REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CATANIA SEZIONE 17
riunita con l'intervento dei signori:
COSTA SALVATORE -Presidente -
CREAZZO GIANLUCA GIUSEPPE - Relatore -
MATARAZZO ANTONINO ANGELO - Giudice -
ha emesso la seguente
SENTENZA
sul ricorso n.5943/2016
depositato il 26/09/2016
- avverso avviso di intimazione n._______ TARSU TIA 2007
- avverso avviso di intimazione n._______ TARSU TIA 2008
- avverso avviso di intimazione n._______ TARSU TIA 2009
contro:
AG. DI RISCOSSIONE CATANIA RISCOSSIONE SICILIA SPA

proposto dal ricorrente:
N. S.r.l.
difeso da:
ESPOSITO ORAZIO STEFANO
AVVOCATO
VIA C. PATANè ROMEO 28 95100 CATANIA

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 26.9.2016 presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Catania, la N. S.R L. impugnava l'avviso di pagamento meglio specificato in epigrafe, notificato in data 24.2.2016 per la Tarsu/Tia del 2007, 2008,2009.
Deduceva, in particolare, che l'avviso di pagamento era nullo in considerazione dell'intervenuta estinzione della pretesa tributaria per prescrizione della tassa, ai sensi dell'art. 2948 c.c. in quanto non gli era stata mai notificata alcuna cartella di pagamento.

Benché regolarmente chiamata in giudizio, non si costituiva la Riscossione Sicilia S p.a.
La Commissione ha deciso come da dispositivo.

Motivazione

Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
Invero, risulta maturato, nel caso di specie, il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948 n. 4 c.c..
La TARSU costituisce, infatti, un tributo locale che si prescrive in cinque anni ai sensi del predetto articolo di legge.
In particolare, trattandosi di un tributo per il quale non è previsto dal Legislatore uno specifico termine di prescrizione, la TARSU deve considerarsi soggetta all'ordinario termine di prescrizione di cinque anni previsto dall'art. 2948 n. 4 c.c. per tutte le prestazioni periodiche, poiché si tratta di un tributo dovuto, appunto, in relazione ad una prestazione periodica.


Ne derive che, risultando il tributo era dovuto per il 2007, 2006 ed il 2009 e poiché l'atto impugnato è stato notificato al contribuente in data 24.2.2016, il termine quinquennale di prescrizione deve considerarsi, ormai, maturato con conseguente accoglimento del ricorso.
Spese compensate, trattandosi di annullamento per prescrizione.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato.
Spese compensate.
Così deciso il 21 settembre 2017
Depositata in segreteria il 28/09/2017


 

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