REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Commissione Tributaria Provinciale di CASERTA Sezione 11, riunita in udienza il 02/02/2022 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI NOSSE LUCIO, Presidente
CAROPPOLI MICHELE, Relatore
PROVITERA GIUSEPPE, Giudice
in data 02/02/2022 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2643/2021 depositato il 19/10/2021
proposto da
A. P.
Difeso da
Orazio Stefano Esposito - SPSRST77T15C351X
ed elettivamente domiciliato presso orazioesposito@pec.ordineavvocaticatania.it
contro
Publiservizi S.r.l. - 03218060659
Difeso da
Stefania Di Cresce - DCRSFN73E49B963U
Daniela Maddaloni - MDDDNL81C47B963N
Gennaro Melchiorre - MLCGNR75C11B963K
ed elettivamente domiciliato presso avv.daniela.maddaloni@pec.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19362000000004 TARI 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullamento atto impugnato;
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Con ricorso ritualmente notificato a PUBLISERVIZI s.r.l., concessionario per l’accertamento e riscossione tributi del Comune di Caserta, depositato nei termini di legge, l’istante impugnava l’avviso di accertamento, in epigrafe indicato nell’esatto estremo numerico, avente ad oggetto TARI anno 2015.
Eccepiva il contribuente il difetto di motivazione dell’atto impugnato, la decadenza dell’ente dalla potestà impositiva, la prescrizione del diritto e, ad ogni modo, l’inesistenza della obbligazione tributaria, risultando l’immobile interessato dalla imposizione concesso, per l’anno di riferimento, in locazione a terzi, come da contratto regolarmente registrato e versato in atti: concludeva quindi per l’annullamento dell’avviso, vinte le spese di lite.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, depositava contro deduzioni il concessionario.

Motivazione

Il ricorso va accolto, dovendo darsi atto, con valutazione assorbente rispetto ad ogni altro motivo, della inesistenza, per l’anno di riferimento, del presupposto impositivo, risultando l’immobile interessato dalla imposizione tributaria concesso in locazione a terzi a decorrere dal 1.2.2015 (cfr. contratto di locazione, sub 2, produzione parte ricorrente).
Al riguardo, è noto che il presupposto della tassa di smaltimento dei rifiuti ordinari solidi urbani, secondo quanto previsto dall'art. 62 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 ed ora della TA.RI., secondo quanto previsto dall’art. 1 comma 642 legge n. 147/2013, è dato dal possesso o detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti suscettibili di produrre rifiuti.
Il riferimento al concetto di detenzione pone sicure indicazioni sull’effettivo obbligato in caso di locazione dell’immobile, dovendosi individuare nel conduttore, e non nel locatore, il detentore del cespite; di tanto peraltro si ha indiretta conferma nella previsione di cui al comma 643 dello stesso art. 1 legge 147/2013, a norma della quale “in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie”: se ne ricava, in maniera inequivocabile, che per sola ipotesi di locazione di durata non superiore ai sei mesi obbligato al pagamento del tributo resta il proprietario, laddove per le restanti ipotesi lo stesso cede a carico del conduttore.
Alla stregua di tali principi e della situazione di fatto documentata dalla contribuente, in nessun modo contestata dal concessionario -che attesta la locazione a terzi dell’immobile per l’anno 2015 per effetto di contratto regolarmente registrato- deve darsi atto della illegittimità della pretesa impositiva, con annullamento dell’atto impugnato.
Le spese di lite restano compensate, non emergendo dagli atti la avvenuta comunicazione in variazione da parte del proprietario locatore all'ente impositore e/al concessionario.

PQM

-annulla l'atto impugnato;
-compensa le spese di lite.
Caserta 2.2.2022
Il Giudice est. Il Presidente
Michele Caroppoli Lucio Di Nosse
Depositata il 10.02.2022


Scarica copia del provvedimento: PDF Sentenza

 

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