REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CATANIA SEZIONE 4
riunita con l'intervento dei signori:
RAMPELLO FLAVIO -Presidente e relatore -
DISTEFANO FRANCESCO - Giudice -
FONZO IGNAZIO - Giudice -
ha emesso la seguente
SENTENZA
sul ricorso n.15297/2010
depositato il 5/11/2010
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO N._______ TIA 2008
contro:
SIMETO AMBIENTE SPA - ATO CATANIA 3
proposto dal ricorrente:
F. T.
difeso da:
ESPOSITO STEFANO ORAZIO
VIA CARMELO PATANè ROMEO 28 95100 CATANIA CT

Svolgimento del processo

Con ricorso RGR N. 15297/10 F. T., rappresentato e difeso come in atti, impugnava avanti questa Commissione, chiedendone l'annullamento, la cartella di pagamento in epigrafe emessa nei suoi confronti dalla società Simeto Ambiente Spa ATO 3 Catania relativa alla tariffa di igiene ambientale (TIA) per l'anno 2008.
A sostegno della richiesta di annullamento, il ricorrente, eccepiva:
a) la mancata determinazione dell'importo della tariffa da parte del Consiglio Comunale di Santa
Maria di Licodia;
b) l'illegittimità della richiesta dell'IVA sulla TIA.
Sulla base degli indicati profili di illegittimità il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato.
Con note depositate il 24.03.2016 si costituiva in giudizio la società Simeto Ambiente Spa - Ato
Catania 3, ed insisteva sulla legittimità dell'atto e della pretesa e concludeva chiedendo la
rideterminazione del dovuto in base alla tariffa previgente.
La Commissione, all'udienza del 15.04.2016, esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.

Motivazione

Il Collegio preliminarmente osserva d'ufficio, che comunque sussiste illegittimità della pretesa avanzata a titolo di TIA, come più voile rilevato nella giurisprudenza di questa sezione, stante il vizio di incompetenza inficiante la validità della delibera di determinazione delle tariffe che ne comporta la sua disapplicazione come oggi rilevata ex art. 7 D. Lgs. 546/92.

Al riguardo occorre precisare che la "tariffa per la gestione dei rifiuti urbani" è stata istituita dall'art. 49 del D. Lgs. n. 22/1997 (decreto Ronchi) che ha disposto la soppressione della "Tassa per lo smaltimento dei rifiuti" (TARSU) e che ha stabilito che "i comuni hanno l'obbligo di provvedere alla
totale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa".
La disciplina sulla T.I.A. è stata successivamente integrata dal D.P.R del 22/4/1999 n. 158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani) che ha stabilito "il metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione
della tariffa di riferimento relative alla gestione dei rifiuti urbani" (D.PR. n. 158/1999).
In particolare l'art. 1 del citato DPR. 158/99 prevede che chi gestisce in un determinato territorio il servizio rifiuti deve approvare e presentare all'organo amministrativo competente a fissare la tariffa un piano finanziario finalizzato a fornire tutti gli elementi utili a stabilire la quantificazione della tariffa medesima.
Dunque, nella fattispecie in esame, poiché per il territorio del comune di Santa Maria di Licodia (CT) è stata investita la società "Simeto Ambiente Spa ATO 3 Catania" quale soggetto gestore del ciclo rifiuti, alla stessa spetta la competenza ad approvare e presentare tale "piano finanziario".
Sulla base del predetto "piano finanziario", quale atto prodromico per la determinazione della
"tariffa", l'organo amministrativo competente a stabilire l'ammontare della stessa è individuato nel Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42, lett. F) del comma 2, del D.Legs. 18 agosto 2000 (disciplina degli Enti Locali) che specifica che lo stesso delibera su: "L'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi".

E' evidente che, "con esclusione della determinazione delle relative aliquote", l'ammontare della
tariffa per la fruizione dei beni e servizi, con riferimento all'anno 2008, spettava esclusivamente
all'organo amministrativo, individuato nel Consiglio comunale, e, pertanto, illegittime devono ritenersi le delibere adottate dal CdA della "Simeto Ambiente SpA" con le quali sono state determinate le tariffe di Igiene Ambientale (TIA).

Ma tale illegittimità non si traduce in un esonero dal totale pagamento della T.I.A., bensì nella reviviscenza dell'ultima Tariffa legittimamente adottata, in materia di rifiuti, dal predetto comune.
In conseguenza di quanto detto, il ricorso deve essere parzialmente accolto, nei limiti indicati nella superiore motivazione.

PQM

La Commissione, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara dovuta la TIA sulla base dell'ultima tariffa legittimamente approvata dal Consiglio Comunale di Santa Maria di Licodia.
Spese compensate.
Così deciso in Catania il 1/04/2016
Depositato in segreteria il 5 maggio 2016


 

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