ORDINANZA
sul ricorso 23139-2014 proposto da:
DIBELLO LUCA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA L. C . u . 4-
NL\NTEGAZZ_A 24, presso il Dott. GARDIN MARCO, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO PIRRELLI giusta procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
EQUITALIA SUD SPA 11210661002, in persona dell'Amministratore Unico, elettivamente domiciliato in RONLA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 1, presso lo studio dell'avvocato CARLO CIPRIANI, rappresentato e difeso dall'avvocato EMMANUELE VIRGINTINO giusta procura speciale in atti;
avverso la sentenza n. 420/14/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di BARI DEL 20/11/2013, depositata il 20/02/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio delL:11/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO CIGNA;
udito l'Avvocato Emmanuele Virgentino difensore della resistente che
si riporta agli scritti.

Svolgimento del processo

Il contribuente ricorre, affidandosi a tre motivi, per la cassazione della sentenza con la quale la Commissione Tributaria Regionale, in accoglimento dell'appello proposto da Equitalia ed in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato legittimo l'impugnato avviso di pagamento (notificato il 27-4-2012), relativo a cartella (notificata il 30- 7-2002) avente ad oggetto tributi erariali, sanzioni ed interessi relativi all'anno 1995; la CTR, in particolare, dopo avere precisato che con il ricorso introduttivo il contribuente aveva eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale limitatamente agli importi per sanzioni ed interessi e che la CTP aveva accolto detta eccezione, ha evidenziato che il termine di prescrizione entro il quale si può far valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario (nel caso di specie,
concernente cartelle esattoriali originate da crediti erariali, dieci anni) Equitalia Sud si costituisce al solo fine di partecipare all'udienza di discussione.
Il contribuente presenta anche memoria ex art. 380 bis cpc.

Motivazione

Il primo motivo è fondato, con assorbimento degli altri.
Come affermato da Cass. sez. unite 25790/2009 e ribadito da numerose pronunce successive "il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 cod. civ., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta "actio iudicati", mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall'art. 20 del d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario";
nel caso di specie, ove la definitività della sanzione non discende da provvedimento giurisdizionale irrevocabile, è da ritenersi applicabile il termine di prescrizione quinquennale di cui al cit. art. 20.

In conclusione, pertanto, in accoglimento del ricorso, va cassata l'impugnata sentenza, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto (è pacifico il decorso del termine quinquennale di prescrizione), decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, cpc, va accolto il ricorso introduttivo per sanzioni ed interessi.
In considerazione dell'evoluzione delle decisioni, sussistono giusti motivi per dichiarare compensate le spese relative ai gradi di merito.
Le spese relative al giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione in favore del difensore anticipatario

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa l'impugnata sentenza e, decidendo
nel merito, accoglie il ricorso introduttivo; dichiara compensate tra le
parti le spese dei gradi di merito e condanna parte resistente al
pagamento delle spese di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 800,00, oltre rimborso spese forfettarie al 15% ed oltre IVA, CAP
ed accessori di legge.


 

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