REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI REGGIO CALABRIA SEZ 5
riunita con l'intervento dei Signori:
MACRI CARLO Presidente
GATTO COSTANTINO Relatore
ROMEO ALBERTO Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4966/2015
depositato il 07 /10/2015
- awerso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09420150007562178000 IVA-ALTRO 2009

contro:
AG. RISCOSSIONE ROMA EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.
roposto dai ricorrenti:
(Omissis)
difeso da:
MALAVENDA AVV. MICHELE
VIA NAZIONALE 189 89065 MOTTA SAN GIOVANNI RC

Svolgimento del processo

Con ricorso ritualmente notificato (RGRN 4 966/15) (Omissis), nella qualità di socio accomandatario e rappresentante legale della (Omissis)s.a.s., società cancellata dal registro delle imprese con atto del 27.12.2012, prot. RC 2013-1631 del 25.01.2013, agisce contro l'Equitalia Sud s.p.a. per l'annullamento della cartella di pagamento nr. 09420150007562178000, notificata il 27.07.2015.
La cartella ha ad oggetto un credito erariale per studi di settore adeguamento IVA, interessi e sanzioni per gli anni 2009 e 2011, per un totale dovuto di euro 22.222,24, comprensiva di compensi di riscossione, spese ed interessi di mora.
Lamenta la nullità, illegittimità o inesistenza della cartella di pagamento in quanto notificata a società cancellata dal registro delle imprese e la nullità dell'iscrizione a ruolo e della notifica; la violazione dell'art. 25 del DPR 602/1973, per essere stata notificata la cartella il 27.7.2015, ovvero oltre il termine decadenziale di cui alla disposizione indicata.
Si è costituita l' Equi tali a che resiste al ricorso eccependo la carenza della propria legittimazione passiva.
Nella camera di consiglio del 28 aprile 2017 la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivazione

I) L'eccezione di carenza di legittimazione dell'Equitalia è infondata e va respinta, dal momento che l'odierno giudizio ha ad oggetto una domanda di annullamento di un atto della riscossione.
caII) Il ricorso è fondato e merita accoglimento, in quanto la ncellazione della società dal registro delle imprese prima della notifica di un avviso di accertamento comporta che quest'ultimo avrebbe dovuto essere inviato ai soci, i quali restano ti talari dei debiti contratti in precedenza dalla società ormai estinta (inclusi eventuali debiti di tipo erariale), in misura proporzionale alla quota di utili distribuita in sede di liquidazione del bilancio finale.
Conseguentemente i creditori rimasti insoddisfatti (incluso l'erario) potranno rivalersi nei confronti dei soci dimostrandone la loro legittimazione passiva, e che l'attivo sia stato distribuito e riscosso dai medesimi.

Nel caso di specie, il credito per il quale è azionata la cartella impugnata risulterebbe (dalla lettura dell'atto) da un avviso di accertamento la cui comunicazione sarebbe stata consegnata" il 14 settembre 2012; pertanto, si tratta di un credito insorto anteriormente alla cancellazione dal registro delle imprese, ma azionato dopo.

Vero è che secongdo la Giurisprudenza, l'avvenuta cancellazione della società dal registro delle imprese determina l'inammissibilità del gravame proposto dalla società stessa (Cassazione civile sez. trib. 23 marzo 2015 n.5736) ma nell'odierno giudizio il ricorrente agisce sia come (già) rappresentante legale che come socio accomandatario e quindi possiede un interesse personale attuale a far valere l'illegittimità della cartella impugnata.

III)Il ricorso è dunque fondato e come tale merita accoglimento, con ogni conseguenza sulle spese di lite che si liquidano come in dispositivo.

PQM

Accoglie il ricorso.
Condanna Equitalia al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 450, 00 con distrazione in favore del procuratore antistatario.


 

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