REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo Mazzacane- Presidente -
Dott. Emilio Migliucci - Consigliere -
Dott. Antonino Scalisi - Consigliere -
Dott. Antonio Scarpa - Consigliere -
Dott. Massimo Falabella - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 28816-2011 proposto da:
M.D., elettivamente domiciliato in Roma, Via G. Zanardelli 36, presso lo studio dell'avvocato Giuseppe Giulio Romeo, che lo rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
S.G., + Altri elettivamente domiciliati in ROMA, Lungotevere Marzio 1, presso lo studio dell'avvocato Luca Vianello, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato Andrea D'Angelo;
- controricorrenti -
e contro
M.G., + altri ;
- intimati -
avverso la sentenza n. 423/2011 della Corte d'Appello di Genova, depositata il 22/04/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/03/2016 dal Consigliere Dott. Massimo Falabella;
udito l'Avvocato Giuseppe Giulio Romeo, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato Marco Antonelli, con delega depositata in udienza dell'Avvocato Luca Vianello, difensore dei resistenti che si riporta agli atti depositati;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ignazio Patrone, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Con atto di citazione del 19 novembre 2004 M.D. conveniva in giudizio L.L., in proprio e quale procuratore generale di L.T., e M.G., quale procuratore generale di L.A., + altri davanti al Tribunale di Chiavari, chiedendo: che fosse annullato il testamento di L.G., pubblicato il 12 gennaio 2000 per atto Notaio Alessandra Coscia di Sestri Levante, per mancata indicazione di luogo e della data, nonchè la parte aggiuntiva della scheda testamentaria contenente luogo e data "con l'elencazione dei nominativi di cugini redatta dalla de cuius", in quanto riportante la data impossibile del "12-112-1990"; che fosse modificato il verbale di pubblicazione del 12 gennaio 2000 del testamento di L.G., con la correzione della data in quella effettivamente apparente nello scritto del "12112-1990"; che fosse inoltre dichiarato che l'eredità era devoluta ad esso M. D. ed a M.G., come disposto nel testamento olografo pubblicato il 27 dicembre 1999; che fosse ordinata la restituzione ad esso M.D. ed a M.G. dei beni elencati nelle due dichiarazioni di successione.

Il Tribunale di Chiavari, nella resistenza dei convenuti, con sentenza depositata il 5 luglio 2006, rigettava le domande attrici.

Contro la sentenza proponeva appello M.D. con citazione del 5 ottobre 2007, chiedendone la riforma.
Nel contraddittorio degli appellati, costituitisi anche nella fase di gravame, la Corte di appello di Genova, con sentenza depositata il 22 aprile 2011, respingeva l'impugnazione.
A sostegno della decisione adottata la corte distrettuale evidenziava che i due documenti contestati non erano fra loro autonomi, ma costituivano nel loro insieme un unico testamento e che la data riprodotta sul documento non poteva considerarsi impossibile, visto che la ripetizione della cifra 1 del numero 12 era il frutto di una imperfezione grafica della testatrice.

Avverso la indicata sentenza della Corte di appello di Genova ha proposto ricorso per cassazione M.D., articolandolo su un unico motivo, mentre L.L., + altri hanno resistito con controricorso. Questi ultimi hanno pure depositato memoria.

Motivazione

2. Con il motivo di ricorso M.D. lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 602 e 606 c.c., nonchè l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, poichè il testamento era privo di data.
Il motivo compendia una censura di error in judicando in jure, che è riferita, nella rubrica, agli artt. 602 e 606 c..c. - ma che, di fatto, concerne il solo art. 602 c.c. - e una censura avente ad oggetto un vizio motivazionale.
Che il motivo possa riguardare a un tempo la violazione o falsa applicazione di legge e la mancata, insufficiente o contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia è ammesso, sempre che esso evidenzi censure che investano sia l'interpretazione o l'applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecie sia i profili attinenti alla ricostruzione del fatto (Cass. 23 aprile 2013, n. 9793; Cass. 12 settembre 2012, n. 15242).

Nel caso di specie il ricorrente configura due distinte questioni, rispettivamente riconducibili ai vizi di cui all'art. 360 c.p.c., n. 3 e all'art. 360 c.p.c., n. 5.
Da un lato lamenta che la mancanza della data è causa di annullamento del testamento, con ciò rappresentando che la data apposta sulla scheda testamentaria - "12- 112-1990" - equivalga all'assenza della medesima, non potendo il requisito di forma prescritto dall'art. 602 essere soddisfatto dalla sola indicazione del giorno e dell'anno.
Dall'altro solleva una censura che colpisce la ricostruzione della volontà della de cuius operata dalla corte di merito, secondo cui la testatrice avrebbe inteso datare la scheda col giorno 12.12.1990, ma avrebbe poi operato il ricalco della prima cifra del mese in modo incongruo, così dando vita alla rappresentazione del numero 112.

Le due questioni sono in realtà intimamente connesse.

3. E' certo che la completa indicazione della data, composta di giorno, mese ed anno, costituisce un requisito essenziale di forma del testamento olografo: ciò, indipendentemente dalla rilevanza che assuma l'omissione rispetto al regolamento d'interessi risultante dalle disposizioni testamentarie (Cass. n. 14 maggio 2008, n. 12124; Cass. 8 giugno 2001, n. 7783).
Nella circostanza, la data non manca però dell'indicazione del giorno, del mese o dell'anno, e non è quindi incompleta: denota, piuttosto, l'apparenza di una inesatta, perchè impossibile, menzione del mese. Tale circostanza non determina, in sè, l'invalidità del testamento.
Deve considerarsi che l'indicazione erronea della data nel testamento olografo, dovuta, cioè ad errore materiale del testatore (per distrazione, ignoranza od altra causa), anche se concretantesi in una data impossibile, non voluta, però, come tale, dal testatore, può essere rettificata dal giudice, avvalendosi di altri elementi intrinseci della scheda testamentaria, così da rispettare il requisito essenziale della autografia dell'atto (Cass. 5 giugno 1964, n. 1374).

4. Qui si innesta il tema del vizio di motivazione.
Secondo la S.C., l'apprezzamento del giudice del merito circa la sussistenza di un mero errore materiale del testatore nella redazione della data e circa l'esclusione dell'intenzione del testatore d'indicare, invece, volutamente una data impossibile - che, come tale, renderebbe annullabile il testamento, perchè equivalente a data inesistente - è incensurabile in Cassazione, qualora sia sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi di logica o di diritto (Cass. 5 giugno 1964, n. 1374 cit.).

Sul punto la sentenza contiene una articolata esposizione delle ragioni che hanno indotto la Corte di appello di Genova a credere che uno dei due 1 della cifra 112 sia addebitabile a una "imperfezione grafica" in cui è incorsa la testatrice nel ricalcare lo stesso numero, precedentemente trascritto. Per dar ragione del proprio convincimento il giudice dell'impugnazione si è soffermato su alcune peculiarità della parte della scrittura che interessava la datazione, sottolineando come la distanza esistente tra i due tratti verticali della cifra 112 risultasse visibilmente inferiore alla distanza che separava ciascuna delle restanti cifre che componevano all'interno della data, uno stesso numero. A tale motivazione, esauriente e congrua sul piano logico, non risultano contrapposte, nel ricorso, specifiche argomentazioni.

La mancata prospettazione di critiche atte a colpire il richiamato percorso motivazionale della sentenza evenienza dirimente per escludere l'accoglimento della censura, dovendosi rammentare che il ricorso per cassazione, con il quale si facciano valere vizi di motivazione della sentenza, impugnata a norma dell'art. 360 c.p.c., n. 5, deve contenere - in ossequio al disposto dell'art. 366 c.p.c., n. 4, che per ogni tipo di motivo pone il requisito della specificità sanzionandone il difetto - la precisa indicazione di carenze o lacune nelle argomentazioni sulle quali si basano la decisione o il capo di essa censurato, ovvero la specificazione d'illogicità, consistenti nell'attribuire agli elementi di giudizio considerati un significato fuori dal senso comune, od ancora la mancanza di coerenza fra le varie ragioni esposte, quindi l'assoluta incompatibilità razionale degli argomenti e l'insanabile contrasto degli stessi (Cass. 23 maggio 2007, n. 12052, secondo cui risulta tra l'altro inidoneo, ai fini della censura in punto di motivazione, il far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito all'opinione che di essi abbia la parte ed, in particolare, il prospettare un soggettivo preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all'ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell'iter formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della norma in esame; cfr. pure Cass. 12 febbraio 2008, n. 3267, secondo cui ove venga prospettato come vizio di motivazione della sentenza una insufficiente spiegazione logica relativa all'apprezzamento, operato dal giudice di merito, di un fatto principale della controversia, il ricorrente non può limitarsi a prospettare una possibilità o anche una probabilità di una spiegazione logica alternativa, essendo invece necessario che tale spiegazione logica alternativa del fatto appaia come l'unica possibile).

5. Il ricorso è dunque respinto.

6. Le spese di giudizio sono a carico della parte soccombente.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2 Sezione Civile, il 31 marzo 2016.
Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2016.


 

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