REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PISA SEZIONE 2
riunita con I'intervento dei Signori:
SCHIAVONE GAETANO Presidente
ESPOSITO ZIELLO FRANCESCO Relatore
ZIFARO ATTILIO Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n.112/2016
depositato il 23/02/2016
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO N__________ REGISTRO 2003
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO N__________ REGISTRO 2003
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO N__________ IRPEF-ALTRO 2007
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO N__________ IRAP 2007
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO N__________ REGISTRO 2005
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO N__________ IRPEF-ALTRO 2008
- avverso PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO N__________ IRPEF ALTRO
contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE PISA
AG. DI RISCOSSIONE PISA EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.

proposto dal ricorrente:
S.M.
difeso da:
MENICUCCI GIULIA
AVV. CARMELO CRISPINO
LUNG'ARNO MEDICEO N.30 56100 PISA

Svolgimento del processo

Il ricorrente impugnava il preavviso di fermo relativo ad un veicolo di sua proprietà, con il quale si intimava il pagamento di alcune cartelle riportate nello stesso preavviso.
Nel ricorso si rilevava preliminarmente che non venivano trattati i contributi INPS stante la giurisdizione del giudice ordinario. Detto questo si eccepiva: 1) l'incompetenza territoriale di Equitalia Centro ad emettere il preavviso di fermo, perché il ricorrente risiedeva a Catania fin dall'anno 2012; 2) insufficiente indicazione nel preavviso dell'ente creditore, genericamente indicato come Agenzia delle Entrate senza indicazione dell'ufficio territoriale; 3) omessa indicazione del criterio di calcolo degli interessi di mora, dei compensi per riscossione coattiva e done spese di notifica; 4) omessa allegazione e/o riproduzione delle cartelle di pagamento nel preavviso di fermo; 5) omessa notifica dell'avviso di accertamento e conseguente illegittimità degli atti conseguenziali; 6) omessa notifica delle cartelle indicate nel preavviso ed illegittimità del conseguente preavviso; 7) omessa notifica dell'intimazione di pagamento prima della notifica del preavviso di fermo e quindi illegittimità del preavviso ai sensi dell'art. 50 DPR 602/73; 8) prescrizione e decadenza delle pretese creditorie sottostanti il preavviso.
Su questo punto si rilevava che: 1) le tasse automobilistiche si prescrivevano con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento; 2) l'lrpef e l'lrap si prescrivevano in cinque anni ai sensi dell'art. 2948 c.c. In relazione ai termini di decadenza richiamava quanto previsto dalle singole leggi di imposta.

Si costituiva l'Agenzia delle Entrate eccependo la tardività del ricorso, poiché notificato in data 18.11.2015, anziché entro il 16.11.2015. Riguardo alla omessa notifica dell'avviso di accertamento rilevava che nel caso di specie vi era stata la procedura di liquidazione automatica della dichiarazione ex art. 36 bis DPR 600/73 e quindi precedentemente alle cartelle non vi era stata la notifica di alcun avviso di accertamento. In relazione alle eccezioni di decadenza dell'azione accertatrice l'Agenzia asseriva che era stato provveduto tempestivamente all'iscrizione a ruolo e alla consegna degli stessi. Circa l'eccezione di prescrizione rilevava che questa riguardava l'ente di riscossione.

Si costituiva l'Equitalia Centro spa asserendo che le cartelle erano congruamente motivate perché gli elementi in esse riportati erano quelli previsti dal modello ministeriale in base a quanto prescritto dall'art. 25 DPR 600/73. In relazione all'eccezione di prescrizione rilevava che dopo la notifica delle cartelle di pagamento l'attività di riscossione era soggetta esclusivamente al termine ordinario di prescrizione di cui all'art. 2946 c.c.. Produceva estratto di ruolo con copia di relata di notifica delle cartelle. Con successiva memoria il ricorrente rilevava che il ricorso non era tardivo poiché la notifica era stata richiesta all'U.G di Catania in data 13.11.2015 ed era quindi da ritenersi tempestiva.

All'udienza di discussione le parti insistevano nelle rispettive conclusioni.

Motivazione

Il ricorso è fondato nei termini di cui in motivazione.
L'eccezione di tardività del ricorso non ha pregio perché come si rileva dalle copie prodotte e non contestate dall'Agenzia, la notifica del ricorso è stata richiesta all'U.G. nei termini per ricorrere e ciò in data 13.11.2015.

Non è fondata invece l'eccezione di nullità del preavviso per difetto di delega dell'Equitalia Centro. La mancanza della delega dove considerarsi una mera irregolarità perché la nulità dell'atto che si doveva delegare non è prevista da alcuna norma.

E' da ritenersi ugualmente infondata l'eccezione di omessa notifica dell'avviso di accertamento e di difetto di motivazione del preavviso di fermo, anche in relazione alla mancata allegazione delle cartelle. Nel caso di specie si tratta di cartelle di pagamento emesse ex art. 36 bis DPR 600/73, in seguito a controllo automatizzato della
dichiarazione, in base al quale era stato riscontrato l'omesso o carente versamento dell'Irpef e Irap indicata in dichiarazione dallo stesso contribuente. In questi casi come insegna la Suprema Corte "La cartella di pagamento emessa all'esito di un procedimento di controllo cd formale o automatizzato, a cui I'amministrazione finanziaria ha potuto procedere attingendo i dati necessari direttamente dalla dichiarazione, può essere motivata con il mero richiamo a tale atto, atteso che il contribuente è già in grado di conoscere i presupposti della pretesa, anche qualora si richiedono somme maggiori di quelle risultanti dalla dichiarazione" (Vd. Cass. N. 15564/2016). Quindi nel caso di specie il richiamo nel preavviso delle cartelle di pagamento, che a loro volta richiamavano la dichiarazione dei redditi appare sufficiente a mettere in grado il contribuente di conoscere i presupposti della pretesa.

Altro discorso deve essere fatto riguardo alla eccezione di prescrizione dei carichi portati nelle cartelle. Circa la questione dell'equiparabilità della cartella di pagamento non impugnata al provvedimento giurisdizionale di cui all'art. 2953 cc ai fini dell'applicabilità della prescrizione decennale della cartella non impugnata, a prescindere dai termini prescrizionali previsti per il credito portato in cartella, tale questione è stata definitivamente risolta con sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 23397/16, con la quale ha insegnato che "La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art 24, comma 5, del D.Lgs n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre l'impugnazione, produce soltanto I'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo I'art. 3, commi 9 e 10, della L. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c..Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell'INPS, che, dal 1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (art. 30 del D.L. n. 78 del 2010, conv. Modif., dalla L. n. 122 del 2010)"

Pertanto, in accoglimento della eccezione di prescrizione proposta dal ricorrente ed in difetto di prova di atti interruttivi, si devono dichiarare prescritti tutti i crediti di cui alle cartelle richiamate nel preavviso, perché notificate oltre i termini di anni 5 per l'Irpef Irap e sanzioni, ed oltre i termini di anni 3 per le tasse automobilistiche, a nulla rilevando la notifica delle cartelle ai fini della "conversione" in prescrizione decennale dei termini previsti per la prescrizione delle imposte.
Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso. Condanna l'Agenzia delle Entrate ed Equitalia a rimborsare in solido il ricorrente per le spese in complessivi €.1.400,00 oltre accessori come per legge.
Pisa lì 28.09.2016
Depositato in segreteria il 4.05.2017


 

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