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi della serie causale causativa dell'evento e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso, per la sua repentinità e imprevedibilità ha impedito un tempestivo ed efficace intervento."

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